Sentenza n. 479/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 303/1956
- art. 3d.P.R. 547/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo
comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene
del lavoro) e 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Pretore di Legnano
nel procedimento penale a carico di Sciuccati Maria Luisa ed altra,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 1981;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1985 dal Pretore di Adria nel
procedimento penale a carico di Ghinati Renzo ed altro, iscritta al
n. 643 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 54 - 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980
(R.O. n. 277/1981), nel procedimento penale a carico di Sciuccati M.
Luisa ed altra - imputate del reato di cui agli artt. 8 e 39 del
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del
lavoro), per avere svolto da sole, in società di fatto, attività
produttiva di beni in un locale seminterrato privo di servizi
igienici - ritenendo accertati i fatti contestati, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del
suindicato d.P.R.
n. 303 del 1956, che equipara, ai fini dell'applicazione delle norme
per l'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società
e di enti cooperativi, anche di fatto, i quali prestino la loro
attività per conto della società o degli enti.
Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, in base alla
quale dovrebbe essere affermata la responsabilità penale di ciascuna
delle socie di fatto, sarebbe illegittima, poiché subordina la
libertà di iniziativa economica di più persone che vogliono
intraprendere, con lavoro proprio e associato, senza dipendenti, al
rispetto di una normativa di igiene del lavoro, comportante oneri
economici non indifferenti e il divieto di usare, per l'attività,
locali non conformi alle prescrizioni di legge, senza che tale
limitazione trovi ragione nella necessità di tutelare la sicurezza e
la dignità umana, che, ai sensi dell'art. 41 Cost., devono
intendersi come sicurezza e dignità altrui, non dei soggetti stessi
che intraprendono l'attività economica. Sussisterebbe, inoltre,
disparità di trattamento tra i soci lavoratori di una società senza
dipendenti e i soggetti che esercitano attività lavorativa da soli,
senza soci né dipendenti, poiché questi ultimi non sono tenuti
all'osservanza di alcuna norma di igiene, a differenza dei primi,
senza che, in ambo i casi, esista alcun soggetto, diverso dagli
esercenti l'attività, da tutelare.
La questione - secondo il giudice a quo - è rilevante, poiché la
sussistenza o meno della disposizione denunciata decide l'alternativa
tra l'emissione di decreto penale nei confronti delle imputate e
l'archiviazione.
2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la
fondatezza della questione.
Circa l'asserita violazione dell'art. 41 Cost., osserva
l'interveniente che il pretore muove da una inaccettabile nozione
della "sicurezza e dignità umana" in termini di interessi
liberamente disponibili dai loro titolari, mentre si tratta di
esigenze che non possono non ricevere una tutela in forme generali
alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost. D'altra parte, la lamentata
inapplicabilità delle norme a tutela dell'igiene del lavoro
all'ipotesi di persona che esercita la propria attività lavorativa
da sola, senza dipendenti o senza forma associata, può, al più,
costituire una carenza legislativa, non un argomento di
incostituzionalità della norma denunciata nella parte in cui essa
attua fondamentali precetti della Costituzione.
3. Il Pretore di Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985
(R.O. n. 643/1986), nel procedimento penale contro Ghinati Renzo ed
altro - imputati del reato di cui agli artt. 70 e 77, lett.b), del
d.P.R. 7 maggio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni), per aver fatto eseguire ad
altro componente della società di fatto tra essi esistente lavori
edili senza aver adottato le necessarie cautele idonee a
salvaguardare l'incolumità del lavoratore, che era rimasto ferito ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 3, lett. a), e dell'art. 4 del
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro), nella parte in cui equiparano, ai fini
dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci della
società di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente
responsabilità, nel caso di mancata adozione di misure di
prevenzione, degli altri soci di fatto, come datori di lavoro.
Ad avviso del pretore, la normativa denunciata si appalesa
giustificata per le società munite di personalità giuridica, ma è
invece in contrasto con princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e
della responsabilità penale per fatto proprio di cui all'art. 27
della Costituzione relativamente alle società di fatto, in quanto
non si può, in un'identica situazione di lavoro a cui sono addette
due persone non gerarchicamente subordinate l'una all'altra, bensì
soci di fatto con eguali diritti e doveri, far dipendere da un evento
estraneo alla loro volontà e cioè il verificarsi di un infortunio
ad uno dei due, il sorgere della responsabilità penale dell'altro;
con l'ulteriore assurda conseguenza che, nel caso in cui anche
l'altro socio possa lamentare lievi inconvenienti fisici conseguenti
all'infortunio, nessuno sarebbe penalmente responsabile.
4. È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata.
Rileva infatti l'interveniente che:
a) l'equiparazione di cui all'art. 3 lett. a) del d.P.R. n.
547/1955, denunziata con riguardo esclusivo ai soci della società di
fatto, non viola per alcun profilo l'art. 3 Cost. perché i rapporti
tra soci versanti nella medesima situazione vengono assoggettati ad
uguale equilibrata disciplina; invero, nella considerata "identità"
(di ruoli e) di condizioni di lavoro svolto per conto della società
di fatto, i soci di essa, in forza della equiparazione di cui
all'art. 3, lett. a), sono tutti da considerare lavoratori
subordinati per la propria attività e datori di lavoro per
l'attività degli altri e quindi reciprocamente obbligati al rispetto
delle norme antinfortunistiche e destinatari della protezione
inerente all'obbligo altrui;
b) del pari nessuna violazione dell'art. 27 Cost. appare
configurabile ad opera della norma censurata, in quanto la
responsabilità penale per il reato d'inosservanza della norma
antinfortunistica scaturisce dalla condotta omissiva tenuta dal socio
nella sua veste di datore di lavoro, che lo obbliga all'osservanza
delle prescrizioni di sicurezza a tutela degli altri soci prestatori
di lavoro. Considerato in diritto 1. Le due ordinanze sollevano questioni tra loro connesse, ed i
relativi giudizi vanno pertanto riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. Il Pretore di Legnano (R.O. n. 277/1981) pone in dubbio la
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), in quanto
equipara, ai fini dell'applicazione delle norme sull'igiene del
lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società, anche di fatto,
i quali prestino la loro attività per conto della società, così
determinando la sottoposizione dei soggetti associati alle
prescrizioni sull'igiene del lavoro e sui requisiti dei locali.
Ciò importerebbe, secondo il giudice a quo:
a) una limitazione della libertà di iniziativa economica per
gli associati, non giustificata dalla esigenza di tutelare la
sicurezza e la dignità umana, avendo l'art. 41 Cost. riguardo a tali
valori rispetto ai terzi, non già rispetto agli stessi soggetti che
intraprendono una attività economica;
b) una ingiustificata discriminazione sfavorevole per i soci
lavoratori di una società di fatto senza dipendenti rispetto ai
soggetti che svolgono un'attività economica da soli (senza soci né
dipendenti), per essere tali soggetti esonerati dall'osservanza delle
norme sull'igiene del lavoro.
3. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli
aspetti.
È di tutta evidenza che, diversamente da quanto opina il giudice
a quo, il legislatore bene può imporre limitazioni all'iniziativa
economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza
e della dignità umana dello stesso soggetto esercente l'attività
(sent. n. 21 del 1964). Ciò in considerazione del valore assoluto
della persona umana sancito dall'art. 2 Cost., e tenuto conto della
primaria rilevanza che l'art. 32 Cost. assegna alla salute, nonché
dell'arbitrarietà di ogni discriminazione fra coloro che,
esplicando, sia pure in posizione diversa (nella specie lavoratori
associati e lavoratori subordinati) una medesima attività, siano
esposti ai medesimi rischi quanto agli indicati valori costituzionali
(cfr. ancora sent. n. 21 del 1964).
Per quel che concerne, poi, la disparità di trattamento che
deriverebbe dalla dedotta inoperatività della legislazione
sull'igiene del lavoro nei confronti dei lavoratori autonomi (quelli
appunto senza soci né dipendenti), è sufficiente osservare che
un'omissione irragionevole (o non sicuramente ragionevole) del
legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di altra norma per sé ragionevole (cfr. sentt. n. 297
del 1986; n. 168 del 1982; ordinanza n. 303 del 1984).
4. Il Pretore di Adria (R.O. n. 643/1986) censura, in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost., gli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27
aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro), in quanto equiparano, ai fini dell'applicazione della
normativa antinfortunistica, i soci delle società di fatto ai
lavoratori subordinati, con conseguente responsabilità, nel caso di
mancata adozione di misure di prevenzione, degli altri soci di fatto.
Secondo il giudice a quo la normativa impugnata violerebbe il
principio della responsabilità penale per fatto proprio (art. 27,
primo comma, Cost.), in quanto, nell'espletamento paritario, da parte
di soci di fatto, della stessa attività lavorativa, verrebbe fatto
dipendere da un evento estraneo alla loro volontà, qual è il
verificarsi dell'infortunio in danno di uno dei soci, il sorgere
della responsabilità penale dell'altro. Sotto altro aspetto, sarebbe
manifesta l'irragionevolezza di una disciplina in base alla quale,
nell'eventualità di infortunio di tutti i soci, nessuno sarebbe
penalmente responsabile.
5. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli
aspetti.
Quanto all'asserita lesione del princìpio della personalità
della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), è
sufficiente notare come tale princìpio sia pienamente rispettato
dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché
la responsabilità penale dei soci di fatto, lungi dal dipendere da
un evento estraneo alla loro volontà, è ricollegata ad una
omissione ai medesimi direttamente riferibile, e cioè alla mancata
adozione delle misure antinfortunistiche. È innegabile che tali
misure tutti i soci di fatto sono tenuti ad adottare o a far adottare
in ragione dei poteri di organizzazione e di gestione che ad essi
spettano in ordine all'attività produttiva costituente l'oggetto
sociale, e, correlativamente, di quei doveri che ad essi
individualmente incombono (cfr.artt. 2291, 2297, 2293, 2257 cod. civ.
concernenti le società in nome collettivo ed applicabili alle
società di fatto).
È inesatto, poi, il presupposto della dedotta irrazionalità
della normativa, e, cioè, che in relazione all'eventualità di
infortunio coinvolgente tutti i soci, nessuno sarebbe tenuto
all'osservanza delle norme antinfortunistiche, per l'impossibilità
di ravvisare il concorso nella stessa persona della qualità di
soggetto beneficiario della tutela antinfortunistica e di quella di
soggetto obbligato alla adozione delle misure relative. Infatti tale
impossibilità, già opinabile in quanto le cautele
antinfortunistiche siano considerate come dirette a favore dello
stesso soggetto che è tenuto ad adottarle, non ricorre certamente in
quanto le dette cautele siano considerate come dirette alla
salvaguardia degli altri soci, ponendosi sotto tale aspetto ogni
socio come tutore dell'incolumità degli altri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19
marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di
Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955,
n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di
Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:479 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte