Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4r.d. 1949/1940
  • art. 5r.d. 1949/1940

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; dell'art. 1 del R.D. 24 settembre

1940, n. 1954; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; degli artt. 1 e 2 del

D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e disposizioni successive; dell'art.

2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; dell'art. 1 della legge 14

aprile 1956, n. 307; degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n.

853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la

riscossione dei contributi unificati in agricoltura; degli artt. 204,

208 e 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con sette ordinanze del

Pretore di Ginosa emesse:

a) il 16 novembre 1961 nei procedimenti civili vertenti tra

Gesualdi Giambattista e Giuseppe e Tangorra Vitangelo contro l'esattore

delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei

contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 17 e 18 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 51 del 24 febbraio 1962;

b) il 30 dicembre 1961 nel procedimento civile vertente tra Galante

Antonio contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, iscritta al

n. 37 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;

c) il 22 marzo 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Coppa

Filomena, Paradiso Vito Matteo, Vizzielli Francesco e Buonsanti Gemma

contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il

Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 88, 89, 90

e 91 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Viste le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato presentate

per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei giudizi segnati coi

numeri 17, 18 e 37 del Registro ordinanze 1962, e depositate

rispettivamente il 28 dicembre 1961 ed il 31 gennaio 1962; viste le

deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 nell'interesse del Servizio

dei contributi agricoli unificati nel giudizio segnato col n. 17 del

Registro ordinanze 1962; e rilevato che in tutti gli altri giudizi

indicati in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte

costituzionale;

Ritenuto che con le sette ordinanze indicate in epigrafe, identiche

nella motivazione e nel dispositivo, sono state sollevate questioni di

legittimità costituzionale così sintetizzate dal Pretore:

1) art. 4 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; D.L.L. 2 aprile

1946, n. 142, e art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in relazione

alla prima parte dell'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n.

2138, convertito nella legge 2 giugno 1940, n. 739, per violazione

degli artt. 23, 77 e 70 Costituzione, relativamente al sistema di

corresponsione dei contributi, all'affidamento a commissioni

prefettizie dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera ed all'aver

posto l'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro;

2) art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; art. 1 della legge

14 aprile 1956, n. 307; art. 1 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in

relazione all'ultima parte del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, per

quanto concerne la disciplina della misura dei contributi, la cui

determinazione viene affidata, con una delega di ordine generale, a

provvedimenti governativi o del Presidente della Repubblica, nonché

per le riserve in merito alle modalità di accertamento dei medesimi,

del loro riparto, della loro riscossione e del loro versamento in

contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

3) artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e

disposizioni successive in relazione al terzo comma del ripetuto R.D.L.

28 novembre 1938, n. 2138, ed art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n.

1954, per quanto riguarda la riscossione dei contributi in parola: e

cioè il doppio modo di pagamento, giacché i contributi pagati con

conti correnti non vengono ad essere compresi, per la riscossione,

nelle imposte, risolvendosi in un privilegio dei più abbienti, gli

altri, invece, essendo inquadrati nel sistema di riscossione delle

imposte, sono gravati dall'aggio esattoriale, con l'obbligo da parte

dell'esattore del riscosso per non riscosso; per violazione dell'art. 3

della Costituzione;

4) artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per violazione

degli artt. 2 e 41 della Costituzione;

5) art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, relativamente

all'istituzione delle commissioni provinciali ed alle facoltà alle

stesse concesse, per violazione degli artt. 70, 76 e 77, richiamati

dagli artt. 3 e 23 della Costituzione;

6) artt. 204, 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché impongono una

condizione per agire in giudizio non uguale per tutti, e degli artt. 24

e 113 della Costituzione, poiché gli atti esecutivi in materia di

imposte e di contributi (che per il sistema di riscossione sono

compresi nelle imposte), sono da ritenersi istituzionalmente

illegittimi dopo la dichiarata incostituzionalità dell'art. 6, comma

secondo, della legge 20 marzo 1865, all. E (da cui derivano tutte le

disposizioni che disciplinano le riscossioni delle imposte), che trova

conferma nell'art. 66, secondo comma, del T.U. 17 ottobre 1922, n.

1401, sostituito appunto dall'art. 204 del T.U. 29 gennaio 1958, n.

645;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha

dichiarato: a) la illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del

R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio

1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il

sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le questioni

aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13

maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in

riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della

Costituzione; c) inammissibili, per la loro genericità, le questioni

riflettenti il contrasto delle leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14

aprile 1956, n. 307, del D.L. L. 8 febbraio 1945, n. 75, del R.D. 24

settembre 1940, n. 1954, e del D.P. 13 maggio 1957, n. 853, con gli

artt. 2, 41, 42 e 44 della Costituzione. Con sentenza 3 luglio 1962, n.

87, la Corte ha dichiarato, altresì, non fondate le questioni sulla

legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del

T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio

1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione; con

successive ordinanze del 15 novembre 1962, n. 101 e n. 102, ha

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale delle stesse disposizioni contenute nel predetto art.

209 in riferimento anche all'art. 24, primo comma, ed all'art. 76 della

Costituzione;

che nei riguardi delle questioni relative agli artt. 4 e 5 del R.D.

24 settembre 1940, n. 1949, rispetto ai quali il Pretore ha sollevato

varie questioni riportate nei numeri 1, 4 e 5 del riassunto, occorre

ricordare che, essendo state le suindicate disposizioni dichiarate

illegittime con la citata sentenza n. 65 del 1962, ogni questione

riguardo alle disposizioni stesse si presenta manifestamente infondata,

stante la sopraggiunta inefficacia di esse;

che per quel che si riferisce alle questioni aventi per oggetto il

D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493,

riportate nei numeri 1 e 3 del riassunto, occorre ricordare che con la

sentenza n. 65 del 1962 la Corte ne ha dichiarato la non fondatezza in

riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione XV della

Costituzione. Nelle ordinanze oggi in esame non sono stati prospettati

validi argomenti per indurre la Corte a modificare la decisione

adottata con quella sentenza, le cui considerazioni valgono anche a

dimostrare il nessun fondamento della denunzia di illegittimità

dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, che ha lo stesso

sostanziale contenuto delle disposizioni del 1946 e 1947 testé

richiamate;

che per quel che attiene alla questione sollevata nei riguardi

degli artt. 204, 208 e 209 del T.U. sulle imposte dirette, riportata

nel n. 6 del riassunto, basterà ricordare che la Corte nella sentenza

n. 87 del 1962 e nelle ordinanze n. 101 e n. 102 dello stesso anno, per

illustrare la non fondatezza delle questioni di legittimità delle

disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 209 in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113 della Costituzione,

chiarì come il sistema stabilito da dette norme, contenute nel citato

art. 209, non rispecchi quello del solve et repete e non contrasti con

i principi della Costituzione. Le stesse ragioni servono anche per

togliere valore alle argomentazioni che nelle ordinanze in esame sono

state poste a base della denunzia di incostituzionalità dell'art. 209

e degli artt. 204 e 208 del citato testo unico;

che per quanto si riferisce alle questioni concernenti la

legittimità dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861,

dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e degli artt. 1 e 2 del

D.P.R.13 maggio 1957, n. 853, questioni riportate nei numeri 1 e 2 del

riassunto, la Corte rileva che tali questioni, nelle ordinanze in

esame, si presentano nelle stesse condizioni di genericità che la

Corte riscontrò con la precedente sentenza. Onde anche nel caso

presente non è possibile procedere ad un loro esame;

che, per queste varie ragioni, le questioni prospettate debbono

essere dichiarate manifestamente infondate;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale delle norme indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte