Sentenza n. 48/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre
1965 dalla Corte d'assise di La Spezia nel procedimento penale a carico
di Hartmann Oscar Jurgen e Pude Uwe, iscritta al n. 217 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12 del 15 gennaio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due sentenze del Tribunale di Amburgo (9 aprile 1963 e 12
giugno 1964) i cittadini della Repubblica Federale Tedesca Hartmann
Oscar Jurgen e Pude Uwe furono condannati, per rapina e per altri reati
commessi in territorio italiano, a cinque anni e sei mesi di casa di
pena, l'Hartmann, e a cinque anni di detenzione minorile il Pude.
Apertosi a carico dei predetti procedimento penale anche in Italia e
rinviati al giudizio della Corte di assise di La Spezia, con ordinanza
del 5 novembre 1965, la predetta Corte sollevava, a richiesta della
difesa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo
comma, del Codice penale, in riferimento all'art. 10 della
Costituzione.
La difesa aveva sostenuto che, essendo l'efficacia preclusiva della
sentenza penale irrevocabile (ne bis in idem) principio certo e
fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano, riconosciuto anche
dagli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati moderni, ne deriverebbe
che il detto principio "appunto perché comune a tutti gli ordinamenti
giuridici statali, dovrebbe essere ritenuto come assunto a principio di
diritto internazionale", e come tale vincolante, ai sensi dell'art. 10
della Costituzione, anche l'ordinamento giuridico italiano.
Conseguentemente dovrebbe essere riconosciuta in Italia efficacia
preclusiva anche alla sentenza straniera che abbia irrevocabilmente
giudicato un cittadino straniero per un reato commesso in Italia.
L'ordinanza ritiene la questione non manifestamente infondata. "È
certo - osserva - che quello del ne bis in idem è principio comune a
tutti gli ordinamenti giuridici moderni e democratici, come espressione
di insopprimibile esigenza di giustizia. Non si vede quindi perché il
ne bis in idem non debba essere considerato quale principio, oltre che
dei singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico
internazionale". Alla obbiezione, che l'ordinanza non manca di
prospettarsi, di un contrasto fra il riconoscimento di una efficacia
preclusiva della sentenza penale straniera e il principio della
territorialità della legge e della giurisdizione penale, si risponde
"che non è detto che quest'ultimo principio debba prevalere sulla
esigenza del ne bis in idem". Si rileva infine che l'art. 7 della
Convenzione europea sulla estradizione, recepita nel nostro ordinamento
con legge 30 gennaio 1963, n. 300, conferisce allo Stato cui
l'estradizione è richiesta la facoltà di rifiutarla per un fatto
commesso, secondo la sua legge, nel suo territorio. Si aggiunge che
l'art. 9 della stessa Convenzione stabilisce che l'estradizione non
sarà accordata allorché l'individuo è stato definitivamente
giudicato dalle autorità competenti della parte a cui l'estradizione
è stata richiesta. L'ordinanza è stata regolarmente notificata e
comunicata, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio
1966. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato con atto di
intervento e deduzioni depositati il 27 dicembre 1965.
Fra altre argomentazioni di minor rilievo, ciò che sostanzialmente
si obbietta dall'Avvocatura alla tesi dell'ordinanza è che la regola
del ne bis in idem, quale ostacolo al rinnovamento del giudizio,
ovunque questo si sia verificato, non sembra poter prevalere sul
principio della territorialità della legge penale per motivi che, allo
stato dei rapporti internazionali, sembrano insuperabili. E ciò in
vista delle difformi esigenze che tuttora si manifestano nella vita
degli Stati, per la diversa valutazione dei fatti e della loro
rilevanza penale. Si afferma il sussistere di una tendenza ad estendere
il principio del ne bis in idem anche nei rapporti fra gli Stati, ma si
osserva, in pari tempo, che la tendenza va riguardata in relazione alla
delicatezza della materia, nel senso di doversi considerare i limiti in
cui il principio della res iudicata può essere ammesso nel diritto
internazionale. Né alla tesi dell'ordinanza può recare conforto la
citata Convenzione sulla estradizione, altro essendo il divieto di
giudicare due volte, altro il divieto di estradizione nella ipotesi che
l'individuo sia già stato definitivamente giudicato. Considerato in diritto :
Il principio del ne bis in idem ha la sua validità anche
nell'ordinamento internazionale, essendo applicabile alle sentenze dei
tribunali internazionali, come è stato ammesso dalla giurisprudenza
dei predetti tribunali, e come è richiesto, per i rapporti giuridici
internazionali, dalle medesime esigenze che sono a fondamento del
principio nei rapporti interni. Tuttavia esso non assume l'estensione e
l'efficacia che l'ordinanza di rimessione tende ad attribuirgli.
La Corte di assise di La Spezia, investita del giudizio a carico di
due cittadini tedeschi, autori di rapina e di altri reati commessi in
Italia, e già giudicati per questi fatti in Germania, ritiene non
manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa, secondo
la quale il principio del ne bis in idem, comune a tutti gli
ordinamenti giuridici, dovrebbe essere ritenuto come assunto a
principio di diritto internazionale e considerato quale norma a cui, ai
sensi dell'art. 10 della Costituzione, deve conformarsi l'ordinamento
giuridico italiano. Conseguentemente questo dovrebbe riconoscere
efficacia preclusiva anche alla sentenza straniera che abbia
irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un
cittadino straniero. Viene pertanto sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del Codice
penale, in quanto dispone dover essere giudicato nello Stato, anche se
sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino o straniero, ha
commesso un reato nel territorio dello Stato. La norma costituzionale
violata sarebbe appunto l'art. 10, primo comma, della Costituzione, in
virtù del quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Necessario presupposto del denunziato contrasto sarebbe dunque il
carattere attuale, nel principio del ne bis in idem, di norma
internazionale generalmente riconosciuta, nell'ampia latitudine che gli
si vorrebbe ora attribuire.
Ma a sostegno di questa tesi non viene presentato alcun valido
argomento. "Non si vede perché" - si dice nell'ordinanza - il ne bis
in idem non debba essere considerato quale principio, oltre che dei
singoli ordinamenti giuridici, anche dell'ordinamento giuridico
internazionale; "non è detto" che il principio della territorialità
debba prevalere sulla esigenza del ne bis in idem: proposizioni che
possono, tutt'al più, valere come espressione di una tendenza
soggettiva dell'interprete, e in certo modo come auspicio per un futuro
generale affermarsi del principio, non come positivo argomento per la
sua sussistenza attuale.
Ciò che invece effettivamente e attualmente sussiste, e in modo
chiaro risulta dai codici penali della generalità degli Stati, è
proprio il principio opposto, vale a dire quello della territorialità,
di cui sono netta affermazione, nell'ordinamento italiano, gli articoli
6 e seguenti del Codice penale. L'ordinanza, non dissimulandosi questa
realtà, sostiene che sia possibile una armonizzazione del principio
del ne bis in idem col principio della territorialità, affermando che
i due principi "ben possono essere armonizzati tra loro, riconoscendosi
che l'autore di un reato commesso nel territorio italiano va punito
secondo la legge italiana, tranne il caso che esso sia già stato
giudicato per lo stesso reato, con sentenza irrevocabile, da un giudice
straniero". Il che però, lungi dal significare una armonizzazione fra
i due principi, verrebbe ad esprimere proprio la netta prevalenza di
quello che l'ordinanza vuol sostenere, come in modo evidente appare sol
che le proposizioni su riportate, senza che ne rimanga alterato il
contenuto, vengano enunciate in termini opposti, e cioè: se un giudice
straniero ha, con sentenza irrevocabile, giudicato l'autore di un reato
commesso nel territorio italiano, questo non va (più) punito secondo
la legge italiana.
In realtà, fermo rimanendo che il principio del ne bis in idem è
valido, come si è detto, per le sentenze dei tribunali internazionali,
per ritenerlo esteso al di là di questo limite non solo non ricorrono
elementi favorevoli, ma sussistono fondate ragioni in senso contrario.
Ponendosi in una prospettiva ideale, che già trova fervide iniziative
e convinti sostenitori, si può auspicare per il futuro l'avvento di
una forma talmente progredita di società di Stati da rendere
possibile, almeno per i fondamentali rapporti della vita, una certa
unità di disciplina giuridica e con essa una unità, e una comune
efficacia, di decisioni giudiziarie. Ben diversa tuttavia, pur nel suo
continuo evolversi, si presenta la realtà attuale, dove la valutazione
sociale e politica dei fatti umani, in ispecie nel campo penale, si
manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato.
E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti e
riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la
conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei
singoli ordinamenti, il principio della territorialità. Una efficacia
preclusiva della sentenza penale in campo internazionale presupporrebbe
d'altronde, oltre la già rilevata identità di riflessi sociali e
politici, anche una assai larga uniformità di previsione dello varie
fattispecie penali, e una pressoché identica valutazione, nella
coscienza dei popoli, delle varie forme delittuose e della entità e
pericolosità della delinquenza in ciascuno Stato; condizioni che non
sussistono o non sussistono in misura adeguata. Il che spiega e dà
fondamento attuale al permanere del principio della territorialità
nelle varie legislazioni. E se in taluni codici (danese, greco, ecc.)
è stabilito che nell'infliggere la pena il giudice debba tener conto
di quella eventualmente scontata per lo stesso fatto in altro Stato,
questa è una particolare norma, suggerita da comprensibili criteri di
equità, che conferma il principio stesso.
Infine ritiene la Corte che non abbia fondamento l'argomentazione
dell'ordinanza secondo la quale la tesi in essa sostenuta troverebbe
conforto negli artt. 7, n. 1, e 9 della Convenzione europea per
l'estradizione del 13 dicembre 1957. Il divieto di estradizione - come
è evidente - è cosa ben diversa dal divieto di un secondo giudizio
sullo stesso fatto. Tuttavia, se si volesse ammettere, in ipotesi, che
le due citate disposizioni stiano a significare una tendenza verso il
principio del ne bis in idem, bisognerebbe inevitabilmente dedurne che
se, soltanto per quello che sarebbe un parziale affermarsi del
principio, i vari Stati hanno avvertito la necessità di una apposita
convenzione, ciò costituisce argomento tutt'altro che favorevole per
ritenere come generalmente riconosciuto il principio stesso nella ben
più lata estensione auspicata dall'ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo comma, del Codice penale, sollevata dalla Corte di
assise di La Spezia, con ordinanza del 5 novembre 1965, in riferimento
all'art. 10 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte