Sentenza n. 48/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1971 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1r.d. 2480/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (nuove disposizioni sulle
pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1968 dalla Corte dei conti
- sezione quarta giurisdizionale - sul ricorso di Stanco Michele,
iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il maresciallo maggiore dell'esercito Stanco Michele, processato
per furto di energia elettrica, venne riconosciuto colpevole e
condannato con sentenza del tribunale di Roma in data 23 febbraio 1951,
passata in giudicato il 31 luglio stesso anno.
Egli, che non era stato sospeso durante la pendenza penale,
continuò a prestare servizio sino al marzo 1956, e cioè fino alla
data sotto la quale fu rimosso dal grado e collocato in congedo
mediante il dispaccio ministeriale 21 febbraio e il decreto 22 maggio
dello stesso anno.
Con successivo decreto ministeriale in data 19 settembre 1958 n.
2310 gli venne liquidata la pensione, con riferimento però al solo
servizio prestato sino alla data del 31 luglio 1951, e cioè a quella
del passaggio in giudicato della sentenza penale, che aveva determinato
la rimozione dal grado e il collocamento in congedo.
Contro tale decreto lo Stanco, in data 28 gennaio 1960, proponeva
ricorso alla Corte dei conti chiedendo che la pensione gli venisse
invece liquidata sull'intero servizio prestato, e cioè computandosi in
esso anche il periodo dal 31 luglio 1951 al 1 marzo 1956, di cui non
era stato tenuto conto in sede di liquidazione.
La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 9
dicembre 1968, rilevava che il periodo di cui sopra avrebbe dovuto
essere escluso dal computo in base al disposto dell'art. 1, secondo
comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, il quale dispone che "per
l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque
dispensato dall'impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa,
trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è
valutato agli effetti di pensione".
La stessa Corte, pero, sollevava su tale disposizione di legge
questione di legittimità costituzionale, ritenendo che essa fosse in
contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:
a) con l'art.36, perché se la pensione costituisce retribuzione
differita, essa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro prestato e quindi comprendere l'intero servizio, senza
esclusione di quello così detto di fatto;
b) con l'art. 38, perché se il trattamento di pensione assolve un
ruolo previdenziale, ed è qualificato come un vero e proprio diritto
soggettivo, esso deve assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita
del lavoratore e non può essere diminuita rispetto a quella
normalmente dovuta;
c) con l'art. 3, perché se per il lavoratore privato vige il
principio sancito dall'art. 2126 del codice civile, e secondo il quale
"la nullità o l'annullamento del contratto non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione", il diverso principio
dell'esclusione per il pubblico dipendente del così detto servizio di
fatto viola, a danno di quest'ultimo, il principio di eguaglianza.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata e la causa viene portata e trattata in camera di consiglio,
ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative, non essendovi stata nel presente
giudizio costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, sottopone alla
Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, il quale dispone che "per
l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque
dispensato dall'impiego, che venga, di fatto, trattenuto in servizio,
il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di
pensione".
Secondo il giudice a quo, tale norma contrasterebbe con gli artt.
36, 38 e 3 della Costituzione, perché escludendo, per i pubblici
dipendenti, dal computo del tempo pensionabile quello relativo al
suddetto servizio di fatto, disconoscerebbe il carattere retributivo e
previdenziale che qualifica il trattamento di quiescenza e violerebbe
il principio di eguaglianza, in quanto, per i dipendenti delle aziende
private, vige un diverso e più favorevole principio, che è quello
sancito nell'art. 2126 del codice civile.
La questione, nei termini in cui è proposta, può ritenersi solo
parzialmente fondata.
Al riguardo è da osservare che il giudice a quo, ponendo l'accento
soltanto sul carattere retributivo del trattamento di quiescenza -
secondo questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare,
traendone le conseguenze relative: sentenze 1966 n. 3, 1967 n. 78 e
1968 n. 112-, omette di tener conto che il così detto servizio di
fatto interviene dopo un provvedimento assunto dalla pubblica
Amministrazione che dispone, per l'impiegato civile o per il militare,
il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio. Da tale atto non
può non derivare la cessazione del rapporto di servizio, con tutte le
conseguenze che ne discendono quanto ai vincoli giuridici intercorrenti
fra i due soggetti del rapporto e alla determinazione del trattamento
di quiescenza.
Né ciò può violare il principio che, per l'art. 36 della
Costituzione, assicura al lavoratore il diritto a una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, perché al
dipendente trattenuto di fatto in servizio dopo la cessazione del
rapporto viene, come è ovvio, corrisposto il normale stipendio che lo
compensa di queste sue ulteriori prestazioni. E se è vero che, per
questo periodo, non gli è riconosciuta la corrispondente quota di
pensione, ciò avviene solo perché esso è successivo alla cessazione
di quel tipo di rapporto cui la legge, nell'ambito della sua
discrezionalità, riconnette, con gli altri effetti, quello di
determinare, come quota differita della retribuzione, la maturazione
del diritto alla pensione.
Per le stesse ragioni deve, peraltro, escludersi che ricorra, nel
caso, la pur denunziata violazione dell'art. 38 della Costituzione.
2. - Piuttosto è da considerare che la norma impugnata,
nell'ampiezza della sua formulazione e nella interpretazione che di
essa viene comunemente fornita, consente che venga ad essere
considerato servizio di fatto, e come tale non computabile ai fini di
pensione, anche quello compiuto prima che intervenga un provvedimento
di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio, allorché i suoi
effetti siano però, nell'atto che lo dispone, stabiliti con data di
decorrenza anteriore a quella della sua assunzione.
Tale retroattività agli effetti del provvedimento deve ritenersi
contrastare col principio di retributività sancito nell'art. 36 della
Costituzione giacché se il rapporto di servizio non può aver termine
senza un legittimò provvedimento, finché questo non è adottato,
esso vive e produce tutti i suoi effetti, compresa l'attribuzione del
diritto a quella parte differita di retribuzione che è la pensione. E
se vive, i suoi effetti non possono essere decurtati da un
provvedimento che, ponendovi termine, ne faccia risalire le conseguenze
a un tempo anteriore.
In proposito la Corte, già nella sentenza n. 78 del 1967, ebbe a
dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54 n. 4 del testo
unico sulle pensioni (r.d. 21 febbraio 1895, n. 70) in base al quale
veniva esclusa la computabilità, ai fini del trattamento di
quiescenza, del tempo trascorso in attesa di giudizio seguito da
condanna.
Nel fare richiamo a tale precedente e alle ragioni che lo
sorreggono, qui, in un più ampio contesto, che è quello contenuto
nell'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 2480 del 1923, che accomuna
tutte le cause di cessazione del rapporto di servizio per determinarne
gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza, può e deve
affermarsi che il provvedimento che accerta quella cessazione non può
avere effetto retroattivo e che la norma, per la parte che lo consente,
deve essere perciò dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - Infine, l'altro motivo dedotto dal giudice a quo, e che si
riferisce all'art. 3 della Costituzione, va dichiarato infondato.
Fra i dipendenti dell'Amministrazione pubblica e quelli delle
aziende private, secondo la Corte ha anche recentemente ritenuto
(sentenza 1970 n. 179), non sussiste identità di situazioni e di
corrispondenti valutazioni giuridiche tali da giustificare un giudizio
di equivalenza in tema di rispetto del principio di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni dello Stato,
nella parte in cui consente che il provvedimento di collocamento a
riposo o di dispensa dall'impiego, per l'impiegato civile o per il
militare collocato in pensione o comunque dispensato dall'impiego, ma
trattenuto di fatto in servizio, possa, ai fini della decorrenza del
trattamento di quiescenza, avere effetto da data anteriore a quella
dell'anzidetto provvedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte