Sentenza n. 48/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 69
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dalla Corte dei conti -
Sezione III pensioni - sul ricorso di Loreti Mario, iscritta al n. 335
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1975 dalla Corte dei conti - Sezione
IV pensioni - sul ricorso di D'Angeli Antonio contro il Ministero della
difesa, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 4 marzo 1975, nel giudizio concernente il
ricorso proposto dall'appuntato dei carabinieri D'Angeli Antonio
avverso il decreto 1 ottobre 1960, n. 999, con il quale il Ministro per
la difesa aveva negato l'attribuzione dell'indennità "una tantum" per
malattia contratta in servizio, essendo il D'Angelo già titolare di
pensione di riposo, la Corte dei conti (Sezione IV pensioni militari)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, ripetendo il contenuto degli
artt. 6 e 7 del d.lgt. del 1917, esclude appunto il diritto alla
indennità predetta nel caso di godimento di pensione di riposo, e, ai
sensi dell'art. 256 dello stesso d.P.R., n. 1092, quanto sopra deve
essere applicato dal giudice anche ai casi in corso di trattazione,
come nel caso.
La Corte dei conti osserva che l'indennità "una tantum" e la
pensione (privilegiata) concreterebbero ambedue un risarcimento del
danno, differenziato solo nella misura ma non nella finalità, a favore
di soggetti vincolati con l'Amministrazione da rapporto d'impiego o di
servizio. Tuttavia, mentre, secondo l'art. 67 d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, per le infermità previste dalla tabella A allegata alla legge
18 marzo 1968, n. 313, (applicabile alle pensioni privilegiate
ordinarie per l'art. 67 stesso) il soggetto che ha già diritto a
pensione di riposo ed a cui venga altresì riconosciuto diritto al
trattamento privilegiato consegue una maggiorazione della pensione
stessa pari ad un decimo del suo importo, secondo la norma impugnata,
nel caso di infermità previste nella tabella B allegata alla detta
legge del 1968, invece, il diritto a pensione di riposo esclude la
corresponsione dell'indennità "una tantum", prevista per le infermità
stesse dipendenti da fatti di servizio. Con ciò si concreterebbe una
disparità di trattamento non sorretta da condizioni particolari che la
giustifichino razionalmente, ed in contrasto quindi con il principio di
eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Questione analoga è stata sollevata con altra ordinanza emessa
dalla Corte dei conti il 2 ottobre 1974 sul ricorso di Loreti Mario, ma
pervenuta successivamente a quella sopra menzionata, solo il 16 aprile
1976, concernente una fattispecie in cui era parimenti da escludere la
corresponsione dell'indennità "una tantum" per infermità ascritta
alla tabella B sopra indicata, essendo il Loreti già cessato dal
servizio a decorrere dal 1 dicembre 1960 con diritto a pensione di
riposo.
In questo caso la Corte dei conti lamenta la violazione del
principio di eguaglianza per la pretesa irrazionale uniformità di
trattamento che l'art. 69 impugnato disporrebbe nei riguardi tanto del
militare che va in pensione di riposo in normali condizioni di salute
quanto di quello che consegue la medesima pensione con eguale
anzianità ma, a differenza del primo, è anche affetto da infermità
dipendente da causa di servizio ascrivibile alla tabella B sopra
richiamata.
La Corte dei conti, inoltre, prospetta il contrasto della norma
impugnata col principio della tutela previdenziale spettante al
lavoratore (art. 38 Cost.) giacché per effetto della disciplina
limitativa in esame, lo Stato non assicurerebbe alcun mezzo adeguato
alle maggiori esigenze del militare che abbia contratto un'infermità
per cause di servizio.
Non vi è stata costituzione di parti e la causa è stata assegnata
in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26 legge 11 marzo 1953, n.
87. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze in narrativa concernono, sotto profili in
parte diversi, la stessa questione: per cui ne va disposta la
riunione, onde dar luogo a contestuale giudizio.
2. - Nelle due ordinanze viene anzitutto prospettato il contrasto
della norma impugnata con il principio di uguaglianza sancito dall'art.
3 della Costituzione, sotto due distinti profili. Con la prima
ordinanza (n. 614 del 1975), si lamenta che il comune fine risarcitorio
della pensione privilegiata e dell'indennità una tantum,
rispettivamente corrisposte a seconda che l'infermità contratta
dall'avente diritto figuri elencata nella tabella A o B della legge 18
marzo 1968, n. 313, renderebbe irrazionalmente discriminatoria
l'esclusione della indennità una tantum a favore dei militari che, pur
avendo riportato infermità classificate fra quelle della tabella B,
abbiano peraltro già diritto alla pensione di riposo, e sarebbero
così assoggettati ad un trattamento ingiustificatamente deteriore
rispetto a coloro che, affetti invece da infermità classificate nella
tabella A, ed egualmente aventi diritto a pensione di riposo,
vedrebbero, al contrario, in qualche modo considerata la loro malattia
con la prevista maggiorazione della pensione stessa.
Con la seconda ordinanza (n. 335 del 1976), si censura la
ingiustificata diversità di trattamento che, per effetto della
descritta situazione, verrebbe a crearsi a danno dei militari che,
collocati in pensione di riposo con una determinata anzianità ed
essendo anche affetti da infermità per causa di servizio classificata
nella tabella B, vedrebbero il loro trattamento di quiescenza
equiparato a quello attribuito ai militari collocati a riposo con
eguale anzianità, ma non affetti da alcuna infermità.
3. - Per quanto riguarda il primo profilo, deve osservarsi che,
anche indipendentemente dallo specifico fine risarcitorio del
trattamento pensionistico privilegiato cui fa riferimento il giudice a
quo, ed a proposito del quale esiste una problematica di cui dottrina e
giurisprudenza si sono occupate, è certo che, a mente dell'art. 67
della legge 29 dicembre 1973, n. 1092, è previsto un trattamento
economico di quiescenza più elevato rispetto a quello normale di
riposo già acquisito dall'interessato, nel caso in cui egli risulti
affetto da un'infermità, contratta per causa di servizio, elencata
nella tabella A. Nel caso, invece, che egli sia affetto soltanto da
infermità compresa nella tabella B, e a parità delle altre condizioni
soggettive, in applicazione della norma impugnata, non gli viene
riconosciuto nessun vantaggio economico. In altri termini, in base alle
norme menzionate, il soggetto, già avente diritto a pensione di
riposo, non consegue nessun beneficio economico ulteriore, nel caso in
cui risulti affetto da determinate infermità, e consegue, invece, una
maggiorazione dell'importo della pensione di riposo spettantegli, ove
risulti affetto da altre infermità. La differenza esistente fra le
infermità elencate nelle due ricordate tabelle, peraltro, investe
sostanzialmente soltanto la gravità delle stesse, cioè la loro
incidenza rispetto alle condizioni del soggetto che ne è affetto, ma
non riguarda in alcun modo altre differenze di natura ontologica,
trattandosi in tutti i casi di situazioni patologiche della persona del
pubblico dipendente, ed insorte in tutti i casi in dipendenza di fatti
di servizio. Ne consegue il riconoscimento che trattasi di situazioni
sostanzialmente rese omogenee dal comune elemento della sussistenza di
condizioni patologiche soggettive collegate all'attività di servizio,
situazioni cui il legislatore ha, tuttavia, attribuito trattamenti
diversi. E mentre il legislatore stesso ha riconosciuto l'esigenza di
principio di attribuire un corrispettivo economico collegato
all'esistenza delle infermità elencate tanto nella tabella A che nella
B, prevedendo i due trattamenti correlativi, differenziati solo nel
modo di corresponsione, (cioè appunto la pensione maggiorata e
l'indennità una tantum) il caso in esame si sottrae invece
all'osservanza del principio suddetto senza che sia identificabile
alcuna razionale giustificazione al riguardo.
Non meno fondato appare poi il secondo profilo di illegittimità
prospettato dalla Corte dei conti, poiché esso si traduce nella
denunzia di un'irrazionale parificazione tra situazioni diverse, come
appunto quelle dei militari che avendo maturato eguale diritto a
pensione di riposo, conseguano il solo trattamento normale,
indipendentemente dal fatto che siano riconosciuti o meno affetti da
infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La diversità è,
invero, consacrata dallo stesso ordinamento positivo, che, come si è
detto, ha accolto il principio del particolare riconoscimento economico
nel senso sopra ricordato, mentre l'esclusione censurata non può,
d'altra parte, essere ragionevolmente giustificata per il fatto che
colpisce solo i soggetti affetti da infermità di cui alla tabella B,
giacché, come si è detto, queste seconde infermità non sono
caratterizzate da aspetti di tale peculiarità da giustificare il
trattamento discriminatorio che ad esse invece il legislatore ha
assegnato.
4. - Data la portata della decisione sopra motivata, resta
assorbito l'esame della questione sotto il profilo dell'art. 38 della
Costituzione prospettato a rincalzo dalla seconda delle ordinanze di
rimessione.
5. - In conclusione, va riconosciuta l'esistenza di validi motivi
per accogliere la censura sotto il profilo dell'art. 3 della
Costituzione: ciò mediante l'eliminazione dal contesto dell'articolo
impugnato dell'inciso "purché non spetti la pensione normale" che, nel
sistema, costituisce una non giustificabile eccezione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n, 1092,
(testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), limitatamente all'inciso "purché non
gli spetti la pensione normale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte