Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice

di procedura penale, come richiamato dall'art. 553 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di

Genova, nel procedimento penale a carico del legale rappresentante

della Fincantieri S.p.A., iscritta al n. 170 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Genova, chiamato a delibare una richiesta di

proroga delle indagini preliminari, dopo aver premesso che il termine

massimo per l'espletamento di esse era "scaduto improrogabilmente" il

5 novembre 1991, nonostante la tempestività degli interventi del

pubblico ministero, e che gli ulteriori accertamenti per il cui

compimento era stata richiesta la proroga apparivano indispensabili

ai fini della verifica delle responsabilità dell'indagato, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 del

codice di procedura penale, "come richiamato" dall'art. 553 dello

stesso codice, nella parte in cui "sancisce la radicale

inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo la

scadenza del termine" massimo per lo svolgimento delle indagini

preliminari, deducendo la violazione:

a) dell'art. 112 della Costituzione, per l'effetto paralizzante

dell'esercizio dell'azione penale che consegue all'interruzione della

attività di indagine, effetto, questo, non superabile con il ricorso

agli istituti dell'avocazione (per la brevità dei termini a

disposizione del procuratore generale) o della riapertura delle

indagini (avente una finalità incompatibile con il divieto di

prosecuzione delle indagini oltre il tetto massimo, che verrebbe, in

tal modo, eluso);

b) dell'art. 24 della Costituzione, nei confronti sia della

persona offesa dal reato sia dell'imputato: della prima, perché

interessata all'esercizio dell'azione penale; del secondo, perché

irrimediabilmente sottratto alla possibilità di espletamento di

indagini anche a suo favore;

c) dell'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo:

per la disparità di trattamento fra indagati, la cui sorte resta

condizionata alla complessità delle indagini da compiere; per

l'irragionevolezza derivante dal pari trattamento riservato ai

procedimenti, a prescindere dal tipo di reato contestato e dai

concreti accertamenti necessari per l'esercizio dell'azione penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la previsione di specifici limiti cronologici per

lo svolgimento delle indagini preliminari e della correlativa

sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la

scadenza dei termini stabiliti per quella fase costituisce il frutto

di una precisa scelta operata dal legislatore delegante al fine di

soddisfare, da un lato, la "necessità di imprimere tempestività

alle investigazioni" e, dall'altro, "di contenere in un lasso di

tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è

assoggettato" (v. sentenza n. 174 del 1992 e ordinanza n. 222 del

1992);

che una siffatta opzione si raccorda intimamente alle finalità

stesse della attività di indagine, la quale, lungi dal riprodurre

quella funzione "preparatoria" del processo che caratterizzava la

fase istruttoria nel codice di rito previgente, è destinata

unicamente a consentire al pubblico ministero di assumere le

determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326

c.p.p.), con l'ovvio corollario che la tendenziale completezza delle

indagini (v. sentenza n. 88 del 1991), evocata dall'art. 358 del

codice di procedura penale, viene funzionalmente a correlarsi non al

compimento di tutti gli atti "necessari per l'accertamento della

verità", secondo l'ampia enunciazione che compariva nell'art. 299

del codice abrogato, ma al ben più circoscritto ambito che ruota

attorno alla scelta se esercitare o meno l'azione penale;

che in tale prospettiva, dunque, non v'è alcuna contraddizione

logica tra la previsione di un termine entro il quale deve essere

portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito

dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e

per sé considerato, un fattore che sempre e comunque è

astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico

ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché

l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione

viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un

verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire,

allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione

penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato

soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura

delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale

o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di

compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio;

che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del

legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in

base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle

eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a

compimento entro il termine massimo previsto dalla legge;

che la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione si

rivela del tutto infondata non essendo il diritto di difesa in alcun

modo pregiudicato dalle norme oggetto di impugnativa che, essendo

volte ad assicurare alla attività di indagine caratteri di snellezza

e tempestività, non interferiscono sotto nessun profilo con la

ricerca delle fonti di prova che la persona offesa e quella

sottoposta alle indagini possono autonomamente svolgere e indurre nel

procedimento;

che ugualmente infondata è la dedotta disparità di trattamento

fra indagati che verrebbe a scaturire dalla maggiore o minore

complessità delle indagini, così come la censura di

irragionevolezza che deriverebbe dalla identità del regime a

prescindere dalla diversa tipologia dei reati e degli accertamenti

che si rendono necessari, giacché anche a questo proposito il

giudice a quo mostra di fare appello a evenienze di mero fatto

prospettate in termini ipotetici che, in sé considerate, non

presentano riflessi tali da incidere sull'invocato parametro di

costituzionalità;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale,

richiamato dall'art. 553 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Genova

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte