Sentenza n. 485/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 463/1959
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo e
secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) promosso con
ordinanza emessa il 1° aprile 1992 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ottani Angelo, ed altri, e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 1° dicembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INPS da
Angelo Ottani congiuntamente con i suoi nipoti ex fratre Alberto e
Stefano Ottani per fare accertare che i secondi, in quanto
partecipanti all'impresa del primo, ai sensi dell'art. 230- bis cod.
civ., hanno diritto all'iscrizione negli elenchi dei familiari
coadiuvanti e conseguentemente all'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 1° aprile 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo
comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, "nella parte in cui non
comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti
che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non
siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i
nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare".
Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola gli
artt. 3 e 38, seconda comma, Cost. perché, "ai fini
dell'assicurazione obbligatoria come coadiuvanti", prevede "un
differente trattamento tra i parenti di terzo grado, quali sono i
nipoti ex filio e i nipoti ex fratre che collaborino nell'impresa
familiare dell'artigiano".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS
chiedendo una declaratoria di inammissibilità della questione. Il
giudizio a quo - osserva l'Istituto - è sorto in conseguenza della
delibera 26 luglio 1989 con cui la Commissione provinciale per
l'artigianato ha annullato l'iscrizione dei due nipoti negli elenchi
degli artigiani coadiuvanti assoggettati all'assicurazione
obbligatoria, di guisa che la legittimazione passiva all'azione di
accertamento del diritto degli istanti all'iscrizione nei detti
elenchi non spetta all'INPS, bensì all'Amministrazione
dell'industria, commercio e artigianato. Nel valutare la rilevanza
dell'incidente di costituzionalità il Pretore avrebbe dovuto
esaminare questa eccezione, ritualmente proposta dall'INPS. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Bologna è sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 4
luglio 1959, n. 463, "nella parte in cui non comprende nell'obbligo
dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino
abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi
nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea
indiretta partecipanti all'impresa familiare".
2. - In relazione al primo comma dell'art. 2 della legge n. 463
del 1959 la questione non è giustificata, e pertanto va dichiarata
inammissibile.
3. - In relazione al secondo comma la questione sarebbe, secondo
l'INPS, inammissibile perché, traendo origine da un provvedimento
della Commissione provinciale per l'artigianato, al quale l'INPS è
del tutto estraneo, legittimata passiva all'azione esercitata dai
ricorrenti sarebbe esclusivamente l'Amministrazione dell'industria,
commercio e artigianato.
L'eccezione non può essere accolta. La legittimazione a stare nel
giudizio principale è materia attinente al merito, sul quale solo
competente a decidere è il giudice a quo.
4. - La questione è fondata.
Nella legge impugnata, che estende l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai
loro familiari, la limitazione della tutela assicurativa dei secondi
al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti e ai fratelli e alle
sorelle, si spiega perché, prima della riforma del diritto di
famiglia, il lavoro dei familiari si presumeva prestato benevolentiae
vel affectionis causa, a meno che fosse provata l'esistenza di un
rapporto contrattuale di lavoro o associativo. Per i parenti tale
presunzione era ragionevole solo nell'ambito dei gradi prossimi di
parentela testé indicati, e corrispondentemente solo entro questo
limite era giustificata la deroga, in favore dei familiari
coadiuvanti, al principio che l'assicurazione obbligatoria presuppone
un titolo giuridico formato da un rapporto contrattuale di lavoro
(lato sensu) o, per il lavoro autonomo, da una specifica qualità
professionale.
Il limite ha perduto l'originaria giustificazione dopo
l'introduzione, con la Novella del 1975, dell'istituto regolato
dall'art. 230- bis del codice civile, costitutivo di un nuovo titolo
(residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato
prestato in un'impresa familiare, intendendosi per tale quella in cui
col titolare "collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo". Pertanto la norma previdenziale
impugnata, nella parte in cui esclude i nipoti ex fratre dalla tutela
dell'assicurazione obbligatoria, viola il principio di eguaglianza
(art. 3 Cost.) e insieme l'art. 38, secondo comma, Cost., non per la
ragione specifica addotta nell'ordinanza di rimessione, che assume a
termine di comparazione il trattamento dei nipoti ex filio (errando
nel computo del loro grado di parentela), bensì per una ragione più
generale inerente alla qualità di parenti di terzo grado dei nipoti
ex fratre. Tale qualità li legittima a partecipare all'impresa
familiare non solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma
anche con i medesimi diritti previdenziali, in particolare i diritti
previsti dalla legge n. 463 del 1959, atteso che il lavoro tutelato
dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230-bis,
primo comma, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo
dell'art. 38, secondo comma, Cost.
5. - Poiché la ratio decidendi che fonda la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata non è limitata
ai nipoti ex fratre, ai quali soltanto fa riferimento il dispositivo
dell'ordinanza di rimessione, ma investe tutti gli altri familiari
che, pur compresi nella definizione dell'art. 230-bis, terzo comma,
cod.civ., sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la Corte ritiene, in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di
estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, alla parte in
cui non considera familiari, agli effetti del comma precedente, i
parenti entro il terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle
del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo
comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui
non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di
fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,
della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera
familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado
diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa,
nonché gli affini entro il secondo grado;
Dichiara inammissibile la questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge citata,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:485 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte