Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, 503 e

513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

2 aprile 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a

carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei

verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate

nell'art. 210 del codice di procedura penale, in presenza dei

presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di

analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;

che, con il medesimo provvedimento, il giudice remittente ha

altresì sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi

non prevedono che la disciplina sull'acquisizione nel fascicolo per

il dibattimento di talune dichiarazioni rese in precedenza dalle

parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone

imputate in un procedimento connesso;

Considerato che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, proprio sotto il profilo

sollevato dal giudice a quo, per cui la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che, con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l'art. 210, quinto

comma, del codice di procedura penale è stato modificato nel senso

auspicato dal provvedimento di rimessione, per cui va ordinata la

restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinché riesamini

la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e

503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al

Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte