Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promossi con

ventidue ordinanze emesse il 18 aprile 1983 dal Pretore di Bari, il 17

marzo 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11, 15 febbraio e 5 marzo

1983 dal Pretore di Carrara, il 18 aprile 1983 dal Pretore di Ruvo di

Puglia, l'11 e 18 aprile, il 27, 31 maggio e 15 giugno 1983 dal Pretore

di Carrara, iscritte rispettivamente ai nn. 437, 451, 484, 485, 486,

487, 488, 494, 495, 530, 531, 532, 533, 599, 628, 629, 630, 631, 632,

652, 653, 654 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 288, 301, 308, 315, 322 e 329 dell'anno

1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Avena Anna e

Catacchio Francesca, avente per oggetto licenza per finita locazione,

il Pretore di Bari con ordinanza del 18 aprile 1983 (reg. ord. n. 437

del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubita che le dette norme, di cui la prima è

dettata per i contratti non ancora in corso al momento dell'entrata in

vigore della legge citata e la seconda per i contratti in corso (come

quello di cui al caso di specie), in quanto permettono al locatore di

usufruire della cessazione del rapporto locativo alla scadenza del

medesimo senza dover provare un suo interesse prevalente su quello del

conduttore all'abitazione, si pongano in contrasto:

- con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché l'attribuzione di un

diritto di recesso " incondizionato" al locatore tanto nel caso delle

locazioni abitative quanto nel caso delle locazioni non abitative

comporterebbe l'identico trattamento di situazioni obiettivamente

diverse;

- ancora con l'art. 3, primo comma, Cost., per la differenza di

trattamento delle locazioni abitative rispetto a quelle non abitative,

in cui, salvo casi tassativamente previsti, il conduttore ha diritto al

rinnovo del contratto alla prima scadenza;

- con l'art. 3, secondo comma, Cost., poiché il libero recesso

del locatore finirebbe per costituire un ostacolo al pieno sviluppo

della persona umana;

- con l'art. 42, secondo comma, Cost., poiché le norme impugnate,

anteponendo la tutela della proprietà immobiliare del locatore

all'interesse all'abitazione del conduttore, trascurebbero "la

preminente funzione sociale della proprietà";

che analoghe questioni vengono sollevate con ordinanza del 17 marzo

1983, in causa Lojodice c. Siciliani (reg. ord. n. 451 del 1983), dal

Pretore di Ruvo di Puglia, il quale dubita che le predette norme

contrastino:

- con l'art. 2 Cost., in quanto il difetto di "tutela rafforzata

della dimensione abitativa" ostacolerebbe lo svolgimento della persona

umana;

- con l'art. 3, secondo comma, Cost., per la ragione già espressa

dal Pretore di Bari;

- con gli artt. 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., in

quanto la tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata

debbono sottostare ai principi dell'utilità e della funzione sociale;

che lo stesso Pretore emanava in data 18 marzo 1983 ordinanze di

contenuto identico, in causa Tatulli c. La Tegola (reg. ord. n. 494 del

1983) e Pellegrini utrinque (reg. ord. n. 495 del 1983):

che le stesse questioni, con riferimento agli artt. 3, primo comma,

41 e 42 Cost., venivano sollevate dal Pretore di Carrara con le

ordinanze: 11 febbraio 1983, Menconi c. Arrighi (r.o. n. 484/1983); 11

febbraio 1983, Carlotto c. Fusani (r.o. n. 485/1983); 15 febbraio 1983,

Vianello c. Dazzi (r.o. n.486/1983); 5 marzo 1983, Garlaschi c.

Pietrini (r.o. n. 487/1983); 5 marzo 1983, Pucci c. Vignoli (r.o. n.

488/1983); 11 aprile 1983, Morescalchi c. Schilirò (r.o. n. 530/1983);

11 aprile 1983, Sarteschi c. Barbieri (r.o. n. 531/1983); 11 aprile

1983, Campanini c. Ferrari (r.o. n. 532/1983); 11 aprile 1983,

Biancotti c. Venturelli (r.o. n. 533/1983); 18 aprile 1983, Crudeli c.

Barotti (r.o. n. 599/1983); 31 maggio 1983, Bellacci c. Scatena (r.o.

n. 628/1983); 31 maggio 1983, Menegoli c. Serri (r.o. n. 629/1983); 27

maggio 1983, Castellotti c. Papini (ro. n. 630/1983); 31 maggio 1983,

Bianchelli c. Gaussiat (r.o. n. 631/1983); 31 maggio 1983, Bedini c.

Bertelli (ro. n. 632/1983); 15 giugno 1983, Puccetti c. Muracchioli

(r.o. n. 652/1983); 15 giugno 1983, Maiuri c. Verdiani (r.o. n.

653/1983); 15 giugno 1983, Fusani c. Menchini (r.o. n. 654/1983);

che con le ordinanze dal n. 487 al n. 654 del 1983 il Pretore

impugna anche l'art. 65 l. cit., che estende l'art. 3 ai contratti in

corso non soggetti a proroga;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta nelle

cause relative alle ordinanze da n. 628 a n. 632 del 1983 chiedendo che

sia dichiarata l'inammissibilità o, in subordine, la manifesta

infondatezza delle questioni.

Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la

identità o connessione delle relative questioni;

che tutte le medesime questioni sono state già decise dalla Corte

con sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la

previsione di cui agli artt. 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della

locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il

conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità

dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta

causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della

cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è

configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta

previsione non contrasti né col principio di eguaglianza tra

conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle

situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel

disciplinarle, né con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti della

utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa

economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente

apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun

altro principio costituzionale;

che le dette questioni sono state poi dichiarate manifestamente

infondate con ordinanze nn. 352 e 364 del 1983:

che la questione sollevata dal Pretore di Bari - secondo cui le

norme impugnate, mediante l'attribuzione al locatore di un diritto di

recesso "incondizionato" sia nelle locazioni abitative che in quelle

non abitative, finiscono col parificare situazioni diverse così

contrastando col principio di eguaglianza - risulta manifestamente

infondata alla stregua delle altre censure mosse nella stessa ordinanza

del medesimo Pretore, che lamenta la diversità di disciplina dei due

tipi di contratto.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di

Bari, Ruvo di Puglia e Carrara, e già decise con sentenza del 28

luglio 1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte