Sentenza n. 49/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 556/1977
usata come parametro
citata
- art. 112legge 1095/1967
- art. 16legge 1293/1957
- art. 87legge 1293/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20,
legge 8 agosto 1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei
concorsi di accesso alle carriere del personale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del
personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14
novembre 1967, n. 1095); art. 112 r.d. 14 giugno 1941, n. 577
(Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio); art. 16 legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e art. 87 d.P.R.
14 ottobre 1958, n. 1074, promossi con ordinanze emesse il 23 novembre
1977 e il 7 giugno 1978 dal Pretore di Orvieto (n. 5 ord.) e l'8 giugno
1978 dal Pretore di Genova, iscritte ai nn. 270,549,550, 551,552 e 618
del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella G. U. della Repubblica
n. 235 del 1978 e nn. 31 e 45 del 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con cinque ordinanze di analogo contenuto emesse una il 23
novembre 1977 e le altre il 7 giugno 1978 (R.O. 270, 549, 550, 551 e
552/1978), il Pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento all'art.
32 Cost., questione di costituzionalità dell'art. 20 della legge 8
agosto 1977, n. 556.
Il giudice a quo, visti gli atti a carico degli imputati del reato
di cui all'art. 730, secondo comma, c.p., per "aver posto in vendita
tabacchi, mediante distributori automatici di sigarette", posti
all'esterno dell'esercizio, e quindi accessibili senza controllo ai
minori degli anni quattordici, rileva che la norma denunciata, entrata
successivamente in vigore, ha ammesso l'installazione dei suddetti
distributori da parte dei rivenditori di generi di monopolio
nell'immediata adiacenza della rivendita.
Il Pretore, osservato che in precedenza l'installazione era
autorizzata da una norma regolamentare, che come tale non poteva
derogare all'art. 730 c.p., ritiene rilevante la suddetta questione di
costituzionalità, in quanto, se ritenuta fondata, consentirebbe nella
fattispecie l'applicazione della richiamata norma penale.
Inoltre la questione non sarebbe manifestamente infondata, dato che
la vendita di prodotti di tabacco è vista con cautela dallo stesso
legislatore, che in considerazione delle conseguenze nocive alla salute
(specie se il consumo del tabacco inizi in giovane età) vieta la
pubblicità dei prodotti da esso derivati.
Il Pretore conclude affermando che "la vendita indiscriminata del
tabacco, di fatto consentita dalla norma denunciata, appare motivo di
grave turbamento per la salute dei minori".
2. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ritiene
che la censura del Pretore di Orvieto muova da un'errata
interpretazione del sistema normativo in materia. Infatti non sembra
sussistere l'ipotesi contravvenzionale di cui all'ultimo comma
dell'art. 730 c.p. se il tabacco viene solo posto in vendita e non
effettivamente venduto. Infatti la vendita si ha nel momento in cui
l'acquirente fa in modo che il distributore gli consegni le sigarette.
Nella specie la contravvenzione si consuma solo quando
l'apparecchio consegna effettivamente il prodotto da fumo
all'acquirente. Il rivenditore ha tuttavia l'obbligo di fare il
possibile per evitare che il tabacco sia venduto a minori degli anni
quattordici. Spetta al giudice di merito valutare nelle singole
fattispecie il concreto comportamento, attuato in tal senso, dal
rivenditore.
Pur in presenza della norma censurata, la contravvenzione di cui
all'art. 730 c.p. sussiste appunto se risulta in concreto che il
rivenditore non abbia frapposto ostacoli per evitare la vendita di
tabacco ai minori di quattordici anni.
Alla luce delle premesse considerazioni l'Avvocatura ritiene che la
questione sollevata, prima ancora che infondata, sia insussistente.
3. - Con ordinanza emessa l'8 giugno 1978 (R.O. 618/1978), il
Pretore di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di vari
imputati della medesima contravvenzione, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 20 legge n. 556 del 1977, e, per quanto
occorra, degli artt. 112 R.D. 14 giugno 1941, n. 577, 16 legge 22
dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in
riferimento non solo all'art. 32, ma anche agli artt. 3, primo comma, e
31, secondo comma Cost..
In seguito ad esposto-denuncia del Presidente dell'Unione
Consumatori il Pretore, ex art. 219 c.p.p., disponeva in data 8 luglio
1977 il sequestro su tutto il territorio nazionale dei distributori
automatici di sigarette, adducendo la violazione dell'art. 730, secondo
comma, c.p..
Contro l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione,
proposto da 45 rivenditori, gli imputati ricorrevano in Cassazione. La
Suprema Corte cassava senza rinvio, con sentenza dell'11 gennaio 1978,
tanto il decreto di sequestro, quanto l'ordinanza con la quale veniva
respinta l'opposizione al detto decreto. Secondo la Cassazione non
ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'adozione dei citati
provvedimenti, in quanto, in mancanza della prova che i minori di
quattordici anni abbiano fatto uso dei distributori, non è
configurabile la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 730
c.p., e quindi la possibilità del ricorso all'art. 219 c.p.p..
Comunque la Cassazione ha ritenuto nella specie ravvisabile
l'esimente di cui all'art. 51 c.p., e ciò sulla base dell'art. 112
R.D. 14 giugno 1941, n. 577 e appunto del sopravvenuto art. 20 della
legge 8 agosto 1977, n. 556. In base all'entrata in vigore di tale
norma lo stesso Pretore aveva revocato il sequestro con provvedimento
in data 20 dicembre 1977.
La rilevanza della questione di costituzionalità sollevata
discenderebbe da un lato dal fatto che, a differenza di quanto ritenuto
dalla Cassazione, anche la semplice installazione di distributori
automatici in luogo pubblico, o aperto al pubblico, integra la
fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 730 c.p., e dall'altro
lato dalla constatazione dell'effettiva esistenza, ove la norma
censurata sia ritenuta costituzionalmente legittima, dell'esimente di
cui all'art. 51 c.p..
Quanto al primo punto, e cioè al mancato accoglimento
dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, il giudice a quo osserva
che un concetto di somministrazione che implichi comunque la materiale
traditio dell'oggetto, oltre ad essere troppo affine a quello della
vendita, non terrebbe conto della necessità di adeguare i concetti
giuridici alla realtà in evoluzione; andrebbe poi soprattutto
considerato che nella diversa fattispecie criminosa di cui al primo
comma dell'art. 730 si fa uso del verbo "consegnare".
L'interpretazione della Cassazione non risponderebbe neppure alla
nozione di somministrazione acquisita dal codice penale, in base alla
quale si designerebbe come tale ogni forma di messa a disposizione del
pubblico di qualsiasi merce. Ricorda ancora il Pretore che nel codice
civile la somministrazione è definita dall'art. 1559 come esecuzione
di prestazioni periodiche e continuative di cose, dietro corrispettivo
di un prezzo, esecuzione che avviene nelle ipotesi classiche (fornitura
di gas, acqua, elettricità) attraverso l'ausilio di apparecchiature
meccaniche, senza l'intervento materiale del somministratario.
Nel caso dei distributori in questione nessun atto è richiesto al
gestore, ai fini della vendita del prodotto contenuto nelle
apparecchiature. Rileva ancora il giudice a quo che le norme penali che
contemplano l'ipotesi della somministrazione impongono tutte all'agente
un controllo che, nel caso dei distributori in questione, anche a causa
delle loro finalità, è impossibile compiere sempre. Essi infatti
sono installati anche per consentire l'acquisto del prodotto da fumo
quando l'esercizio al quale siano attigui sia chiuso.
Secondo il Pretore, dunque, l'interpretazione della Cassazione si
pone in netto contrasto con la sostanza e la ratio dell'incriminazione.
Ciò premesso sulla rilevanza, quanto al merito il Pretore osserva
che per quanto riguarda l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost. esso
sarebbe determinato da una disparità di trattamento "fra rivenditori
di tabacco ed il resto della comunità nazionale". I primi, infatti, in
base alla norma censurata, si sottraggono all'operatività nei loro
confronti della norma penale di cui all'art. 730 c.p., applicabile a
qualunque altro cittadino, anche a chi offra ad un minore una sola
sigaretta. Peraltro la attività dei fruitori di tale presunto
trattamento di favore, lungi dall'essere costituzionalmente tutelabile,
si porrebbe in contrasto con interessi appunto costituzionalmente
protetti, quali quelli alla salute e alla tutela dell'infanzia.
L'attività in questione ha peraltro ad oggetto beni dannosi e la
cui mancanza per breve tempo sul mercato non recherebbe pregiudizi né
agli individui, né alla collettività.
Dalle suddette considerazioni deriverebbe il contrasto dell'art. 20
della legge n. 556 del 1977 anche con gli artt. 31, secondo comma, e
32, primo comma, Cost., contenenti principi la cui precettività ed
importanza sono sottolineate, rileva il Pretore, nella sentenza di
questa Corte n. 27 del 18 febbraio 1975. È ormai fuori dubbio,
infatti, che il fumo arrechi gravi danni alla salute.
4. - Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che, alla stregua
della suddetta sentenza della Cassazione, sostiene l'irrilevanza della
presente questione.
Quanto alle argomentazioni del Pretore per confutare le
affermazioni della Suprema Corte, si rileva da parte dell'Avvocatura
che, anzitutto, non può cogliersi in chi installa un distributore di
sigarette la volontà di somministrare tabacco ai minori di quattordici
anni; inoltre, la condotta che, secondo il Pretore, configurerebbe
un'ipotesi di somministrazione, realizzerebbe al massimo un tentativo
di vendita; essendo l'ipotesi di cui all'art. 730 c.p. una
contravvenzione, la suddetta norma non sarebbe in ogni caso
applicabile, in quanto non è previsto il tentativo di contravvenzione.
L'Avvocatura rileva poi che, ferma l'impossibilità, affermata
dalla Cassazione, di configurare nel caso della semplice installazione
di distributori la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 730
c.p., tale norma sarebbe tuttavia applicabile, ove il minore degli anni
quattordici sia sorpreso nell'operazione di acquisto e sussistano gli
elementi soggettivi ed oggettivi del reato. La norma censurata non
precluderebbe la tutela penale della salute dei minori e pertanto non
contrasterebbe con la Costituzione.
5. - Nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il giudice La
Pergola ha svolto la relazione e l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e
precisato le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - Forma oggetto del presente giudizio l'art. 20 della legge 8
agosto 1977, n. 556, la quale detta norme in ordine all'Amministrazione
autonoma dei tabacchi. Detta disposizione è denunziata per la parte in
cui consente che i rivenditori dei generi di monopolio installino
distributori automatici di sigarette all'esterno delle rivendite e
nelle immediate adiacenze. La questione è sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, 32, primo comma, Cost..
dai Pretori di Orvieto e di Genova. Quest'ultimo giudice estende la
censura agli artt. 112 R.D. 14 giugno 1941, n. 577, 16 legge 22
dicembre 1957, n. 1293 e 87 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, "per
quanto occorre", com'è detto nel dispositivo del provvedimento di
rimessione: e cioè, in quanto la Corte ritenga che tali altre
disposizioni incorrano anch'esse nel medesimo vizio di
incostituzionalità denunciato con riguardo al citato art. 20 della
legge del 1977, che discenderebbe dall'avere la normativa in discorso
permesso la vendita del tabacco, anche al minore degli anni
quattordici, mediante distributore automatico, e quindi senza alcuna
possibilità di verificare l'età dell'acquirente. Più precisamente,
si prospetta alla Corte il seguente problema di costituzionalità:
A) agli imputati nel giudizio a quo è ascritto il reato
configurato nell'art. 730 del codice penale, che vieta e sanziona
penalmente la vendita (o la somministrazione) di tabacco ai minori
degli anni quattordici. Il censurato disposto di legge deroga
espressamente tale divieto - assume il giudice a quo - con il
risultato di escludere dalla previsione incriminatrice del codice la
vendita del prodotto che venga effettuata, senza discriminazioni o
controlli, per mezzo del distributore automatico. Di qui l'asserita
offesa alla statuizione costituzionale che concerne specificamente la
salute (art. 32, primo comma, Cost.);
B) il legislatore ordinario si sarebbe, del resto, adeguato
all'esigenza di tutelare il bene che si assume leso con varie
disposizioni limitatrici della pubblicità dei tabacchi e del relativo
consumo, nonché con lo stesso art. 730 del codice. La deroga a
quest'ultima norma, introdotta per autorizzare la distribuzione
automatica delle sigarette, è pertanto denunciata sull'assunto che la
vendita indiscriminata del tabacco costituisca, alla stregua delle
ormai consolidate risultanze della scienza medica, un evidente
pericolo, specialmente nei confronti del minore: il quale, si dice,
viene agevolato "fin dall'adolescenza e anche prima" nell'assuefazione
ad un prodotto, tanto più nocivo per la salute, in quanto si abbia
riguardo a quella fascia dell'età giovanile;
C) il Pretore di Genova prospetta, altresì, la violazione
dell'art. 31 Cost., posto a tutela della gioventù, nonché del
principio costituzionale di eguaglianza. Tale ultima censura è, in
sostanza, così argomentata: il legislatore non avrebbe razionalmente
valutato, in sede di tutela penale, il bene fondamentale della salute
del minore in rapporto agli altri interessi presi in considerazione
nella specie; e per questo si deduce un'ingiustificata disparità fra
il trattamento disposto, da un canto per il rivenditore di tabacchi, il
quale si giova dell'apparecchio distributore delle sigarette e rimane
sottratto all'operatività della norma contenuta nell'art. 730 del
c.p., dall'altro per tutti i destinatari di tale norma, i quali
soggiacciono alla proibizione ivi posta: proibizione, si soggiunge, che
continua ad operare anche nei riguardi di chi, per esempio, fornisca al
minore una sola sigaretta.
2. - La difesa del Presidente del Consiglio eccepisce la
inammissibilità della questione, prima ancora di dedurne
l'infondatezza. Osserva, infatti, l'Avvocatura - a proposito
dell'ordinanza emessa dal Pretore di Genova: ma il rilievo vale anche
per gli altri provvedimenti introduttivi dell'attuale controversia -
che l'art. 20 della legge n. 556 del 1977 è censurato sulla base di un
erroneo presupposto nell'interpretazione dell'assetto normativo della
materia. Il giudice a quo, si soggiunge, ritiene che, in difetto della
disposizione censurata, la installazione del distributore automatico di
sigarette, in luogo pubblico o aperto al pubblico, basterebbe ad
integrare gli estremi del reato contravvenzionale configurato dall'art.
730 c.p.. Questa norma, ad avviso del Pretore, disegna la fattispecie
penale prevedendo, come ipotesi alternativa alla vendita, la
somministrazione, e cioè la messa a disposizione del pubblico, sotto
qualsiasi forma, di merce nociva alla salute, fermo restando che chi
somministra la merce è tenuto a controllare il rispetto delle
prescrizioni di legge, e così , nel caso in esame, la età
dell'acquirente. Senonché prosegue l'Avvocatura, tale interpretazione
dell'art. 730 è disattesa dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione: la quale ha stabilito che l'evento criminoso previsto da
detta norma si consuma solo quando sia effettivamente intervenuta - non
importa se nella rivendita, o per il tramite dell'apparecchio - la
vendita (o la somministrazione) del prodotto al minore. Anche se il
tabacco fosse da quest'ultimo acquistato mediante distributore, il
reato potrebbe, allora, ugualmente delinearsi, sempre che di esso,
beninteso, ricorrano gli estremi soggettivi ed oggettivi, la cui
sussistenza spetta al giudice, volta a volta, di accertare. La tesi
così accolta dal Supremo Collegio - osserva l'Avvocatura - conduce
alla conclusione che la norma censurata non intacca la tutela penale
accordata alla salute del minore, lasciando sussistere l'illecito
previsto dal ricordato precetto del codice. Di qui, appunto, l'asserita
irrilevanza della questione, che avrebbe per oggetto una disposizione
ininfluente sulla decisione della causa di merito.
3. - Giova all'esame di questo pregiudiziale profilo della
questione ricordare come le ordinanze di rinvio risultino motivate, in
punto di rilevanza. Il Pretore di Genova, afferma, al riguardo, che
l'art. 730 c.p. contempla, sotto l'ipotesi della somministrazione, il
semplice impianto del distributore, con il quale il tabacco è offerto
ad ogni possibile utente dell'apparecchio, incluso il minore; il
Pretore di Orvieto ritiene, dal canto suo, che la norma censurata
deroghi "parzialmente" - e cioè in ordine alla modalità della vendita
o somministrazione - il disposto della norma punitiva del codice; sulla
base delle premesse testé richiamate l'uno e l'altro giudice deducono,
comunque, che la richiesta declaratoria di incostituzionalità verrebbe
a ricondurre la specie sotto le previsioni dell'art. 730 c.p.. Va
aggiunto che, nei procedimenti da cui trae origine la presente
questione, agli imputati è ascritto solo il fatto di aver installato
il distributore fuori dalla rivendita: non risulta che alcun minore
abbia acquistato tabacco, utilizzando l'apparecchio.
Ora, l'Avvocatura correttamente rileva che l'art. 730 incrimina la
vendita o somministrazione effettiva del tabacco al minore degli anni
quattordici, mentre il porre in vendita - con la semplice offerta al
pubblico della merce contenuta nel distributore - non integra gli
estremi né della vendita, né quelli della somministrazione; e neppure
ricorre, è appena il caso di aggiungere, l'ipotesi del tentativo,
giacché ci troviamo di fronte a figure di reato contravvenzionale.
Detto ciò, diviene evidente che con tutte le ordinanze in esame si
chiede alla Corte una pronunzia, dalla quale dovrebbe risultare la
produzione di una nuova fattispecie penale, diversa da quella prevista
nel vigente testo dell'art. 730. Senonché un tale risultato può
esclusivamente conseguire alla scelta discrezionale del legislatore,
come la Corte ha più volte affermato, in forza del fondamentale
precetto dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione: e basta ciò
per concludere che la questione è inammissibile. Del resto, la
conclusione non muterebbe, pur a voler ammettere che la norma censurata
abbia introdotto, come si assume nei provvedimenti di rimessione, una
scriminante del reato tipizzato nell'art. 730 del codice. La questione
rimane inammissibile, anche se si adotta quest'ultimo punto di vista,
in quanto essa è sollevata in relazione a casi di specie, in cui non
si è verificato il fatto - la vendita o la somministrazione del
tabacco al minore - che, punito dal codice, sarebbe, invece,
indebitamente configurato come penalmente lecito dalla disposizione
sottoposta al giudizio della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, sollevata, in
riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Orvieto con le ordinanze
indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, 112 del RD. 14 giugno
1941, n. 577, 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e 87 del d.P.R.
14 ottobre 1958, n. 1074, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31,
secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dal Pretore di Genova con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte