Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Olga

Del Corno' contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 375 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nicola

Antonio Palazzo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 414 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 375 e

414 del 1990) è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli

artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui

escludono l'indennità integrativa speciale sia dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sia dalla base

di calcolo contributiva;

che, secondo i giudici remittenti, tale esclusione darebbe luogo

ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i

dipendenti degli enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980,

n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici

dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo

contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;

che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale

nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato

l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le

sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di

fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale

indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione

dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;

Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non

fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità

integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;

che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a

quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988,

con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione

analoga a quelle in esame, essendo rimessa al legislatore la

valutazione dell'opportunità del mantenimento di sistemi

differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero della

predisposizione di misure occorrenti per superare le differenziazioni

esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi normativi tesi

all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica

delle rispettive discipline;

che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con

esplicito riferimento ad essa, è stata presentata alla Camera dei

deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da

dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12

della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il

triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle

Confederazioni sindacali, ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le

sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di

trattamento di fine rapporto", impegnandosi a presentare un "disegno

di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto

in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti";

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28

febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è

stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti

civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di

trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre

1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il

conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità

integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti

pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio

sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto

già statuito (cfr. da ultimo le ordinanze n. 143, n. 189 e n. 306

del 1990), rinnovando l'invito al legislatore di procedere alla più

volte segnalata rivalutazione organica della complessa materia, volta

a realizzare l'omogeneità dei trattamenti ora diversificati;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato) sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania

e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte