Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del

codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2000 dal

giudice istruttore presso il tribunale di Padova nel procedimento

civile Galeazzo Carla ed altri contro Roncolato Lia, iscritta al

n. 164 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Padova,

con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2000, ha sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del

codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, nella parte in cui prevedono che il processo verbale che

documenta le attività svolte nei procedimenti civili debba essere

scritto dall'ausiliario del giudice "in modo chiaro e leggibile ma

non in modi diversi che a mano", per la violazione degli artt. 3, 24,

97, 101 e 104 della Costituzione;

che il giudice rimettente - premesso che l'obbligo di

redigere i verbali a mano troverebbe conferma nell'eccezione prevista

dall'art. 422 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro - osserva

che nel codice di procedura penale è stato disciplinato un sistema

"complesso e completo" di documentazione degli atti processuali,

mentre nel codice di procedura civile nulla è stato previsto al

riguardo; ciò che determinerebbe la violazione dell'art. 3 della

Costituzione sotto i profili dell'eguaglianza e della ragionevolezza;

che secondo il giudice a quo le norme impugnate inciderebbero

sul "corretto e spedito andamento dell'attività dell'amministrazione

della giustizia" e creerebbero una disparità di trattamento tale da

pregiudicare la tutela degli interessi dei cittadini coinvolti in un

processo civile, i quali non avrebbero la possibilità di ottenere

una documentazione degli atti processuali idonea in relazione ai

mezzi tecnici oggi disponibili;

che, sempre secondo il rimettente, la verbalizzazione manuale

non può essere che sommaria, poco celere e soggetta a contestazioni

e dubbi e violerebbe perciò anche la libertà e l'indipendenza della

magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari ad

un esercizio dignitoso della funzione giudiziaria, perché il giudice

sarebbe costretto dalla cronica carenza di personale ausiliario alla

verbalizzazione in prima persona o con l'ausilio delle parti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che la difesa erariale rileva preliminarmente come il giudice

rimettente si sia limitato ad enunciare la rilevanza della questione

nel giudizio a quo indicando solo che "si tratta di valutare le

istanze istruttorie delle parti" e senza fornire alcun elemento al

riguardo, con conseguente inammissibilità della questione;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata,

non potendosi parlare di lesione alla funzionalità della

amministrazione della giustizia o di irragionevolezza del metodo di

verbalizzazione nel processo civile rispetto al processo penale,

essendo evidente la non comparabilità dei due giudizi ai fini del

giudizio di eguaglianza, ed essendo non pertinente il richiamo agli

artt. 101 e 104 Cost.

Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di

Padova dubita della legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130

del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni

transitorie, nella parte in cui prevedono che nel processo civile il

verbale debba essere redatto solamente a mano, esclusa la

possibilità di utilizzare altri mezzi tecnici, per violazione degli

artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;

che il giudice a quo ha omesso qualsiasi specifica

indicazione riguardo alla rilevanza della questione nel giudizio in

corso, essendosi limitato ad indicare che "si tratta di valutare le

istanze istruttorie delle parti";

che, come questa Corte ha più volte ribadito, le questioni

di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di

motivazione sulla rilevanza, ovvero che contengano un'insufficiente

descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire

un'adeguata valutazione della rilevanza, sono inammissibili (cfr.,

tra le ultime, le ordinanze n. 346, n. 358, n. 385 e n. 396 del

2000);

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di

procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione

del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sollevata,

in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione,

dal giudice istruttore presso il tribunale di Padova con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte