Sentenza n. 497/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49legge 88/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo
comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1990 dal Pretore di
Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di cura
Torina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Casa di cura Torina e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Tullio Fortuna e Rosario Flammia per la S.p.a.
Casa di cura Torina, Gianni Romoli per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Casa di cura Torina S.p.a., per effetto di giudicato, era
inquadrata nel settore industria e, quindi, era ammessa a beneficiare
degli sgravi contributivi. Intervenuta la legge 9 marzo 1989, n. 88,
che, tra l'altro, prevedeva (art. 49) nuovi inquadramenti delle
imprese, tale casa di cura era classificata dall'I.N.P.S. nel settore
del commercio, con perdita degli sgravi. Adiva, quindi, il Pretore di
Palermo perché dichiarasse il suo diritto alla conservazione del
beneficio anteriormente riconosciutole.
L'I.N.P.S. eccepiva che, ai fini assistenziali e previdenziali,
valeva il nuovo inquadramento perché il citato art. 49 della legge
n. 88 del 1989, al terzo comma, disponeva che erano "fatti salvi solo
gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti
ministeriali emanati per le aziende plurime ai fini della erogazione
degli assegni familiari (art. 4 del d.P.R. n. 797 del 1955)".
Il giudice adito rilevava che la interpretazione della norma
suggerita dall'I.N.P.S., oltre ad apparire in contrasto con
l'intento, risultante dai lavori preparatori, di conservare gli
inquadramenti in atto, importava violazione degli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
Risultavano infatti accomunate in uno stesso regime previdenziale
attività disomogenee; si determinava una irrazionale discriminazione
tra aziende identiche operanti nello stesso settore, essendo alcune
di esse ammesse al godimento di sgravi contributivi ed altre escluse
solo in base al dato temporale.
1.1 - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la
Casa di cura e l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2.1 - La Casa di cura ha premesso che non emerge la volontà
espressa di abrogare la precedente normativa in materia di sgravi
contributivi e che non è ipotizzabile una abrogazione implicita in
quanto le finalità della legge n. 88 del 1989 sono solo quelle della
ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., mentre gli sgravi
contributivi sono strumenti di politica economica. Ha osservato, poi,
che effettivamente la disposizione censurata contrasta con l'art. 3
della Costituzione siccome irrazionale, in quanto risultano
inquadrate nel settore industriale anche imprese di servizi
(trasporti, comunicazioni, spettacolo) e nel settore terziario tutte
le altre imprese che svolgono attività di produzione di servizi
finanziari. Risulterebbe violato anche l'art. 41 della Costituzione
perché la norma censurata, classificando la produzione di servizi
industriali o ausiliari dell'industria nel settore terziario, incide
nell'assetto costituzionale di materie, quali l'industria e il
commercio, vincolate nel loro contenuto o quanto meno, nei principi
base e l'intervento autoritativo del legislatore in ordine alla
natura dell'attività intrapresa dal datore di lavoro, limita le sue
scelte ed elimina la libertà della iniziativa economica.
3. - L'I.N.P.S. ha concluso per la infondatezza della questione.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, ha osservato che le parziali disomogeneità rilevate
dal giudice a quo, sono inevitabili allorquando una disposizione
accomuni in una vasta categoria attività diverse, senza che per
questo si determini la violazione del suddetto precetto
costituzionale; che il giudice può certamente ovviare al preteso
trattamento discriminatorio con una interpretazione della norma
adeguatrice alla Costituzione; che per precedenti inquadramenti
avvenuti in base a leggi speciali deve intendersi quello concernente
intere categorie di datori di lavoro già classificati in settore
diverso da quello ad essi spettante.
4. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato la
insussistenza della rilevanza della questione sollevata in quanto il
giudizio a quo riguarda un'impresa la cui posizione è regolata dalla
normativa precedente in base alla quale è stata inquadrata nel
settore "industria".
Ha rilevato, poi, che il dato temporale assunto come termine di
discriminazione risponde all'esigenza razionale di non interferire
troppo drasticamente, nella ristrutturazione del sistema, su
situazioni già verificatesi e di far salvi i diritti quesiti.
Ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della
questione.
5. - Nell'imminenza dell'udienza la parte privata ha presentato
memoria nella quale ha osservato che l'interpretazione seguita
dall'Avvocatura Generale dello Stato conferma l'ingiustificata e
irrazionale discriminazione tra aziende identiche operanti nello
stesso settore; che la nuova disciplina non può incidere sui diritti
quesiti dagli imprenditori e sconvolgere l'organizzazione
imprenditoriale strutturata in base al precedente modello normativo;
che il legislatore ha irrazionalmente esercitato il suo potere
discrezionale perché, inquadrandosi nel settore terziario le imprese
che producono servizi, irrazionalmente si trascura la rilevanza della
finalità produttiva a favore di un modello di intermediazione,
marginale o inesistente nelle attività industriali e costituente,
invece, aspetto caratteristico di quelle commerciali. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Palermo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, da lui interpretato nel senso che restano salvi gli
inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio
e dell'agricoltura, o derivanti da leggi speciali o da decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 797 del 1955
(Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari), perché risulterebbero violati gli artt. 3 e 41 della
Costituzione, in quanto, essendo accomunate in uno stesso regime
previdenziale attività disomogenee, si creerebbe una ingiustificata
ed irrazionale disparità di trattamento, con pregiudizio anche del
libero esercizio dell'attività economica, tra aziende identiche
operanti nello stesso settore, le une ammesse a godere gli sgravi
contributivi e fiscali con conseguente riduzione del costo di lavoro,
le altre escluse in base al solo dato temporale del loro
inquadramento.
2. - La questione è inammissibile.
Invero, controvertendosi nella fattispecie sulla conservazione del
beneficio dello sgravio contributivo riconosciuto alla ricorrente
Casa di cura con sentenza passata in giudicato, non trova
applicazione la disposizione censurata, ma la legge n. 1089 del 1968,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 918 del 1968.
Come si è già affermato (sentenza di questa Corte n. 12 del
1987), la disciplina degli sgravi contributivi presenta caratteri di
specialità relativamente sia all'ambito territoriale degli
interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro- nord), sia alle
finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive,
promozione occupazionale, ecc.).
Nella suddetta legislazione si è fatto generico riferimento alle
aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa
desunta dall'art. 2195 del codice civile, prescindendosi
completamente dal meccanismo apprestato o da altre leggi incentivanti
o dal regime previdenziale; senza alcun riferimento o rinvio a leggi
previdenziali di inquadramento, mentre lo Stato si è assunto l'onere
finanziario relativo.
Peraltro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è
possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore
industriale ai fini dello sgravio contributivo e nel settore
commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali. Si tratta di una
legge speciale, con finalità politico-economico-sociale, di
carattere contingente, per cui non può derivarne discriminazione di
sorta, in quanto anche altre imprese possono divenire destinatarie
dei benefici concessi, dai quali prima risultavano escluse, mentre le
stesse imprese beneficiarie possono subire la revoca della relativa
attribuzione, sempre però con interventi legislativi, allorché si
ritengano ormai realizzate le finalità che hanno ispirato le leggi
in materia o le altre finalità pubbliche (economiche, sociali, ecc.)
che avevano consigliato la concessione dei benefici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro), in relazione agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:497 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte