Sentenza n. 5/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.
Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in favore dei
dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dal
giudice conciliatore di Verona nel procedimento civile vertente tra
Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, iscritta al n. 131 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Barbieri Giuseppe e
il Comune di Verona, il giudice conciliatore di questa città,
accogliendo l'eccezione della difesa del Barbieri, con ordinanza 3
marzo 1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli
artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.
Detto giudice rileva che il menzionato art. 2 del D.Lg.Lgt. n. 722
del 1945, per la corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti
degli enti di diritto pubblico richiede, come una delle condizioni, la
convivenza dell'alimentando; requisito questo, dal quale si prescinde
(art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli
artt. 6 e 7 del D.Lg. Lgt. 9 novembre 1944, n. 307) per i dipendenti di
enti privati. Onde una ingiustificata disparità di trattamento tra le
due categorie di prestatori d'opera con la conseguente violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Il conciliatore aggiunge che, in relazione all'art. 433 del codice
civile, la convivenza è irrilevante al fine di determinare il maggiore
o minore bisogno dell'alimentando, una volta che sussistano i requisiti
dell'anzianità e della mancanza di sufficiente reddito. Requisiti -
precisa - che dovrebbero valere da soli per determinare l'obbligo della
corresponsione degli alimenti e, quindi, degli assegni.
Il ripetuto giudice non motiva perché - a suo avviso - la norma
impugnata sarebbe in contrasto anche con gli articoli 4, 36 e 38 della
Costituzione.
Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte e la causa è stata
trattata in camera di consiglio il 9 dicembre 1970. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rimessione, sussisterebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti pubblici e quelli
di enti privati, in merito alla corresponsione degli assegni familiari,
in quanto la norma contenuta nell'articolo 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre
1945, n. 722, richiede come una delle condizioni, la convivenza
dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo dal quale si
prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9
del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6
e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307. La suddetta norma sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato,
esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di
finalità, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a
trovarsi in condizioni differenti. E già con la sentenza n. 88 del
1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo status inerente al
pubblico impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, le
promozioni, i trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non può essere
posto sullo stesso piano di quello privato, dominato da norme
prevalentemente economiche, sorrette dalla volontà dei contraenti.
Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la legittimità della
disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche
nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego
privato.
La convivenza dei genitori sarebbe - secondo l'ordinanza -
irrilevante, dal momento che quel che appare essenziale è soltanto la
circostanza che allorquando sussistono le altre condizioni di legge, i
genitori siano a carico del prestatore d'opera.
Orbene, prescindendo dalla esattezza di tale osservazione, è
sufficiente considerare che la necessità o meno di un requisito per la
concessione di un beneficio non è di per sé problema di legittimità
costituzionale, quanto piuttosto di politica legislativa.
È esatto che lo stesso legislatore non ha più richiesto la
convivenza per la concessione degli assegni familiari ai dipendenti
dell'impiego privato (D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) modificando
all'uopo gli artt. 6 e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307, secondo
i quali la convivenza era elemento di prova dell'essere a carico del
prestatore d'opera, e si consideravano "conviventi i genitori quando
gli stessi ed il lavoratore risultano compresi nello stesso stato
anagrafico di famiglia". Ed è certo che il medesimo principio potrebbe
essere adottato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma
il non averlo adottato non contrasta di per sé con principi di
razionalità.
Infatti, in tal caso non può negarsi che il legislatore si sia
informato ad intuibili esigenze della pubblica amministrazione, quale
la necessità di evitare possibili frodi tanto più pregiudizievoli in
quanto si tratta di pubblico interesse, oppure abbia considerato che la
perdita in rari casi della aggiunta di famiglia sia compensata da tanti
altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti dell'impiego
privato.
Non risultano violati neppure gli artt. 4, 36 e 38 della
Costituzione; il primo in quanto il riconoscimento a tutti i cittadini
di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano
costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perché
la proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro prestato e la
retribuzione, non è menomata da particolari presupposti per il diritto
dell'aggiunta di famiglia; ed il terzo perché il diritto al
mantenimento ed alla assistenza sociale riguarda il cittadino inabile
al lavoro sprovvisto dei mezzi di sussistenza, mentre nel caso in esame
si tratta di diritti di lavoro, che rientrano se mai nella disciplina
dell'articolo 36 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti
economici in favore dei dipendenti statali), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione dalla ordinanza indicata
in epigrafe del conciliatore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte