Sentenza n. 5/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995
Norme in gioco
citata
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1d.lgs. 534/1993
- art. 84d.lgs. 533/1993
- art. 1Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.
- art. 2legge 422/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare per l'abrogazione:
A) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle
modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal d.lgs. 20
dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti: articolo
1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";
comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del";
comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da
esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun
candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il
candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per
la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un
nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato";
articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle
liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle
parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo
18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candicati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati",
nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve
essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle
parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e,
per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente
alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o",
nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna
lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le
liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3)
limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole:
"dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste";
numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista
già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
"e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma
1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2):
"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai
contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni
di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente
si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e
dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di
lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero
5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1,
limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei
candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";
articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e
numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31,
comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i
collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle
parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto
ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:
"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45,
comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente
alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";
articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda
per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente
alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo
contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma
1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive";
articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle
parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o
per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma
precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista
presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun
collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato
collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque
per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio,
sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta
dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a
più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti
nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate
per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del
secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il
numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte
intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai
fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non
proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale
cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articoo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo
81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83;
articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che
seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,
sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e
seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati
della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non
risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a
più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo
dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine
delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionalene dà comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; articolo 85;
articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84
che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti dell'ordine
progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia
già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."; B) del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto
"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1,
comma 2, limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della
Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti dei", alle parole: "con
arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione degli
ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica
circoscrizione elettorale", comma 4: "I collegi uninominali della
regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre
1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "Gli
ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni
regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi
uninominali"; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "che
non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";
articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle
parole: "in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo
con sistema maggioritario"; comma 6, limitatamente alle parole:
"Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali
l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.";
Giudizi iscritti rispettivamente ai nn. 67 e 71 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittime le richieste e la successiva ordinanza del 4
gennaio 1995 con la quale l'Ufficio medesimo ha apportato correzioni
materiali al quesito di cui al punto A);
Uditi nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 i Giudici
relatori Mauro Ferri e Francesco Guizzi, rispettivamente per i
giudizi nn. 67 e 71 del registro referendum;
Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di
Toritto per i presentatori Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers
e Elio Vito.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da Giuseppe Calderisi,
Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito e Lorenzo
Strik Lievers sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1: comma 2,
limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti
secondo il metodo proporzionale, a morma degli articoli 77, 83 e 84,
si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale"; comma 3,
limitatamente alle parole: "settantacinque per cento del"; comma 4:
"In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; Articolo 4:
comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non
possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più
contrassegni, deve essere uguale" e numero 2): "un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
Articolo 14: comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alla parola: "liste" prima della parola "medesime",
nonché alle parole: "nelle singole circoscrizioni"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole: "sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo 18:
comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di
cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con
l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento
deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:
"o i contrassegni" nonché alle parole: "nonché la lista o le liste
alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,
comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di
più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;
Articolo 20: comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "della lista" nonché alle parole: "alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la
dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali": comma 6, limitatamente alle
parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente
alle parole: "della lista di candidati o", nonché alle parole: "la
lista o"; comma 8, limitatamente alle parole: "della lista"; Articolo
31: comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto
ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi"; Articolo 68: comma 3: "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista"; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione"; Articolo 71: comma 2,
limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 77: comma 1,
limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto per ciascun collegio in cui è stato
eletto, ai sensi del n. 1), un candidato collegato alla medesima
lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato
immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e
comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente
espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei
voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito
territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei
quozienti così ottenuti;", al n. 3): "determina, ai fini di cui
all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi
in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato
eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene
determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi
ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;", al n. 4): "determina la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
è stato dichiarato il collegamento;" e al n. 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 83; Articolo 84: comma
1: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi
è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1,
numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine
progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più
posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle
rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già
proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste
collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la
cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle
proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo,
rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione
all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo."; Articolo 85;
Articolo 86: comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo
84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine
progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia
già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo;?"
1.2. - Con ordinanza del 30 novembre 1994, l'Ufficio centrale,
verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
L'Ufficio stesso, inoltre, premesso che "il quesito referendario
originario è diretto ad eliminare dalla legge per l'elezione della
Camera dei deputati quelle disposizioni che - prevedendo
l'attribuzione del 25% dei seggi con un sistema proporzionale -
impediscono il pieno dispiegarsi del sistema maggioritario di tipo
anglosassone", e rilevato che, con decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 534, il Governo ha introdotto delle modificazioni al Testo
unico in esame, ha osservato che il principio ispiratore della nuova
disciplina e il contenuto normativo delle singole disposizioni non
palesano un'intenzione del legislatore diversa e sostanzialmente
innovativa rispetto a quella già oggettivata nella legge 4 agosto
1993, n. 277 e che quindi occorre trasferire - ex art. 39 della legge
n. 352 del 1970, come risulta a seguito della sent. n. 68 del 1978 di
questa Corte - il quesito referendario sul testo di legge risultante
dalle ultime modifiche. Pertanto, l'Ufficio, con la medesima
ordinanza del 30 novembre 1994 (e con successiva ordinanza di
correzione di errori materiali del 4 gennaio 1995), ha provveduto ad
integrare e riformulare il quesito nei termini seguenti: "Volete voi
che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277 e dal D. lgs. 534 del 1993, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale"; comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per
cento del"; comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per
cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
e 84"; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole: "da
esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun
candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il
candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o più contrassegni, deve essere uguale", e numero 2): "un voto per
la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un
nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato";
articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,"; articolo 16, comma 4,
limitatamente alle parole: "e delle liste" e delle parole "e delle
liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle
parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrzionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; articolo
18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole "della lista dei candidati",
nonché alle parole "alle candidature nei collegi uninominali deve
essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle
parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e,
per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente
alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali"; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista di candidati o",
nonché alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista"; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna
lista"; articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; numero 1) limitatamente alle parole: "e le
liste"; numero 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; numero 3)
limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi"; numero 4), limitatamente alle parole:
"dalle liste"; numero 5) limitatamente alle parole: "dalle liste";
numero 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista
già presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
"e delle liste contestate o modificate"; articolo 23, comma 1,
limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; articolo 24, comma
1, numero 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; numero 2):
"stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnarsi ai
contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I contrassegni
di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente
si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e
dei relativi contrassegni;"; numero 3) limitatamente alle parole: "di
lista e"; numero 4) limitatamente alle parole: "e le liste", numero
5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; articolo 25, comma 1,
limitatamente alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei
candidati", alle parole: "e di lista" e alle parole: "e delle liste";
articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati"; articolo 30, comma 1, numero 4): "e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione" e
numero 6), limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 31,
comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i
collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola "C" e alle
parole "e di tutte le liste regolarmente presentate nella
circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto
ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista"; articolo 41, comma 1, limitatamente alle
parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle
parole: "di liste"; articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole:
"e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati nonché"; articolo 45,
comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale"; articolo 48, comma 1, limitatamente
alle parole: "delle liste e" e delle parole "o della circoscrizione";
articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda
per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente
alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo
contiene"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista."; articolo 67, comma
1, numero 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati" e numero 3), limitatamente alle parole: "rispettive";
articolo 68, comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; articolo 71, comma 1, numero 2), limitatamente alle
parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o
per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma
precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la
scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista
presenti"; articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista"; articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): "determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun
collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato
collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque
per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio,
sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta
dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a
più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti
nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate
per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del
secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il
numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte
intera dei quozienti così ottenuti;", al numero 3): "determina, ai
fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non
proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale
cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel collegio uninominale;", al numero 4): "determina la
graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati
eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parità di cifre individuali prevale il più anziano d'età. In caso
di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui
è stato dichiarato il collegamento;" e al numero 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista."; articolo 79, comma 5,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,
limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; articolo
81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; articolo 83;
articolo 84, comma 1: "Il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi
dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che
seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una
lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti,
sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e
seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati
della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che non
risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a
più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo
dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora al termine
delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
articolo 85; articolo 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi
dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione
al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli
eletti dell'ordine progressivo di lista."; comma 5: "Nel caso in cui
una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le
modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto
periodo.";?".
2.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, ha altresì esaminato la richiesta di referendum
popolare, presentata anch'essa il 3 febbraio 1994 da Giuseppe
Calderisi, Ottavio Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio
Vito e Lorenzo Strik Lievers, sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29
(Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo
risultante dalle modificazioni successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, limitatamente alle
seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "con
eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole: "tre quarti
dei", nonché alle parole: "con arrotondamento per difetto"; comma 4:
"I collegi uninominali della Regione Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1,
limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti
proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di
candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei seggi
in ragione proporzionale"; articolo 19; articolo 20; nonché il comma
1 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, così come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n.
276, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario", e il
comma 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 276, limitatamente alle
parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di
senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni
regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato
del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".
2.2. - Con la medesima ordinanza del 30 novembre 1994 sopra
menzionata l'Ufficio centrale, dichiarata la legittimità di detta
richiesta, ha tuttavia rilevato che il Governo - in attuazione
dell'art. 9 della legge n. 276 del 1993 - ha emanato, con il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Considerato
che il principio ispiratore della nuova disciplina e il contenuto
normativo delle singole disposizioni non palesano un'intenzione del
legislatore diversa e comunque sostanzialmente innovativa rispetto a
quella della citata legge n. 276, l'Ufficio centrale ha trasferito il
quesito sul nuovo testo di legge, in base all'art. 39 della legge n.
352 del 1970, quale risulta dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte
costituzionale, estendendolo alla disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 ("Per l'assegnazione
degli ulteriori seggi spettanti ciascuna regione è costituita in
unica circoscrizione elettorale"), che riproduce quella
corrispondente dell'art. 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n.
29, come novellata dalla legge n. 276 del 1993. Pertanto, l'Ufficio
centrale ha provveduto ad integrare e riformulare il quesito nei
termini seguenti: "Volete voi che sia abrogato il decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2,
limitatamente alle parole: "con eccezione del Molise e della Valle
d'Aosta"; "tre quarti dei"; "con arrotondamento per difetto", e al
periodo: "Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti,
ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale";
comma 4: "I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige
sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422"; articolo 2,
comma 1, limitatamente alle parole: "Gli ulteriori seggi sono
attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi
di candidati concorrenti nei collegi uninominali"; articolo 9, comma
1, limitatamente alle parole: "che non partecipano al riparto dei
seggi in ragione proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo
19, comma 1, limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6:
"Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore
attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizione regionali
l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del
medesimo gruppo con la più alta cifra individuale."?".
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare
comunicazione.
4. - In data 5 gennaio 1995, i presentatori Calderisi, Strik
Lievers e Vito hanno depositato due memorie di identico contenuto,
svolgendo argomentazioni a sostegno della ammissibilità delle
richieste.
Premesso che obiettivo dei promotori è il completamento
dell'opera di riforma del sistema elettorale, che da un modello
"misto" si vuol trasformare in modello completamente uninominale
maggioritario, nella memoria si afferma innanzitutto il dovere
costituzionale di cooperazione, cui sarebbe soggetto il Parlamento,
affinché sia data attuazione al dettato referendario, alla luce
della superiorità in grado, nel sistema delle fonti, della
deliberazione referendaria rispetto alla legge ordinaria. Tale
superiorità in grado, oltre che derivare dal fatto che il referendum
incorpora in sé un chiaro orientamento finalistico, sarebbe stata
riconosciuta espressamente dalla sent. n. 468 del 1990 e poi ribadita
nella sent. n. 32 del 1993: il divieto di ripristino della normativa
abrogata dalla volontà popolare - affermato in dette pronunce -
sarebbe, infatti, incompatibile con la configurazione di un rapporto
di equiordinazione tra le due fonti. Tale dovere di cooperazione
esclude - concludono su questo punto i promotori - che l'inerzia del
Parlamento possa essere assunta a fondamento di una dichiarazione di
inammissibilità, in quanto mai un disvalore quale la violazione di
un dovere costituzionale potrebbe assurgere a elemento di
qualificazione del referendum. Nell'ipotesi - ritenuta estrema,
marginale e incostituzionale - del rifiuto del Parlamento di dar
seguito alla volontà referendaria (e cioè di adeguare il numero dei
collegi uninominali attualmente esistenti - 475 per la Camera, 232
per il Senato - al numero costituzionalmente richiesto di 630 e 315),
non vi sarebbe, comunque - proseguono i promotori - paralisi di
funzionamento del Parlamento, né esproprio del potere di
scioglimento del Presidente della Repubblica. Infatti, profilandosene
la necessità le elezioni politiche si terrebbero sulla base della
disciplina allo stato applicabile, e ciò in base al principio di
continuità del funzionamento degli organi costituzionali enunciato
negli artt. 60 e 61 della Costituzione, dal quale si ricaverebbe il
principio di continuità, o di ultrattività, delle leggi elettorali.
Si sostiene, in particolare, che il solo modo per conciliare la
cogenza della durata (e il potere di scioglimento del Presidente
della Repubblica), il divieto di proroga, l'obbligo delle elezioni
entro settanta giorni dalla fine delle Camere precedenti, con il
principio della pienezza della potestà legislativa spettante alle
Camere sino all'ultimo giorno prima dello scioglimento, è postulare
che le leggi elettorali, quando siano bisognevoli di misure
attuative, non intacchino l'operatività (o l'ultrattività) medio
tempore delle leggi anteriori, sicché in ogni momento opererebbe, in
materia elettorale, una legge compiuta. A sostegno di tale tesi si
menziona, da un lato, lo scioglimento anticipato del Senato del 1953,
che impedì l'adeguamento del numero dei collegi sulla base del nuovo
censimento della popolazione, e che portò ugualmente alla elezione
di un numero di senatori inferiore a quello previsto dal testo
originario dell'art. 57 della Costituzione; dall'altro, si richiamano
gli artt. 10 della legge 4 agosto 1993, n. 276 e 10 della legge 4
agosto 1993, n. 277, i quali, prevedendo la ultrattività della legge
elettorale precedente fino al completamento della nuova disciplina,
costituirebbe espressione del richiamato principio desumibile dagli
artt. 60 e 61 della Costituzione.
5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995, sono stati
uditi, per i presentatori Calderisi, Strik Lievers e Vito, gli
avvocati Carlo Mezzanotte e Beniamino Caravita di Toritto. Considerato in diritto
1. - Poiché le due richieste di referendum popolare in esame hanno
per oggetto materie analoghe, i relativi giudizi di ammissibilità
vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2.1. - La prima delle due richieste investe, nell'ambito del
sistema elettorale della Camera dei deputati, l'intero meccanismo di
assegnazione del venticinque per cento dei seggi con il metodo
proporzionale, mediante riparto tra liste concorrenti. Con
l'abrogazione della detta quota proporzionale si tende, secondo
l'intenzione dei promotori, alla piena espansione del sistema
maggioritario - ora previsto per i tre quarti dei seggi -, che
verrebbe, quindi, applicato per l'attribuzione del totale dei seggi
medesimi.
La anzidetta finalità viene perseguita attraverso un quesito di
struttura particolarmente complessa ed elaborata, coinvolgente una
numerosa serie di articoli o, più spesso, di parti di articoli
(commi interi, ovvero anche singole frasi o parole) della vigente
normativa elettorale della Camera dei deputati, quale risulta dalle
modifiche recentemente apportate al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 e dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534.
2.2. - Questa Corte ha già avuto modo più volte di esaminare
richieste di referendum aventi per oggetto leggi elettorali relative
ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.
In particolare, nella sent. n. 32/1993 si è affermato, ribadendo
e sintetizzando i criteri enunciati nella giurisprudenza precedente,
che le dette leggi sono assoggettabili a referendum popolare "alla
duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una
matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una coerente normativa
residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur
nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività
dell'organo".
In ordine alla struttura formale del quesito, si è ritenuto nella
predetta pronuncia (come già nella sent. n. 47/1991) che esso può
includere anche porzioni del testo legislativo (frasi o parole)
brevissime e prive di autonomo significato normativo, qualora ciò
sia imposto dall'imprescindibile esigenza di chiarezza, univocità ed
omogeneità del quesito medesimo, a sua volta dettata dalla
necessità di garantire agli elettori l'espressione di un voto
consapevole (cfr. cit. sent. n. 47/1991 e le precedenti in essa
richiamate).
L'esigenza di adoperare una tecnica di particolare puntualità e
precisione nella formulazione del quesito, oltre a rispondere, come
s'è detto, al fine - comune ad ogni tipo di richiesta referendaria -
di assicurare la consapevolezza del voto, assume poi, per i referendum concernenti le leggi elettorali degli organi costituzionali (o di
rilevanza costituzionale), un ulteriore e specifico rilievo, in
quanto, in questo caso, sussiste la necessità di soddisfare la
seconda, autonoma ed indispensabile, condizione sopra richiamata (su
cui si tornerà in seguito), data "l'indefettibilità della dotazione
di norme elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è
espressamente prevista nella Costituzione" (sent. n. 29/1987).
2.3. - Non vi è dubbio che il quesito in esame debba ritenersi
dotato delle necessarie qualità della chiarezza, univocità ed
omogeneità.
L'insieme delle norme (nonché delle frasi o parole prive di
significato normativo autonomo) di cui si chiede l'abrogazione
risulta chiaramente rispondente ad una matrice razionalmente
unitaria, ispirato, cioè, da un principio comune, la cui permanenza
od eliminazione viene rimessa al voto del corpo elettorale.
Attraverso una attenta opera di "ritaglio" del testo normativo si
intende, infatti, scorporare dalla legge in esame - come s'è detto
all'inizio - tutto il complesso delle disposizioni che disciplinano
(o che comunque richiamano) il sistema di attribuzione di un quarto
dei seggi con il metodo proporzionale, con la finalità, anch'essa
intrinseca all'atto abrogativo proposto, e che costituisce un epilogo
evidente della abrogazione, di ottenere un sistema totalmente
maggioritario uninominale.
Ne deriva, in conclusione, che il quesito referendario risulta
indubbiamente fornito dei requisiti idonei ad assicurare agli
elettori l'espressione di un voto consapevole.
2.4. - Occorre ora verificare se la disciplina risultante
dall'eventuale esito positivo del referendum sia "immediatamente
applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia
legislativa, la costante operatività dell'organo" (cit. sent. n.
32/1993).
Deve a questo punto essere riaffermato con vigore che "gli organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere
esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di
funzionamento" (sent. n. 29/1987). Tale principio - di fondamentale
importanza, in quanto attinente alle garanzie essenziali del sistema
istituzionale previsto dalla Costituzione - postula necessariamente,
per la sua effettiva attuazione, la costante operatività delle leggi
elettorali relative a tali organi.
Per quanto riguarda, in particolare, il Parlamento, va ribadita
l'assoluta indefettibilità di un sistema elettorale permanentemente
efficiente (tale da non ammettere neppure ambiguità o incertezze
normative: cfr. cit. sent. n. 47/1991), in guisa che, in qualsiasi
momento della vita dello Stato, sia garantita la possibilità di
rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza
naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere
di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica,
esercizio che a sua volta non può subire impedimenti. L'esigenza
fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico
rappresentativo non tollera soluzioni di continuità
nell'operatività del sistema elettorale del Parlamento: una
richiesta di referendum che esponga l'ordinamento a un tale rischio
non potrebbe, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.
2.5. - Ciò posto, è indubitabile, come riconoscono nella memoria
depositata gli stessi presentatori della richiesta, che dalla
eliminazione del meccanismo (proporzionale) atto ad attribuire il
venticinque per cento dei seggi - conseguente all'esito positivo del
voto popolare - scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di
un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di funzionare. A
seguito della espansione del sistema maggioritario per l'attribuzione
del totale dei seggi (l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, e succ. mod., nel testo residuo così disporrebbe: "In ogni
circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di
altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il
candidato che ha riportato il maggior numero di voti"), occorrerebbe
procedere ad una nuova determinazione dei collegi uninominali in
ciascuna circoscrizione, ridisegnandoli in modo da ottenerne un
numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da
eleggere e non più al solo settantacinque per cento del totale
medesimo: la ripartizione operata con il decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 536, emanato in attuazione della delega contenuta
nell'art. 7, comma 1, della legge n. 277/1993, ove anche si volesse
ritenere la sopravvivenza di tale atto dopo l'eventuale approvazione
del referendum, non permetterebbe, infatti, che l'elezione di un
numero di deputati inferiore (475) a quello (630) previsto dalla
Costituzione, con la evidente conseguenza che il sistema elettorale
risulterebbe inidoneo a consentire la formazione dell'organo, e,
quindi, non sarebbe nemmeno possibile indire le elezioni.
È, altresì, pacifico, poi, che la revisione dei collegi
richiede, per la sua adozione, un provvedimento legislativo: pur,
infatti, a voler ammettere che anche nel caso in esame si attivi
l'opera della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi
ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 277/1993 (benché non
si tratti semplicemente di rivedere i confini dei collegi esistenti a
causa di mutamenti dei parametri previsti, bensì di procedere - come
s'è detto prima - ad una integrale rideterminazione dei collegi
medesimi a seguito del mutamento dell'impianto generale della legge
elettorale), tale opera è pur sempre destinata a concludersi, dopo
un complesso procedimento, con l'approvazione di una legge, ovvero
con un decreto legislativo emanato dal Governo sulla base di una
nuova legge di delegazione, così come avvenuto nel 1993.
Alla luce delle raggiunte conclusioni, non può non cogliersi la
sostanziale - e decisiva ai fini che interessano - diversità tra la
situazione che si determinerebbe in caso di approvazione della
proposta referendaria ora in esame e quella che questa Corte
esaminò, non ritenendola ostativa all'ammissibilità del referendum
allora richiesto per l'abrogazione di alcune norme della legge
elettorale del Senato, con la citata sent. n. 32/1993. In quella
pronuncia si affermò che la normativa di risulta avrebbe potuto dar
luogo ad "inconvenienti" per ciò che riguardava, da un lato, "la
diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione
sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni", e, dall'altro,
"gli effetti che il passaggio al sistema maggioritario semplice
determina in caso di ricorso alle elezioni suppletive, secondo la
legge 14 febbraio 1987, n. 31, al fine di ricoprire i seggi rimasti
vacanti per qualsiasi causa, e in particolare per effetto di
eventuali opzioni". Appare evidente che i menzionati inconvenienti
attenevano al solo "modo di operare" del sistema elettorale di
risulta, nel senso che vi introducevano elementi di possibile
sperequazione o irrazionalità, i quali, tuttavia, ove anche avessero
potuto dar luogo ad eventuali vizi di legittimità costituzionale (di
per sé non rilevanti in sede di giudizio di ammissibilità: v. sent.
n. 26/1987), certamente - come si affermò espressamente nella
predetta sentenza n. 32/1993 - non incidevano sull'operatività del
sistema medesimo: essi, cioè, non producevano effetti paralizzanti
sul meccanismo elettorale, tali da impedire il ricorso alle elezioni
in mancanza di un intervento integrativo del legislatore, come invece
avviene nel caso ora in esame.
2.6. - Nella memoria depositata nell'imminenza della camera di
consiglio, i presentatori della richiesta adducono, a sostegno
dell'ammissibilità della stessa, due essenziali argomenti: a)
sussistenza di un dovere costituzionale di cooperazione del
Parlamento affinché la volontà popolare sia integrata e tradotta ad
effetto, dovere costituzionale derivante da una asserita superiorità
in grado del referendum rispetto alla legge ordinaria approvata dalle
Camere; b) esistenza, comunque, nell'ordinamento di un principio di
continuità delle leggi elettorali (desumibile dagli artt. 60 e 61
della Costituzione), e cioè di implicita ultrattività della legge
abrogata fino alla piena operatività di quella nuova, con
conseguente costante esistenza di un sistema elettorale funzionante.
Ma entrambe le tesi non sono condivisibili e non valgono a superare la accertata ragione di inammissibilità della richiesta.
In ordine alla prima va osservato che, anche ad ammettere, per
pura ipotesi, che sussista un dovere del Parlamento, oltre che di
natura politica, anche di carattere giuridico-costituzionale, di
attuare e condurre a pieno effetto la volontà espressa dal corpo
elettorale attraverso il referendum abrogativo, è decisivo rilevare
che di fronte all'inerzia del legislatore, pur sempre possibile,
l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio. Tale
inerzia, ove si prolungasse oltre il termine di sessanta giorni fino
al quale il Presidente della Repubblica può, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, della legge n.
352/1970 (ovvero oltre quello più lungo eventualmente introdotto -
ma pur sempre con legge - in deroga alla norma predetta, come
avvenuto nel 1987), determinerebbe, nel caso in esame, come s'è
visto, la crisi del sistema di democrazia rappresentativa, senza che
sia possibile ovviarvi.
Per quanto concerne, infine, la seconda argomentazione addotta
nella memoria, deve escludersi che dai precetti contenuti negli artt.
60 e 61 della Costituzione possa trarsi il principio secondo cui, in
assenza di una espressa previsione legislativa, l'applicabilità di
una nuova normativa elettorale sia, in deroga ai criteri generali che
regolano la successione delle leggi nel tempo e l'inizio e la
cessazione della loro efficacia, automaticamente procrastinata fino a
che la stessa non sia stata completata al fine di renderla operativa,
con conseguente ultrattività medio tempore della legge anteriore: e
ciò non può non valere anche in ordine ai rapporti tra abrogazione
referendaria e normativa sottoposta a referendum.
Una conferma di ciò si ricava dal fatto che l'art. 10 della legge
4 agosto 1993, n. 277, il quale posticipò l'efficacia delle nuove
norme elettorali introdotte dalla legge medesima fino all'entrata in
vigore del decreto legislativo di determinazione dei collegi
uninominali, fu introdotto, come chiaramente si evince dalla lettura
integrale dei lavori parlamentari sul punto, non già a scopo
meramente ricognitivo di un principio esistente, bensì in quanto
prevalse nettamente la tesi secondo cui, in assenza di una tale norma
transitoria, si sarebbe verificato un vuoto legislativo con l'effetto
di impedire il ricorso eventuale a nuove elezioni.
2.7. - In conclusione, la richiesta di referendum deve essere
dichiarata inammissibile.
3.1. - Il secondo quesito referendario qui in esame, nel testo
riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione dopo l'emanazione del testo unico di cui al d.lgs. n.
533/1993, è chiaro e univoco nella volontà di abrogare quelle parti
della legge elettorale del Senato che prevedono la "correzione
proporzionale" del meccanismo maggioritario attraverso l'assegnazione
di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, secondo le modalità
stabilite dall'art. 17 del citato testo unico.
In ordine alla normativa residua del citato d.lgs. n. 533,
conseguente all'abrogazione referendaria, la soppressione di
articoli, commi e semplici incisi dà vita a una disciplina generale
orientata verso l'adozione del c.d. "maggioritario secco"; essa,
però, non è di per sé operativa.
3.2. - È determinante, a questo riguardo, - come già nella
ipotesi relativa alla Camera dei deputati - il problema dei collegi
elettorali: a ogni Regione è assegnato un numero di collegi
uninominali pari ai tre quarti dei seggi, e cioè complessivamente
232 su 315 (d.lgs. n. 535/1993). Il referendum abrogativo non può
risolvere tale questione e, allora, occorre esaminare la situazione
che si determinerebbe nell'ipotesi di una risposta affermativa al
quesito. Stante la previsione dell'art. 57 della Costituzione, non
funzionerebbe più la rete dei collegi come disegnata dal d.lgs. n.
535, e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con
un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea
rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il
legislatore.
La difesa del comitato promotore, consapevole dell'essenziale
importanza di tale punto, invoca l'esistenza di un obbligo di
cooperazione per dar seguito alla volontà referendaria, sostenendo
che si potrebbe facilmente sciogliere il nodo dei collegi con la
revisione della "mappa", rimpicciolendoli e aumentandoli di numero.
Ma su tale obbligo, come pure sull'ipotizzato principio di
ultrattività della legislazione elettorale delle Camere, valgono i
rilievi già svolti in precedenza (n. 2.6.). Va ricordato, in
particolare, come la norma transitoria, di cui all'art. 10 della
legge n. 276/1993, sia stata inserita - così come l'art. 10 della
legge n. 277/1993 (v. ancora il n. 2.6.) - con emendamento aggiuntivo
per evitare il pericolo di un vuoto normativo, e comunque incertezze
interpretative (v. Camera dei deputati, assemblea, 24 e 30 giugno
1993; Senato, assemblea, 14 luglio 1993).
3.3. - Infine, a proposito dell'argomento addotto in memoria dai
promotori, relativo allo scioglimento e alle elezioni del Senato del
1953, è sufficiente ricordare che la legge 6 febbraio 1948, n. 29,
all'art. 3, primo comma, prevedeva l'adeguamento, "con norma di
legge", del numero dei senatori assegnati a ciascuna Regione "nella
prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati
del censimento generale della popolazione". Il fatto che detta norma,
nel 1953, non abbia avuto seguito non è pertinente ai fini del
presente giudizio. Infatti, il numero dei senatori e dei deputati,
prima della revisione effettuata con la legge costituzionale 9
febbraio 1963, n. 2, era variabile, secondo l'originaria formulazione
dell'art. 57 della Costituzione.
3.4. - Anche la seconda richiesta di referendum popolare va,
pertanto, dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in
epigrafe:
a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica),
richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI-GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte