Sentenza n. 50/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/1967 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 del testo
unico sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, promosso
con ordinanza emessa il 29 settembre 1965 dal Pretore di Verona nel
procedimento penale a carico di Corso Marcello, iscritta al n. 212 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza pronunciata, presente l'imputato, all'udienza del 29
settembre 1965, in un procedimento di opposizione a un decreto penale
emesso nei confronti di Corso Marcello, accusato di contravvenzione
all'art. 40 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio della caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016,
per aver detenuto presso la propria abitazione quattro fagiani e
quattordici fagianini senza aver ottenuto il prescritto permesso
scritto dal Comitato provinciale per la caccia né avere regolarmente
denunciato la selvaggina, il Pretore di Verona, su richiesta della
difesa, ha disposto la rimessione a questa Corte di una questione di
legittimità costituzionale nei confronti della disposizione del citato
art. 40 che esige, per la detenzione di capi vivi di talune specie di
selvaggina, il permesso dell'anzidetto Comitato.
L'ordinanza si richiama all'atto di opposizione presentato
dall'imputato. Questi aveva affermato l'esistenza di un principio
costituzionale - "risultante da più espressioni e massimamente in
particolare dall'art. 76 della Costituzione" - secondo il quale non
può esser conferito all'autorità amministrativa "il potere di
emanazione di atti limitativi dell'agire umano (in particolare della
attività economica e della proprietà privata come agli artt. 41 e 42
della Costituzione)" se non con l'indicazione di "criteri idonei per il
raggiungimento di fini espressi" e con la delimitazione della
"discrezionalità dell'organo deliberante". Da tale principio aveva poi
ricavato la conseguenza della incostituzionalità del riferito precetto
dell'art. 40 T.U. sulla caccia, il quale attribuisce il ricordato
potere al Comitato della caccia "senza alcuna indicazione dei fini e
dei limiti nei quali deve svolgersi".
Il Pretore, richiamati gli anzidetti motivi, ma menzionando
soltanto l'art. 76 della Costituzione, ha rimesso la questione a questa
Corte.
L'ordinanza è stata notificata il 22 ottobre 1965 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, mentre già ne era stata data comunicazione
ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 18 ottobre. È stata poi
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre dello stesso
anno.
Davanti a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto di intervento depositato l'11 dicembre 1965.
In quest'ultimo si sostiene in via principale l'inammissibilità
della questione per inosservanza del precetto dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, secondo il quale l'ordinanza che solleva una
questione di legittimità costituzionale deve indicare "le disposizioni
della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono
violate".
A parte l'inammissibilità di una motivazione per relationem,
"nella fattispecie l'evidente erroneità ed irrilevanza del richiamo
all'art. 76 della Costituzione" renderebbe "del tutto impossibile
l'individuazione della norma costituzionale", dato che, mentre l'art.
76 riguarda l'esercizio della funzione di legislazione delegata, nel
caso in esame viene in questione "una funzione tipicamente ed
esclusivamente amministrativa, quale l'autorizzazione alla detenzione
di capi di selvaggina indicati nell'art. 40 del T.U.". Di qui
l'inammissibilità, "in applicazione del principio della evidenza prima
facie della erroneità di valutazione della questione da parte del
giudice a quo".
Subordinatamente l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della
questione. A tal proposito si richiama particolarmente alla sentenza n.
134 del 1963 di questa Corte, la quale ha escluso che la materia della
caccia formi oggetto di riserva di legge; ed aggiunge che, del resto,
nel caso ora in esame è la legge stessa a imporre il divieto di
detenzione di selvaggina viva. L'autorità amministrativa può
soltanto mitigare, attraverso provvedimenti autorizzativi,
l'assolutezza del divieto, "allorché possa ritenere che la detenzione
della selvaggina non sia incompatibile con la tutela delle specie
pregiate". La possibilità dell'autorizzazione rappresenta perciò "una
valvola di sicurezza" volta a far fronte alla "varietà delle
molteplici situazioni". E l'eventuale cattivo uso del relativo potere
"potrà trovare adeguata tutela in sede giurisdizionale, ma non inficia
di illegittimità costituzionale la norma che astrattamente lo
prevede".
In una memoria depositata il 13 gennaio 1967 l'Avvocatura dello
Stato ha insistito nelle riferite tesi, e in particolare in quella
dell'inammissibilità della questione sottoposta alla Corte. Nel merito
si richiama al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte
n. 54 del 1964.
All'udienza di trattazione della causa l'Avvocatura dello Stato ha
insistito nelle riferite conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura
dello Stato non appare fondata.
Dall'ordinanza di rimessione risulta con sufficiente evidenza
l'oggetto della questione che il Pretore di Verona ha voluto sottoporre
alla Corte. Essa denuncia l'art. 40 del vigente T.U. sulla caccia, il
quale attribuisce al Comitato provinciale della caccia il potere di
concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di
detenzione di capi vivi di certe specie di selvaggina; e la denuncia
pel fatto che la disposizione non fissa né limiti, né criteri
direttivi al potere così conferito a una autorità amministrativa.
Nonostante che faccia richiamo, poco appropriatamente, all'art. 76
della Costituzione (il quale riguarda il diverso caso della delega di
poteri legislativi), risulta poi abbastanza chiaro che l'ordinanza,
facendo proprio l'assunto della difesa dell'imputato (la quale aveva
invocato al riguardo anche gli artt. 41 e 42 della Costituzione), è
partita dal concetto che, per principio costituzionale, nella materia
in esame una legge non possa conferire alla autorità amministrativa un
potere del genere di quello previsto dalla ricordata disposizione senza
fissarne i limiti o i fondamentali criteri di applicazione, e ha inteso
denunciare alla Corte appunto l'inosservanza di tale principio. Che
essa abbia voluto deferirle una violazione di tal fatta risulta, del
resto, anche dalle sentenze di questa Corte alle quali ha fatto
richiamo (sentenze nn. 103 del 1957, 26 del 1961 e 134 del 1963).
Alla stregua dei propri precedenti giurisprudenziali (p. es.,
sentenze nn. 6 del 1962; 87, 105 e 149 del 1963; 40 del 1964) questa
Corte ritiene che in tal modo il precetto costituzionale del quale si
denuncia la violazione sia sufficientemente individuato, e che perciò
l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sia da disattendere.
2. - La questione proposta dal Pretore di Verona è però
infondata.
In base alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 40
del T.U. sulla caccia, contro cui si appuntano sostanzialmente le
critiche dell'ordinanza di rimessione, "salvo che nelle bandite, nelle
riserve e nelle zone di popolamento e cattura, è fatto divieto di
detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e
fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal
Comitato provinciale della caccia". La disposizione (la cui ratio è
alquanto controversa) si inserisce nel sistema della tutela del
patrimonio faunistico nazionale ed è volta, unitamente ad altro (art.
42 del T.U.), a favorire il rispetto delle specie animali in essa
indicate, appartenenti alla categoria della selvaggina stanziale
protetta (art. 3 del T.U.).
Coordinata col secondo comma dello stesso art. 40 - in base al
quale chi, in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi
delle specie indicate, non destinati a scopo di ripopolamento, deve
(sotto comminatoria delle sanzioni penali previste dal terzo comma e
del sequestro degli animali) darne avviso, entro 48 ore, agli organi
locali degli enti preposti alla tutela della caccia, cui è demandato
di provvedere alla loro destinazione - essa comporta che, fuori delle
eccezioni contemplate nello stesso primo comma, e di quelle contemplate
nel quinto comma (riguardanti gli esemplari tenuti nei giardini o
istituti zoologici, nelle stazioni zootecniche sperimentali, negli
osservatori ornitologici o in istituzioni similari), a nessuno è
consentito né di far propri, a titolo originario, attraverso
l'esercizio della caccia o altrimenti, né di acquistare a titolo
derivativo per detenerli, esemplari vivi delle indicate specie animali,
se non col permesso del Comitato provinciale della caccia, da
rilasciare in funzione della destinazione.
È evidente che, da un lato il carattere derogatorio che è proprio
del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalità che la norma
la quale lo prevede si propone di tutelare, comportano che il potere in
questione sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale, e che i
permessi in cui esso si estrinseca debbano esser motivati; onde questi
ultimi non sfuggono, anche nella sostanza, al sindacato di
legittimità. Ma ben più decisive considerazioni militano per
l'esclusione della fondatezza della questione proposta.
Innanzi tutto l'esercizio della caccia (sul quale questa Corte già
ha avuto occasione di pronunciarsi con la sentenza n. 134 del 1963), e
perciò l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia, non
rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti
garantiti dalla Costituzione. L'art. 42, secondo comma, di questa,
demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza
dei beni e i modi di acquisto. E non urta contro tale precetto la
legislazione sulla caccia allorché, come nel caso in esame, disciplina
in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina - che prima
della cattura è res nullius, e perciò non forma oggetto di proprietà
(art. 934 del Codice civile e art. 2 del T.U. sulla caccia) - possa
esser fatta propria dai singoli.
Né potrebbe dirsi che la riferita normativa dell'art. 40 del T.U.
sulla caccia sia in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Questo
infatti, se assicura la libertà dell'iniziativa economica privata,
dispone che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale. E nessuno potrebbe negare che la normativa in esame sia
destinata a far fronte a interessi della comunità nazionale.
Il divieto ai proprietari, che dovesse considerarsi inerente alla
normativa stessa, di trasferire a persone non autorizzate i capi di
selvaggina vivi legittimamente posseduti, sarebbe poi (a parte ogni
considerazione che potrebbe ricavarsi dall'istituzionale origine di res
nullius della selvaggina) da ritenere, date le finalità della
normazione, in piena armonia con quel disposto del secondo comma
dell'art. 42 della Costituzione, in base al quale è consentito alla
legge di imporre limiti alla proprietà privata al fine di assicurarne
la funzione sociale.
Da quanto precede risulta che la Costituzione non esclude affatto
la possibilità di un divieto legislativo del contenuto di quello
enunciato nel primo comma dell'art. 40 del T.U. sulla caccia. E siccome
nessuno può accampare un diritto ad agire o comportarsi in un modo
legittimamente vietato dalla legge, è palese che il divieto stesso non
incide nel campo dei diritti soggettivi, o - come si esprime
l'ordinanza di rimessione - nel campo aperto alla libera espansione
dell'"agire umano".
Poiché il divieto in esame è enunciato, delimitato e specificato
direttamente dalla legge, è fuori luogo poi appellarsi, con
riferimento ad esso, a quel principio costituzionale, invocato
nell'ordinanza, secondo il quale un "potere di emanazione di atti
limitativi dell'agire umano" non potrebbe esser conferito ad una
autorità amministrativa "se non quando tale potere sia attribuito alla
pubblica Amministrazione, indicandosi i criteri idonei per il
raggiungimento di fini espressi e così delimitata la discrezionalità
dell'organo deliberante"; ed è egualmente fuori luogo assumere che
tale principio sarebbe stato violato nella specie.
3. - Risulta però dall'ordinanza che, nell'addurre una siffatta
violazione, questa ha avuto piuttosto riguardo al potere dei Comitati
provinciali (esso stesso tutt'altro che illimitatamente discrezionale,
come si è detto) di concedere, per singoli casi, permessi in deroga al
generale divieto. Senonché, a parte il problema se, lì dove esista,
il principio della riserva di legge, oltre alla esclusione della
possibilità che una legge conferisca all'autorità amministrativa
poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei
diritti dei singoli, comporti altresì l'esclusione della possibilità
di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare
i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge
nella sfera dei loro diritti, un'altra considerazione è decisiva a tal
proposito. Ed è che - come questa Corte ha avuto già occasione di
affermare ad altro proposito con le sentenze n. 12 del 1963 e n. 54 del
1964 - , nei campi istituzionalmente non aperti alle libere
determinazioni dei singoli, e cioè nei campi nei quali questi non
hanno da vantare diritti soggettivi, non può esser considerata
incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere la espansione
dell'agire privato con l'assenso dell'autorità amministrativa,
conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per
restringere, la sfera d'azione dei singoli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti dell'art.
40 del T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte