Sentenza n. 50/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del
codice civile in relazione al d.P.R. 3 febbraio 1965, n. 14 (diritto
di surrogazione dell'assicuratore), promosso con ordinanza emessa il
18 dicembre 1974 dal pretore di Milano, nel procedimento civile
vertente tra la S.p.a. Ferrovie Nord Milano e Tozzi Tullio e Ranieri
Franco, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di costituzione di Tozzi Tullio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Fanelli per Tozzi Tullio, e il vice avvocato
generale dello Stato Giovanni Abisinni per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione, notificato il 21 e 22 febbraio 1973, la
S.p.a. Ferrovie Nord Milano, assumendo che a seguito di sinistro
stradale, avvenuto il 28 novembre 1971, in Milano, in cui erano venute
a collisione l'autovettura MI P-81327 di proprietà di Ranieri Franco e
l'autovettura di Tozzi Tullio dallo stesso condotta nella quale
viaggiava Scalise Antonio, dipendente, in veste di assuntore,
dell'attrice, lo Scalise era rimasto gravemente ferito e, pertanto, si
era assentato dal lavoro, e che erano state, nel periodo di assenza,
corrisposte allo Scalise dalla medesima società attrice lire 625.261
a titolo di indennità, evocò il Tozzi e il Ranieri avanti il pretore
di Milano per sentirne dichiarare la responsabilità in via alternativa
o solidale o pro quota, e pronunciarne la condanna alla somma di lire
625.261 a favore della S.p.a. Ferrovie Nord Milano.
Avendo i convenuti eccepito la carenza di titolarità del diritto
fatto valere dall'attrice, questa sollevò questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. in riferimento all'art. 3
Costituzione, assumendo che il carattere assistenziale, e non
remunerativo, della prestazione della indennità, dovuta all'assuntore
colpito da infortunio non professionale, in virtù dell'art. 7 legge 3
febbraio 1965 n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle
ferrotranvie esercitate in regime di concessione), da ricondursi,
sempre ad avviso dell'attrice, all'art. 2110 cod. civ., convincerebbe
a riconoscere al datore di lavoro, che abbia corrisposta la indennità,
il diritto di surrogazione, attribuito dall'art. 1916 cod. civ. ai
soli istituti assicuratori, e che il mancato riconoscimento di tale
diritto, sancito dalla preminente giurisprudenza, si risolverebbe in
contrasto tra l'art. 1916 cod. civ. e l'art. 3 della Costituzione.
Con ordinanza 18 dicembre 1974, notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 dicembre 1975, in cui viene
invocato a parametro anche l'art. 24 Costituzione, il pretore di
Milano, facendo proprie le argomentazioni della S.p.a. Ferrovie Nord
Milano, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24
Costituzione, dell'art. 1916 cod. civ. sul riflesso che la
esclusività, riservata dalla norma all'assicuratore che abbia
corrisposto l'indennità, del diritto alla surrogazione determina
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti
che (come, nel caso, il datore di lavoro per effetto dell'art. 7 legge
14/1965) ugualmente provvedono al pagamento; disparità di trattamento,
che si risolve, a giudizio del pretore, in violazione dell'articolo 3.
Avanti la Corte si è costituito il solo Tozzi allegando:
a) che la corresponsione della retribuzione all'operaio
infortunato non per occasione di lavoro riceve giustificazione dallo
stesso rapporto di lavoro, il cui carattere particolare, quale risulta
dagli artt. 36 e 38 Costituzione, non consente che la retribuzione
venga sospesa, salve determinate limitazioni, per la sopravvenuta
temporanea impossibilità del lavoratore di effettuare la propria
prestazione, e, pertanto, il datore di lavoro non ha alcun titolo per
surrogarsi nel diritto del dipendente verso il terzo responsabile
dell'infortunio che ha determinato la sospensione delle prestazioni di
lavoro,
b) che la sentenza 26 gennaio 1971 n. 174, con la quale le Sezioni
unite della Cassazione affermarono il diritto del datore di lavoro a
pretendere dal terzo responsabile dell'uccisione del lavoratore il
risarcimento del danno procuratogli dalla perdita delle prestazioni,
consecutiva alla morte del dipendente, era non a proposito invocata
perché non si verificava il fenomeno della utilizzazione del diritto
altrui al risarcimento, con la quale si realizza la surrogazione
prevista dall'art. 1916 cod. civ.; surrogazione, che è, invece,
giustificata dal principio indennitario dominante nella disciplina
dell'assicurazione contro i danni. Né ha mancato il Tozzi di esprimere
dubbi nella sussunzione del rapporto di assuntoria nello schema del
lavoro subordinato, su cui il pretore di Milano si è basato pur senza
offrirne motivazione, e sul carattere "assicurativo" della indennità,
prevista dall'art. 7 legge 14/1965, in difetto del quale l'attentato al
principio di uguaglianza, consumato per la mancata estensione
dell'art. 1916 al concessionario di ferrotranvie private, non potrebbe
neppur prospettarsi.
Né infine ha omesso lo stesso Tozzi di osservare che, una volta
esclusa la lesione dell'art. 3, non residua spazio per prendere in
esame la denunciata violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Mediante atto 6 dicembre 1975, testualmente riprodotto, con la sola
emenda di qualche errore di stampa, nella memoria 2 maggio 1979, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento ponendo
in luce che il datore di lavoro, il quale, in applicazione dell'art.
2110, abbia corrisposto la retribuzione al dipendente durante la
sospensione provocata da infortunio pur non professionale, potrebbe
agire ex articolo 2043 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile
senza giovarsi della surrogazione, attribuita ai soli istituti
assicuratori, dall'art. 1916, il cui contrasto con l'art. 3 non
sarebbe neppure ipotizzabile, così come non sembra ipotizzabile la
violazione dell'art. 24 in quanto al datore di lavoro viene, con il
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, garantita anche
la conseguente possibilità di tutela in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 maggio 1979 la difesa del Tozzi e
l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le già formulate
conclusioni. Considerato in diritto :
1 - La proposizione, svolta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, che il datore di lavoro sia legittimato a con. seguire dal
terzo responsabile (della morte o) dell'infortunio non professionale
del lavoratore il risarcimento dei danni, consecutivi alla perdita
(definitiva o) temporanea delle prestazioni del lavoratore, anche se
ritenuta conforme a diritto, non è sufficiente a decretare la
irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1916 cod. civ. nei termini prospettati dal pretore di Milano, perché
la surrogazione, in detta norma prevista, comporta l'acquisizione (non
importa se autonoma o subordinata alla dichiarazione
dell'assicuratore) dei diritti vantati dall'assicurato danneggiato
verso il terzo responsabile nei limiti - s'intende - della indennità
corrisposta, laddove il datore di lavoro mira ad ottenere iure proprio
ristoro dal sacrificio che il suo patrimonio ha sofferto per la mancata
utilizzazione delle energie di lavoro del dipendente.
Né la ipotizzata declaratoria d'irrilevanza potrebbe trar conforto
dal recente mutamento di indirizzo giurisprudenziale della Corte di
cassazione inteso a dire non risarcibile il danno sofferto, in
dipendenza d'infortunio non professionale, dal lavoratore, che ha
continuato a percepire, durante il periodo d'invalidità, l'intera
retribuzione dal proprio datore di lavoro, senza lamentare altri
pregiudizi, pur radicati nel rapporto di lavoro, che non siano coperti
dalla percetta retribuzione, perché il lavoratore, a differenza
dell'assicuratore, non fruisce di diritti, derivanti da un diverso
rapporto, ma mira ad addossare al terzo le conseguenze a lui
pregiudizievoli della mancata o imperfetta utilizzazione delle proprie
energie di lavoro.
2. - La prospettata questione, invece, si appaleserebbe irrilevante
se si negasse la inserzione del rapporto d'assuntoria nelle ferrovie
in regime di concessione nello schema di lavoro subordinato,
disciplinato, per quel che ne interessa, dall'art. 2110 cod. civ.
(sussunzione postulata ma non verificata dal giudice a quo). Senonché
la questione sulla corretta qualificazione del rapporto di assuntoria
è di tale consistenza da reputare priva di utilità la restituzione
degli atti al pretore di Milano, volta che la natura, puntuale ma non
esaustiva, che è propria della cognizione del presupposto della
rilevanza, non consentirebbe di eliminare i relativi dubbi.
3. - Il giudice a quo ha ravvisato la violazione dell'art. 3, di
cui si rende colpevole chi non estenda ai rapporti tra datore di
lavoro e terzo responsabile dell'infortunio non professionale del
lavoratore il diritto di surrogazione, riservato dall'art. 1916
all'assicuratore, nella pretermissione della identità di posizione
giuridica tra assicuratore che ha pagato l'indennità all'assicurato
responsabile del danno, e datore di lavoro, che ha corrisposto la
retribuzione al lavoratore, che ha sospeso le proprie prestazioni a
seguito di infortunio non professionale, provocato dal fatto ingiusto
di un terzo.
Senonché l'art. 1883 del vigente codice civile, raccogliendo
l'insegnamento di autorevolissima dottrina, ha riservato la
legittimazione a dar vita a contratti di assicurazione alle imprese di
assicurazione, esercitate da istituti di diritto pubblico o da società
per azioni con la osservanza di leggi speciali, e tale riserva non
consente, pur nella identità di elementi oggettivi, strutturali e
funzionali che si vedrà insussistente, di ravvisare parità di
posizioni tra istituti assicuratori e soggetti, che di tale qualità
sian privi. Questa diversità di posizioni riceve conferma proprio
dall'art. 1916, il quale, all'ultimo comma, statuisce che le relative
disposizioni si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
4. - Ribaditi poi i rilievi già svolti sub n. 1, sulla
estraneità, alla soluzione della questione di legittimità
costituzionale, del riconoscimento, o no, al datore di lavoro della
legittimazione a conseguire dal terzo responsabile il risarcimento del
danno, provocatogli dalla mancata utilizzazione delle energie di
lavoro del dipendente, così come della irrisarcibilità in parte qua
del pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato, che abbia
continuato a percepire la retribuzione, è la funzione della
surrogazione dell'assicuratore, che non consente di ravvisare nella
mancata sua estensione al datore di lavoro violazione della regola
della parità di trattamento di posizioni uguali. L'assicurazione
contro i danni fa dell'impresa, che la stipula, il garante in via
sussidiaria del danneggiato assicurato, e tale funzione spiega la
surrogazione dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennità, nei
limiti quantitativi di questa, nei diritti dell'assicurato danneggiato
e, nel contempo, il dovere, che su quest'ultimo grava, di non arrecare
pregiudizio al diritto di surrogazione che all'assicuratore compete.
L'art. 2110 non consente di ravvisare nel datore di lavoro, che
continui a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato per
cause non professionali, una sorta di garante in via sussidiaria del
lavoratore stesso perché la causa di tali attribuzioni patrimoniali è
pur sempre il rapporto di lavoro, che è sospeso e non risolto.
Del che somministra sicura conferma l'ultimo comma dell'art. 2110,
il quale ammonisce che il periodo di assenza dal lavoro per
infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, deve essere computato
nell'anzianità di servizio.
Che infine il primo comma dell'art. 2110 avverta che la
retribuzione non sia dovuta per i tempi di assenza del prestatore di
lavoro le quante volte la legge stabilisce forme equivalenti di
previdenza e di assistenza, non giova ad istituire tra queste e
l'obbligo del datore di lavoro quella identità di natura giuridica in
difetto della quale non è lecito ipotizzare parità di posizioni tra
datore di lavoro e assicuratore contro i danni; il che è, tra l'altro,
evidenziato, sul piano esegetico, dall'aggettivo: "equivalenti",
prudentemente adoperato dal legislatore, e dal già menzionato ultimo
comma dell'art. 2110.
5. - Per riassumere e concludere: se il datore di lavoro, che - lo
si ripete - è privo dello status d'impresa di assicurazioni,
corrisponde la retribuzione al lavoratore infortunato perché ne è
astretto dal contratto di lavoro liberamente voluto e sospeso ma non
sciolto, logica, ad un tempo economica e giuridica, vuole che non
possa indossare anche la veste del garante in via sussidiaria del
lavoratore stesso, in difetto della quale la identità di posizione tra
datore di lavoro e assicuratore contro i danni non sussiste, e il
sospetto d'incostituzionalità dell'art. 1916 per mancata previsione
dell'ipotesi del datore di lavoro, che osserva l'art. 2110, non può
non giudicarsi infondato. Il quale giudizio coinvolge la questione di
costituzionalità in riferimento all'art. 24, dappoiché la tutela
giudiziale è assicurata ai soli diritti, previsti nell'ordinamento
sostanziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1916 codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, con la ordinanza 18 dicembre 1974 del pretore
di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte