Sentenza n. 50/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 28Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 48Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 93Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e
93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni in materia postale di bancoposta e di
telecomunicazioni) promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1990
dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra S.p.a.
LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) e Ministero delle Poste e
telecomunicazioni iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. LI.CO.SA.;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avvocato Umberto Fortini per la S.p.a. LI.CO.SA;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla S.p.a.
LI.CO.SA. (Libreria Commissionaria Sansoni) contro il Ministero delle
poste e telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno
sofferto a causa del mancato arrivo a destinazione di due lettere
raccomandate contenenti assegni bancari, poi risultati incassati da
persone diverse dai beneficiari, il Pretore di Firenze, con ordinanza
del 28 dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (c.d. codice postale).
Le norme denunciate limitano la responsabilità
dell'Amministrazione postale per la perdita di corrispondenze
raccomandate al pagamento di una indennità, attualmente fissata
nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di
raccomandazione. Ad avviso del giudice remittente, esse violano:
a) l'art. 3 Cost. perché attribuiscono all'Amministrazione un
privilegio ingiustificato, attesa la natura contrattuale del rapporto
con gli utenti del servizio; b) l'art. 28 Cost., perché
l'Amministrazione non risponde dei danni conseguenti alla perdita
delle raccomandate nemmeno nel caso che essa abbia "luogo per fatto
criminoso dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni"; c)
l'art. 113 Cost., giacché i limiti di responsabilità sottraggono
determinati atti e comportamenti della pubblica amministrazione al
sindacato (e alla tutela) giurisdizionale.
A sostegno della censura sub a) viene invocata la sentenza n. 303
del 1988 di questa Corte.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società
attrice, sviluppando argomentazioni analoghe a quelle dell'ordinanza
di rimessione e integrandone i richiami di giurisprudenza con
riferimenti anche alla successiva sentenza n. 1104 del 1988, nonché
a pronunce della Corte di cassazione che ribadiscono la natura
privatistica dei rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione postale. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Firenze è sollevata questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (codice postale), "per possibile contrasto con gli artt. 3,
primo comma, 28 e 113 della Costituzione, in quanto stabiliscono che
il Ministero delle poste e telecomunicazioni non è tenuto ad alcuna
forma di risarcimento verso l'utenza oltre l'indennità prevista
dall'art. 28 dello stesso decreto presidenziale, nel caso di mancato
recapito o manomissione di raccomandata".
2. - In riferimento agli artt. 3 e 113 Cost. la questione non è
fondata.
Che il rapporto dell'Amministrazione delle poste con gli utenti
abbia natura contrattuale e sia perciò fondamentalmente soggetto al
regime del diritto privato (sent. n. 303 del 1988) non è una
premessa sufficiente per dedurre che, in caso di perdita di una
corrispondenza raccomandata, l'Amministrazione deve essere
assoggettata a responsabilità per il pieno risarcimento dei danni,
secondo la regola generale dell'art. 1218 cod. civ. Come ha precisato
ulteriormente la sent. n. 1104 del 1988, questo dato non conduce di
per sé ad escludere la possibilità di configurare una disciplina
speciale, ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria in
rapporto tanto alla complessità tecnica della gestione quanto
all'esigenza del contenimento dei costi. Non vale richiamare il
precedente della sentenza n. 303 del 1988, perché il caso su cui
verte il giudizio a quo non può essere paragonato al caso che ha
dato luogo a quella sentenza, nel quale il mittente (Banca d'Italia)
era legalmente tenuto a usare la forma della corrispondenza
raccomandata.
Né si può obiettare che le norme denunciate, in quanto riducono
la responsabilità dell'Amministrazione a una somma pari a dieci
volte l'importo del diritto di raccomandazione, non rispettano la
condizione che la somma-limite della responsabilità sia fissata in
misura tale da garantire in ogni caso un ristoro serio e non fittizio
del danno. La misura dell'indennizzo (conforme all'art. 50, n. 4,
della Convenzione postale universale, resa esecutiva con d.P.R. 11
febbraio 1981, n. 358) è correlativa al basso prezzo del servizio di
raccomandazione, la cui funzione istituzionale è quella di fornire
un mezzo di prova facilmente accessibile della spedizione e
dell'arrivo a destinazione di una lettera o di un plico, non la
funzione di mezzo di trasporto di oggetti di valore. Se l'utente include nella corrispondenza raccomandata carte-valore, pur nei limiti
in cui ciò non è vietato dall'art. 83 del codice postale (che vieta
solo l'inclusione di titoli esigibili al portatore), egli usa il
servizio per uno scopo estraneo alla causa del contratto, e quindi a
suo rischio e pericolo. Se non intende correre questo rischio e
garantire il contenuto della corrispondenza deve scegliere, pagando
un corrispettivo adeguato, la forma dell'assicurazione convenzionale,
che comporta l'assunzione, da parte dell'Amministrazione, di
responsabilità commisurata al valore dichiarato.
L'art. 113 Cost. è richiamato fuori di proposito. Le norme denunciate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto
dell'utente contro atti dell'Amministrazione postale, bensì limitano
il diritto per il quale la tutela può essere invocata.
3. - In riferimento all'art. 28 Cost. la questione è
inammissibile per difetto di rilevanza.
Nel corso della sua argomentazione il giudice remittente osserva
che l'Amministrazione postale è esonerata da responsabilità per il
pieno risarcimento dei danni "pure nell'ipotesi che la perdita delle
raccomandate abbia luogo per fatto criminoso dei suoi dipendenti,
nell'esercizio delle loro mansioni". Ma egli non formula una autonoma
questione di legittimità costituzionale riferita a questo caso
specifico, né dalla narrativa di fatto risulta in qualche modo che
di questo caso si tratti nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale
di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dei medesimi articoli del testo unico citato, sollevata, in
riferimento all'art. 28 della Costituzione, dal Pretore sopra
nominato con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte