Sentenza n. 50/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 20legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21
della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina
delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con
ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al
n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 22
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
avverso due ordinanze-ingiunzione di pagamento emesse dal presidente
della provincia di Genova, notificate all'opponente per violazione
degli artt. 2, 4 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio
1986 n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e
turismo), per avere l'intimato posto in essere attività riservata
alle agenzie di viaggio e di turismo senza la prescritta
autorizzazione, il pretore di Genova, con ordinanza del 7 maggio
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 4, 18 e 21 della citata legge regionale.
Tali articoli disciplinano le attività proprie delle agenzie di
viaggio (art. 2), l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle
stesse (art. 4), l'attività di organizzazione turistica da parte di
associazioni senza scopo di lucro (art. 18) e le sanzioni
amministrative (art. 21).
Secondo la ricostruzione del giudice a quo, il ricorrente aveva
eccepito la illegittimità degli artt. 2 e 18 della legge della
regione Liguria n. 15 del 1986, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
della Costituzione. In particolare, il ricorrente aveva rilevato che
una applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste dalla
citata normativa regionale si sarebbe tradotta di fatto "in una
inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della persona" e
avrebbe impedito "lo svolgimento di quel minimo di attività
organizzativa indispensabile per poter effettuare attività sportive
e ricreative in compagnia di altri".
Il pretore, sollevando questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge regionale, osserva che le
disposizioni in questione, oltre a disciplinare analiticamente le
agenzie di viaggio e di turismo, detterebbero norme che sembrerebbero
precludere l'esplicazione dei diritti inviolabili della persona.
Ad avviso del remittente, l'art. 21, comma 2, di detta legge,
sanzionando "chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od
occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di
organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2", invece di
limitarsi a disciplinare le attività esercitate in modo
professionale, finirebbe col vietare ogni attività organizzativa in
materia di viaggi; risulterebbero impedite anche semplici attività
di organizzazione di viaggi e soggiorni per gruppi di amici "o
addirittura per il proprio nucleo familiare", poiché la disposizione
censurata sanzionerebbe, in modo indiscriminato, qualunque attività
di tal genere.
Secondo il pretore, anche l'art. 18 della citata legge regionale
sarebbe illegittimo perché discriminerebbe le associazioni ed i
sodalizi operanti a livello locale, rispetto a quelli che agiscono a
livello nazionale, ponendo limiti solo alle attività dei primi e
solo a questi imponendo di comunicare alla Provincia la notizia di
qualsiasi iniziativa, nonché l'elenco nominativo dei partecipanti. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Genova investe alcune disposizioni della legge della
regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina delle
agenzie di viaggio e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri,
gli artt. 2 e 4 di tale legge - che rispettivamente individuano le
attività proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad
apposita autorizzazione - ma non ne fa oggetto di specifica censura,
sicché, in relazione ad essi, la questione deve essere dichiarata
inammissibile.
Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda, nell'ordine, gli
artt. 21 e 18. Il primo, al comma 2, nel punire con sanzione
amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in forma
continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività
di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2, ad
avviso del giudice remittente, lederebbe diritti inviolabili
garantiti dalla Costituzione, poiché senza il tramite delle agenzie
sarebbe vietato organizzare un viaggio o un periodo di soggiorno
turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia.
L'art. 18 è censurato per la ingiustificata disparità di
trattamento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le
organizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associativo
senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità
ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente
organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le
associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale,
salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o
in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono
tenute a rivolgersi alle agenzie.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 è
inammissibile per difetto di rilevanza.
Dall'esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta
che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver pubblicizzato
gite da lui stesso organizzate. Non è dunque pertinente il richiamo
alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni
e riservati agli associati: di essa il pretore di Genova non è
chiamato a dare applicazione.
3. - Fondata è invece la questione concernente l'art. 21 della
legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15.
Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell'ordinanza deve
intendersi riferito agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che,
come ricorda il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte
nel sollevare l'eccezione. E in effetti la disposizione colpisce
comportamenti che sono espressione della socialità della persona,
che è il bene protetto da un complesso di disposizioni
costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate.
La libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di
compiere qualsiasi attività; e così, se svolta con continuità e
con finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi
turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto
tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle
leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di
un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela
dell'interesse pubblico è coerente col regime costituzionale
dell'iniziativa economica privata. Ma, nella previsione
dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attività di
organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza
finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad
autorizzazione anche queste attività (pretesa implicita nella
previsione di illiceità, contenuta nell'art. 21 della legge
regionale), contrasta con il principio di libertà sociale.
L'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio
1986, n. 15, è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in
cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di
organizzazione e intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima
legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro.
Resta assorbito ogni altro profilo.
4. - Successivamente al promovimento del presente giudizio, è
entrata in vigore la legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n.
28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni
turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo del tutto
assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, della legge
regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimità
va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, anche a tale nuova norma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2,
della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina
delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in
cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di
organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima
legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della
legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed
intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui
assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di
organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta
occasionalmente e senza scopo di lucro;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio
1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della
Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.
Il presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte