Sentenza n. 50/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, della
richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione
del codice di procedura penale", e successive modificazioni,
limitatamente a:
Articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:
"senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio
ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste
dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero
per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)
sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni", lettera b): "dall'emissione del
provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo
quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a
venti anni;" lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di condanna
di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono
decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza
di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata
condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un
anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non
superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata
condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;", lettera d): "dalla pronuncia della sentenza di condanna
in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se
vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è
stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.", comma 2 e comma 3,
limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento", comma 4: "La durata complessiva della custodia
cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede
per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo
quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per
un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a venti anni.";
Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e
3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma
4,", giudizio iscritto al n. 132 del registro referendum.
Vista l'ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 con la quale
l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i
presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e
per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare - presentata l'8 marzo 1999 da quattordici
cittadini italiani e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, serie generale, n. 57 del 10 marzo 1999 - sul seguente
quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di
procedura penale" , e successive modificazioni, limitatamente a:
Articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:
"senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio
ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste
dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero
per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni" , lettera b): "dall'emissione del
provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo
quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a
venti anni;" , lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di
condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi,
se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a
tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi
è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione
superiore a dieci anni" , lettera d): "dalla pronuncia della
sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti
dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo
grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal
pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma
4." , comma 2 e comma 3, limitatamente alle parole: "relativamente a
ciascuno stato e grado del procedimento" , comma 4: "La durata
complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe
previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: a)
due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale
la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel
massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei
anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a venti anni." ;
Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e
3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma
4,"?".
2. - Con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, l'ufficio
centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della
richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: "Termini
massimi di custodia cautelare: contenimento".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale
per il referendum il Presidente ha convocato questa Corte in camera
di consiglio per il 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai
presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della
legge n. 352 del 1970.
4. - I presentatori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.
33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno depositato in
data 7 gennaio 2000 una memoria, per sostenere l'ammissibilità della
richiesta. Essi hanno precisato che il quesito referendario mira a
rendere, attraverso una complessiva semplificazione della disciplina,
la durata massima della custodia cautelare insensibile alle vicende
del processo penale e a produrre un rilevante abbassamento dei
termini massimi di custodia cautelare.
La difesa dei promotori osserva che la attuale previsione di
termini di custodia corrispondenti alle varie fasi del processo
andrebbe a discapito non solo del principio della presunzione di non
colpevolezza sino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27
della Costituzione, ma anche dell'esigenza di certezza circa la
durata massima della custodia cautelare, espressa dall'art. 13,
ultimo comma, della Costituzione.
Nella memoria si rileva che il quesito incide principalmente
sull'art. 303 del codice di procedura penale (parte della lettera a)
del comma 1; lettere b) c) e d) del comma 1 per intero; l'ultimo
inciso del comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4),
mentre in relazione all'art. 304 dello stesso codice il ritaglio
proposto svolgerebbe una mera funzione di "cosmesi normativa",
diretta ad eliminare il riferimento alle disposizioni alla cui
abrogazione è in via primaria finalizzata la proposta referendaria,
con il risultato di lasciare una disciplina autosufficiente del
computo dei termini massimi di custodia cautelare.
Il fine della proposta referendaria (e cioè l'impermeabilità del
sistema di computo dei termini massimi della custodia cautelare alle
vicende processuali e il sensibile contenimento degli stessi) sarebbe
raggiunto attraverso la generalizzazione della regola del comma 1,
lettera a) dell'art. 303, e attraverso la sua estensione - mediante
l'abrogazione (oltre che delle espressioni che ne limitano la portata
alla prima fase del giudizio) del comma 4, e delle lettere b), c), e
d) del comma 1 dello stesso art. 303 - a tutta la durata del processo
penale. Conseguentemente sono colpite dall'iniziativa referendaria
parti del comma 2 e del comma 3 dell'art. 303, nonché del comma 6
dell'art. 304, strettamente collegate alle precedenti.
Il risultato di impedire che i termini ricomincino a decorrere
nuovamente "all'inizio di ogni stato e grado del procedimento"
eviterebbe, secondo i promotori, il prolungamento indefinito della
custodia anche quando l'esigenza cautelare derivante dal pericolo di
inquinamento delle prove non si giustifichi più, dato il lasso di
tempo trascorso dall'inizio delle indagini, mentre alle altre
esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione del reato ed
al pericolo di fuga, si potrebbe far fronte con altrettanta efficacia
con misure meno afflittive.
La memoria si conclude sottolineando che il quesito, oltre ad
essere rispettoso dei limiti contenuti nell'art. 75, secondo comma,
della
Costituzione, avrebbe anche i necessari requisiti di chiarezza ed
intelligibilità, ed evidenziando l'univocità del fine perseguito
dai promotori e la "matrice razionalmente unitaria" delle
disposizioni di cui si chiede l'abrogazione, tale da non coartare la
volontà dell'elettore. Infine, i promotori rilevano che la normativa
superstite risulterebbe pienamente autosufficiente e che l'inclusione
nel quesito di un frammento normativo dell'art. 304, comma 6, del
codice di procedura penale, che rinvia ai commi dell'art. 303 di cui
si chiede l'abrogazione, sarebbe volta a soddisfare esigenze di
omogeneità e completezza della proposta referendaria.
Nell'illustrare la memoria nella camera di consiglio del 13 gennaio
2000, i difensori dei promotori hanno ribadito le argomentazioni già
svolte, precisando che con il quesito referendario non ci si
proporrebbe di vanificare l'istituto della custodia cautelare quanto
piuttosto di promuovere l'attuazione del principio di ragionevole
durata del processo, reso oggi cogente dal nuovo testo dell'articolo
111 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe la
disciplina dei termini della custodia cautelare. Tale disciplina è
attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi
gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di
primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento),
che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che
il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un
grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi
o nei gradi successivi. Per la fase delle indagini preliminari, ai
fini della durata della custodia cautelare, si ha riguardo all'inizio
della esecuzione della misura. Per le fasi che seguono, il momento
iniziale è costituito rispettivamente dal rinvio a giudizio per il
primo grado, dalla sentenza di primo grado per la fase d'appello e
dalla sentenza d'appello per la restante parte del procedimento,
ovvero, in tutti i casi, dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia. La perdita di efficacia è a sua volta collegata alla
mancata pronuncia del provvedimento conclusivo della fase o del grado
(decreto che dispone il giudizio; sentenza non definitiva; sentenza
irrevocabile) entro il termine rispettivamente stabilito.
Quanto all'entità dei termini, essa varia con le fasi e con la
gravità dei reati. Per la fase delle indagini preliminari, il
termine massimo di custodia è di tre mesi quando si procede per
delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei
anni, di sei mesi per i delitti puniti con pena superiore nel massimo
a sei anni, di un anno se la pena edittale è l'ergastolo o la
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero se si
procede per uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, sempre che la pena prevista sia
superiore nel massimo a sei anni (articolo 303, comma 1, lettera a),
cod. proc. pen.).
Per il giudizio di primo grado, il termine massimo di custodia è
di sei mesi per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel
massimo a sei anni, di un anno se la pena prevista non è superiore
nel massimo a venti anni, salve le ipotesi ora menzionate, e di un
anno e sei mesi se la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione
superiore nel massimo a venti anni (articolo 303, comma 1, lettera
b), cod. proc. pen.).
Per il giudizio di appello, i termini massimi di custodia cautelare
sono di nove mesi se vi è stata condanna alla pena della reclusione
non superiore a tre anni, di un anno se la condanna alla pena della
reclusione non è stata superiore a dieci anni, di un anno e sei mesi
se vi è stata condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore a
dieci anni (articolo 303, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.).
Per il restante corso del procedimento, i termini sono uguali a
quelli previsti per il giudizio di appello (articolo 303, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.).
Oltre ai termini stabiliti fase per fase, la durata della custodia
cautelare incontra limiti che investono globalmente l'intera durata
del procedimento e che tengono in vario modo conto degli istituti
della proroga (articolo 305 cod. proc. pen.), della sospensione dei
termini (articolo 304 cod. proc. pen.) e della cosiddetta
"neutralizzazione" di periodi processuali all'interno delle singole
fasi (articolo 297, comma 4, cod. proc. pen.). L'articolo 303, comma
4, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata complessiva
della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste
dall'art. 305, non può superare i due anni quando si procede per un
delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a sei
anni, i quattro anni quando si procede per un delitto punito con la
reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salva l'ipotesi
precedente, e i sei anni quando si procede per un delitto per il
quale è previsto l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a
venti anni. L'articolo 304, comma 6, cod. proc. pen., pur consentendo
il superamento del termine complessivo determinato ai sensi
dell'articolo 303, comma 4, introduce un termine che viene denominato
"massimo dei massimi", assolutamente invalicabile, stabilendo che "la
durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio
dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini
aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se
più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".
Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 303 cod. proc. pen. prevedono
il nuovo decorso dei termini stabiliti per ciascuna fase in caso di
regresso del procedimento o di rinvio ad altro giudice ovvero nel
caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare.
2. - Il quesito referendario si propone di pervenire ad una
disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel
senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua
esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando
si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal
successivo numero 3; 3) un anno quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Si perviene a
questa disciplina di risulta attraverso il taglio di parti
dell'originario testo (articolo 303: parte della lettera a) del comma
1; lettere b), c), e d) del comma 1 per intero; l'ultimo inciso del
comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4), così che i
termini attualmente previsti per la sola fase delle indagini
preliminari divengano i limiti massimi di custodia cautelare per
tutta la durata del processo, indipendentemente dalle fasi e dai
gradi in cui esso si articola. Il quesito incide anche sul comma 6
dell'articolo 304, nel senso che il limite finale verrebbe fatto
consistere esclusivamente nel doppio dei termini previsti dal
riformulato articolo 303 o, se più favorevole, nei due terzi del
massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in
sentenza.
Ne risulterebbe altresì, rispetto all'attuale disciplina, un
diverso apprezzamento, in riferimento alla durata della custodia
cautelare, dei reati per i quali è stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e di quelli
indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. per
i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni. In relazione a tali reati, che per la fase delle indagini
preliminari il legislatore ha accomunato quanto a gravità, ai fini
della determinazione dei termini di custodia cautelare, a quelli per
i quali è prevista la pena dell'ergastolo, il quesito referendario
propone, attraverso la tecnica del ritaglio, a questi fini, ma per
l'intero procedimento, l'assimilazione a tutti gli altri delitti per
i quali il massimo edittale è superiore a sei anni.
3. - Il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati
dall'articolo 75 della Costituzione, che consente il referendum
abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore
di legge, e non il referendum introduttivo di discipline legislative
completamente nuove.
L'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla
abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica
espansione della sfera di operatività di una norma già presente,
dotata, in ipotesi, di un suo ambito di applicazione più
circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare
riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla
posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a
sostituirsi alle norme da eliminare grazie ad una operazione di
taglio di parole o di parti del testo e di ricucitura delle parole o
delle parti residue, con sostanziale stravolgimento della struttura
delle originarie disposizioni e del loro significato normativo.
Alcune parole impiegate dal legislatore per stabilire il limite
massimo della custodia cautelare nell'ambito della sola fase delle
indagini preliminari verrebbero tenute ferme ("la custodia cautelare
perde efficacia quando ..."), estrapolandole dal contesto che
conferisce ad esse significato; altre parole prive di un autonomo
significato ("senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio ...") e intere proposizioni (parte del numero 3
dell'articolo 303, comma 1, lettera a); le intere lettere b), c) e d)
del medesimo comma) verrebbero eliminate, così che le parole e le
proposizioni residue assumerebbero, saldandosi tra loro, un
significato totalmente diverso.
Si è qui in presenza non già di un quesito meramente abrogativo
ma di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria,
norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella
disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che
risulterebbero dall'abrogazione referendaria sono individuati come
tali dal legislatore per l'intero procedimento.
Di fronte a un quesito siffatto, questa Corte non può non
sottolineare la differenza dall'ipotesi considerata nella sentenza n.
13 del 1999, con la quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non è
stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito
referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una
soppressione di una parte più o meno estesa del testo, l'espansione
di una disciplina già esistente, provvista di un suo proprio ambito
di applicazione, ancorché originariamente residuale.
Al caso di specie si attagliano i rilievi già formulati da questa
Corte con la sentenza n. 36 del 1997 nei confronti dei quesiti non
meramente abrogativi, ma espressivi di una potestà legislativa in
positivo, estranea alla configurazione del referendum previsto
dell'articolo 75 della Costituzione. È agevole individuare nella
struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di
locuzioni verbali prive in sé di significato normativo, un profilo
di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa
"non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o
dal ricorso a forme autointegrative ma costruita attraverso la
saldatura di frammenti lessicali eterogenei". E come nel caso risolto
con la sentenza n. 36 del 1997, così nel caso presente non si
propone tanto al corpo elettorale una ablazione di contenuti
normativi quanto una nuova norma direttamente costruita con una
tecnica di tagli e cuciture, per di più necessariamente condizionata
dal limite di non poter calibrare la volontà innovativa attraverso
l'uso di parole e termini diversi da quelli presenti nel testo.
Si aggiunga che la nuova disciplina che con il quesito si intende
porre avrebbe imponenti effetti di sistema, tali da far sì che,
quali che siano le finalità che possono essere legittimamente
perseguite dal legislatore attraverso l'istituto della carcerazione
preventiva previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della
Costituzione, esse, nel contesto del vigente ordinamento
processualpenale, non potrebbero in alcun modo realizzarsi. Basti
considerare che nel termine di sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni (ipotesi questa che, a seguito
dell'abrogazione referendaria, si riferirebbe anche a reati per i
quali è stabilita la pena della reclusione fino a trenta anni, come
ad esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione o talune
ipotesi di omicidio aggravato), o nel termine di un anno, quando si
procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo, si dovrebbero svolgere il processo di primo grado,
quello di appello e il giudizio di legittimità affinché la sentenza
definitiva sia pronunciata nei confronti di un imputato in stato di
custodia. Senza dire che nei procedimenti a carico dei minorenni, ai
sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, gli
anzidetti termini sono ridotti della metà per i reati commessi dai
minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da
minori degli anni sedici.
Né la vanificazione delle finalità della carcerazione preventiva
risulterebbe meno evidente a causa della possibilità, che il quesito
referendario fa salva, che il termine di custodia cautelare, nelle
ipotesi di sospensione previste dall'articolo 304 cod. proc. pen.,
possa espandersi sino al doppio, termine massimo che comunque
potrebbe essere in larga parte consumato già prima dell'inizio del
processo a causa delle proroghe concesse, durante le indagini, ai
sensi dell'articolo 305, comma 2, cod. proc. pen., non toccato dal
quesito referendario.
A una diversa valutazione circa l'ammissibilità della richiesta
non inducono le considerazioni svolte nella discussione dalla difesa
dei promotori, secondo cui l'intendimento sotteso al quesito non
sarebbe la vanificazione dell'istituto della custodia cautelare, ma
la promozione del principio di ragionevole durata del processo. Si
tratta di un intendimento riformatore che, pur rispondendo a una
esigenza generalmente avvertita ed anzi oramai costituzionalmente
imposta dal nuovo testo dell'articolo 111, richiederebbe una riforma
complessiva del sistema della giustizia penale, non attuabile in via
referendaria, tanto meno attraverso l'abrogazione manipolativa della
disciplina dei termini della custodia cautelare, che da quel sistema
non può restare avulsa.
4. - Sotto un concorrente profilo, il quesito è inammissibile
perché privo del carattere di omogeneità, individuato nella
giurisprudenza costituzionale, a tutela della libertà di scelta
dell'elettore, quale requisito delle richieste di referendum
abrogativo. Non risponde ad alcuna necessità logica o giuridica che
l'eventuale propensione negli elettori a ridurre anche drasticamente
i termini massimi di custodia cautelare significhi altresì, per
ciascuno di essi, apprezzare diversamente la gravità di intere
categorie di reati, come suppone il quesito referendario là dove
propone, attraverso l'abrogazione manipolativa dell'inciso contenuto
nell'articolo 303, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. ("o la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per
uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni"), l'assimilazione di queste
ipotesi, quanto alla durata del termine massimo della custodia
cautelare, a quelle meno gravemente valutate dal legislatore nel
numero 2 del citato articolo 303, comma 1, lettera a).
Le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e
quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa
la gravità dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della
custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle
quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte
distinte. Fa dunque difetto quella matrice razionalmente unitaria che
sola può rendere ammissibile la proposta di un unico quesito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dei commi 1, 2, 3 e
4 dell'articolo 303 e del comma 6 dell'articolo 304 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione
del codice di procedura penale", e successive modificazioni,
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13
dicembre 1999, dall'ufficio centrale per il referendum costituto
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte