Corte costituzionale

Sentenza n. 500/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale

di Sassari sul ricorso proposto da Maurizio Sanna, iscritta al n. 646

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Sassari, chiamato a pronunciarsi in ordine

all'adozione di persona maggiore di età da parte del marito senza

prole della madre dell'adottando, con ordinanza emessa il 14 aprile

1999 (reg. ord. n. 646 del 1999) ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella

parte in cui, stabilendo le condizioni per l'adozione di

un maggiorenne, non la permette da parte del coniuge del suo genitore

se manca il requisito della differenza di età di almeno diciotto

anni tra l'adottante e l'adottando. Ad avviso del giudice rimettente

questa norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, primo

comma, e 30, terzo comma, della Costituzione.

Il tribunale di Sassari ricorda che è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale di un analogo limite previsto dalla

disciplina dell'adozione di minori (art. 44, quinto comma, della

legge 4 maggio 1983, n. 184), nel caso in cui l'adozione sia chiesta

dal coniuge del genitore dell'adottando stabilmente inserito nel

contesto familiare, se sussistono validi motivi per la realizzazione

dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990). Ad avviso del

giudice rimettente la medesima situazione ricorrerebbe nel caso di

adottando maggiorenne, quando l'adozione non sia diretta a soddisfare

l'interesse dell'adottante ad avere un erede e ad attribuire

all'adottando il proprio nome, ma tenda piuttosto ad inserire a pieno

titolo l'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisce

già uno dei membri pur se al vincolo affettivo non corrisponde un

vincolo giuridico. Il giudice rimettente ritiene che se l'adozione ha

questa finalità, richiedere come inderogabile requisito il divario

di età stabilito dall'art. 291 cod. civ. sia in contrasto con il

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la

disparità di trattamento rispetto all'adozione di minori. Inoltre

sarebbero compromessi i diritti fondamentali attinenti alla

personalità sia dell'adottante sia dell'adottando, garantiti

dall'art. 2 della Costituzione, giacché non verrebbero tutelati dal

punto di vista giuridico legami affettivi nell'ambito di una famiglia

fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta dall'ordinamento

quale formazione sociale.

Sarebbero anche violati gli artt. 29, primo comma, e 30, terzo

comma, della Costituzione, giacché la norma denunciata non

garantirebbe adeguatamente né l'unità del nuovo nucleo familiare,

fondato sul matrimonio tra la madre dell'adottando e l'adottante, né

il figlio nato fuori del matrimonio, cui sarebbe negato il diritto di

fare parte integrante, con l'adozione, della famiglia del proprio

genitore.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, giacché verrebbero riproposti dubbi di legittimità

costituzionale relativi al divario di età tra adottante ed

adottando maggiorenne, la cui disciplina la Corte ha già

riconosciuto debba essere rimessa alla discrezionalità del

legislatore (sentenze n. 89 del 1993 e n. 252 del 1996). Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina delle condizioni previste dall'art. 291 del codice civile

per l'adozione di persone maggiori di età.

Il tribunale di Sassari ritiene che questa disposizione possa

essere in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non

permette l'adozione ordinaria alle persone che non superano di almeno

diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare, anche se

l'adottando è figlio del proprio coniuge. Questa norma - che il

rimettente ritiene assolutamente inderogabile, non aderendo a diverse

interpretazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità per casi

particolari - violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza

(art. 3 Cost.), non essendo giustificata la diversità di disciplina

rispetto all'adozione di minori, consentita, a seguito della

dichiarazione della parziale illegittimità costituzionale

dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184

(sentenza n. 44 del 1990), per realizzare l'unità familiare. Sarebbe

anche violato il diritto tanto dell'adottante quanto dell'adottando a

svolgere la propria personalità nell'ambito della comunità

familiare (art. 2 Cost.). Come pure non sarebbero garantiti, in

contrasto con i diritti riconosciuti alla famiglia fondata sul

matrimonio (art. 29, primo comma, Cost.), l'unità nel nuovo nucleo

familiare, ed, in contrasto con la tutela giuridica e sociale da

assicurare ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30, terzo comma,

Cost.), il diritto del figlio maggiorenne di fare parte integrante

della famiglia del proprio genitore, mediante l'adozione da parte del

coniuge di questi.

2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità

di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che deve

intercorrere tra l'adottante e l'adottando maggiorenne, requisito che

ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del

sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell'applicazione

della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista

per l'adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano

identiche quando l'adozione riguardi il figlio del coniuge

dell'adottante.

Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89

del 1993), giacché l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed

effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l'adozione dei

minori. Quest'ultima ha come essenziale obiettivo l'interesse del

minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si

possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato contesto

affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori

adottivi.

L'adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall'inserimento

nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i

genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità educativa

del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che

caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli.

Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità

familiare adottiva e l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire

ed educare l'adottato così come è previsto per i figli

dall'art. 147 cod. civ. (richiamato dall'art. 48 della legge n. 184

del 1983).

L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo

diverso. Non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere

della convivenza familiare e non determina la soggezione alla

potestà del genitore adottivo, che non assume l'obbligo di

mantenere, istruire ed educare l'adottato.

Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a

giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per

l'adozione di minori il superamento del divario di età

ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del

raccordo tra l'unità familiare e l'ineliminabile momento formativo

ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del

minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare

(sentenza n. 89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del

legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che

eventualmente sollecitino una innovazione in questa disciplina.

Le considerazioni già svolte in relazione alla funzione ed agli

effetti dell'adozione di persone maggiori di età - quali risultano

dal disegno normativo dell'istituto, che in particolare non comporta

necessariamente l'inserimento dell'adottato nella comunità

familiare, e non quali le parti interessate eventualmente ritengano

di perseguire - consentono di escludere anche la violazione degli

altri parametri di valutazione della legittimità costituzionale

indicati dal giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione,

dal tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:500 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte