Sentenza n. 501/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 141/1985
- art. 3legge 141/1985
- art. 6legge 141/1985
applicata al caso
- art. 2legge 177/1976
- art. 3legge 177/1976
citata
- art. 3legge 425/1984
- art. 4legge 425/1984
- art. 18legge 843/1978
- art. 14legge 663/1979
- art. 1legge 33/1980
- art. 3legge 33/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza");
dell'art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria)"); dell'art. 14, quinto comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 ("Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile"), nel testo sostituito dall'art. 1 della
legge 29 febbraio 1980, n. 33; degli artt. 1, 3, primo comma, e 6
della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti
pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti sui
ricorsi riuniti proposti da Ferruggia Carmelo ed altri, iscritta al
n. 637 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 1° ottobre 1986 dalla Corte dei conti sui
ricorsi proposti da Finocchi Francesco ed altri, iscritta al n. 820
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Pascasio Michelangelo ed altri,
di Ferruggia Carmelo ed altri, di Granito Fernando ed altro, di Geri
Vinicio ed altro, di Palermo Tommaso ed altri, di Cintolesi Cesare e
di Finocchi Francesco, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Michelangelo Pascasio e Filippo De Jorio per
Michelangelo Pascasio ed altri; l'avvocato Umberto Coronas per
Ferruggia Carmelo, Granito Fernando ed altri; l'avvocato Tommaso
Palermo per se stesso e per Finocchi Francesco ed altri, e l'Avvocato
dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti a Sezioni riunite ha sollevato, con
ordinanza del 5 giugno 1985 (R.O. n. 637/1985), questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo
comma, della Costituzione, degli artt. 2, secondo comma, e 3 della
legge 29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle pensioni del
settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del
trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza"), dell'art. 18, secondo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ("Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria)"), dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 ("Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile"), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge
29 febbraio 1980, n. 33, degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della
legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti
pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui
estendono ai pubblici dipendenti in pensione, e in particolare ai
magistrati, la normativa concernente la perequazione automatica delle
pensioni alla dinamica salariale del settore privato, secondo i
meccanismi dettati dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, recidendo così
ogni collegamento tra la dinamica delle retribuzioni dei magistrati
in servizio e la dinamica dei trattamenti pensionistici dei
magistrati a riposo.
Il giudizio de quo trae origine da numerosi ricorsi proposti
davanti alla Corte dei conti da Ferruggia Carmelo ed altri, nella
loro qualità di magistrati ordinari ed amministrativi e di avvocati
dello Stato o loro superstiti, con i quali si chiede il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in
godimento, sulla base - e con le relative decorrenze - degli stipendi
previsti dalle tabelle annesse alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e
dalle successive disposizioni di legge riguardanti la categoria,
oltre agli interessi corrispettivi e alla rivalutazione delle somme
non corrisposte.
A sostegno della domanda giudiziale i ricorrenti hanno dedotto che
la legge 24 maggio 1951, n. 392, posta a presidio della libertà e
della indipendenza dei magistrati, ne ha disciplinato il trattamento
economico in modo autonomo rispetto a quello degli altri dipendenti
statali, stabilendo fra l'altro, in favore dei primi, la regola -
desumibile dai principi d'ordine costituzionale ai quali si ispira
quella speciale normativa e codificata nell'art. 11, secondo comma,
della stessa legge n. 392 del 1951 - del permanente adeguamento del
trattamento economico dei magistrati a riposo alla retribuzione
corrisposta ai colleghi in attività di servizio con pari qualifica
ed anzianità.
Detta tesi, invero, non è condivisa dal giudice a quo in quanto
il citato art. 11, secondo comma, aveva lo scopo di estendere ai
magistrati cessati dal servizio anteriormente alla data di decorrenza
dei nuovi stipendi, stabiliti dalla legge stessa, il trattamento di
pensione derivante dalla sua applicazione, e non può, quindi,
trattandosi di disposizione confinata in precisi limiti temporali,
avere una vigenza in via permanente, né può essere invocata come
norma-guida, perché, anche ammesso che esistano nel sistema norme
ordinarie di rango superiore, la stessa formulazione della
disposizione non avalla una tesi del genere. Tanto è vero che i
miglioramenti dei trattamenti pensionistici dei magistrati sono stati
disposti di volta in volta con apposite leggi di riliquidazione.
Non si vede perciò - prosegue l'ordinanza - come la legge n. 177
del 1976, che aveva lo scopo di sostituire al complicato meccanismo
della riliquidazione quello di un adeguamento automatico, proprio per
accelerare la rivalutazione dei trattamenti economici più colpiti
dal processo inflattivo allora in atto, non dovesse applicarsi anche
alle pensioni dei magistrati. Allo stato della normativa, comunque,
l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 177, operata
dall'art. 3 della legge 141 del 1985, ha eliminato ogni dubbio,
confermando l'orientamento delle Amministrazioni interessate.
Anche sul piano costituzionale nessuna garanzia - sostiene il
giudice a quo - assicura al lavoratore né un trattamento di
quiescenza coincidente con lo stipendio fruito all'atto del
collocamento a riposo (sentt. n. 124 del 1968 e n. 185 del 1981), né
una automatica estensione ai pensionati dei miglioramenti retributivi
attribuiti al personale in servizio, così che la misura della
pensione ben può risultare differenziata in ragione della data di
cessazione dal servizio (sent. n. 92 del 1975).
Circa i profili di illegittimità costituzionale delle norme
impugnate l'ordinanza - dopo aver escluso che si possa prospettare
una "non adeguatezza" dei trattamenti pensionistici in questione alle
esigenze di vita dei magistrati (art. 38 Cost.) o ad assicurare loro
un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) - individua la
violazione del citato art. 36, primo comma, piuttosto nella mancata
previsione di criteri che garantiscano trattamenti di quiescenza
proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il contrasto poi con il principio di uguaglianza, il cui ambito di
applicazione è caratterizzato dalla omogeneità delle situazioni,
discende, secondo il giudice a quo, dal fatto che le norme impugnate
hanno irrazionalmente disciplinato con eguali regole fattispecie
intrinsecamente differenziate.
Circa la rilevanza della questione sollevata, osserva il giudice a
quo che se le disposizioni censurate venissero dichiarate
incostituzionali ne deriverebbe il riconoscimento del diritto dei
ricorrenti all'adeguamento della pensione nei termini indicati
nell'art. 2, primo comma, della legge n. 177 del 1976, reso
inoperante dalle disposizioni successive, della cui costituzionalità
si dubita, ovvero sulla base di indici che il legislatore,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, riterrà di fissare, nel
rispetto ovviamente del principio della proporzionalità della
retribuzione differita, al pari di quella in costanza del rapporto
d'impiego, alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Né la rilevanza viene meno - secondo il giudice a quo - alla luce
della legge 17 aprile 1985, n. 141, in quanto: a) le nuove
disposizioni che riguardano specificamente la magistratura hanno un
preciso ambito temporale; b) non tengono conto dei miglioramenti
concessi dopo il 1979; c) "disvelano intuitivamente il limitato
intendimento di attenuare le conseguenze negative derivanti
dall'applicazione della precedente normativa che aveva dato luogo
alle c.d. pensioni di annata"; d) non riguardano infine i magistrati
cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979, per i quali continuano
a valere gli indici di incremento del settore privato.
2. - Con una seconda ordinanza del 1° ottobre 1986 la stessa Corte
dei conti a Sezioni riunite (R.O. n. 820/1986) solleva identica
questione di legittimità costituzionale nel corso di un procedimento
originato da una serie di ricorsi, aventi lo stesso oggetto, proposti
da Finocchi Francesco e altri magistrati a riposo.
Ai profili di incostituzionalità prospettati con la prima
ordinanza del 5 giugno 1985 a) violazione dell'art. 36, primo comma,
della Costituzione, per mancato rispetto della proporzionalità tra
retribuzione e qualità e quantità del lavoro prestato, prescrivendo
per tutte le pensioni incrementi indifferenziati, che non tengono
alcun conto delle retribuzioni spettanti ai lavoratori in servizio;
b) violazione dell'art. 3 della Costituzione, per aver dato
un'identica disciplina a situazioni giuridicamente differenziate), la
Corte dei conti ne aggiunge un altro, ravvisando nelle norme
impugnate un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza, laddove
dispone "trattamenti pensionistici macroscopicamente differenziati in
ragione della data del collocamento a riposo".
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che,
assumendo l'infondatezza della questione proposta, osserva anzitutto
che il criterio di proporzionalità, stabilito dall'art. 36, primo
comma, della Costituzione, non esclude che possano essere
disciplinati in modo vario dal legislatore i singoli ordinamenti per
meglio adeguarli in concreto alle particolari situazioni, soprattutto
in vista dei mezzi finanziari ed organizzativi necessari; né il
dettato dell'art. 3 della Costituzione impedisce di adottare
disposizioni diverse per regolare situazioni considerate per vario
aspetto differenti.
Proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione - secondo
l'Avvocatura - non comportano la coincidenza automatica, nel momento
della liquidazione, del trattamento di quiescenza con la retribuzione
goduta all'atto di cessazione dal servizio, ovvero con le sue
successive variazioni (sent. Corte cost. n. 26 del 1980). D'altra
parte il legislatore ha uniformato la sua linea di tendenza in
funzione di questo obiettivo ottimale (dalla legge n. 177 del 1976
alla n. 141 del 1985), cosicché si è operata una modificazione del
trattamento pensionistico relativo alle situazioni pregresse ed
esaurite sulla base pensionabile determinata con riferimento al
momento del collocamento a riposo. E l'Avvocatura nega che magistrati
e avvocati dello Stato possano vantare una specifica autonomia del
loro trattamento di quiescenza, in presenza di una normativa comunque
perequativa, avente forza cogente per la generalità dei pensionati
statali, nel cui ambito la categoria suddetta non ha mai assunto una
veste peculiare.
Lo stesso principio della proporzionalità è finalizzato ad
assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un minimo di condizioni
che permettano un'esistenza "libera e dignitosa". Non possono quindi
considerarsi contrarie a detto principio le norme censurate, che,
nell'intento di assicurare a tutti i pubblici dipendenti a riposo un
"minimo vitale", differenziano, al fine dichiaratamente perequativo,
la base pensionabile e il conseguente trattamento economico, in
stretta correlazione con la data di cessazione dal servizio attivo;
donde logicamente discende una diversità di trattamento, senza con
ciò intaccare il principio di uguaglianza. La tutela del lavoro e
della giusta retribuzione - afferma l'Avvocatura - è posta a
salvaguardia della persona del lavoratore e dei suoi bisogni
fondamentali, non a garanzia di un perfetto equilibrio tra la
prestazione del datore di lavoro e quella del lavoratore, che, una
volta in quiescenza, mantenga il diritto ad una retribuzione
differita sorretta dalla sinallagmaticità del cessato rapporto di
lavoro.
4. - Si sono costituite nel giudizio davanti a questa Corte le
parti, che hanno approfondito le argomentazioni sviluppate nelle
ordinanze di rimessione. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti a Sezioni riunite, con ordinanze del 5
giugno 1985 (R.O. n. 637/1985) e del 1° ottobre 1986 (R.O. n.
820/1986), chiede a questa Corte di verificare se contrastino o meno
con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, gli artt. 2,
secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1976, n. 177; 18, secondo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843; 14, quinto comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (come modificato dall'art. 1
della legge 29 febbraio 1980, n. 33); 1, 3, primo comma, e 6 della
legge 17 aprile 1985, n. 141.
In primo luogo, le norme impugnate non prevederebbero "criteri
che garantiscano trattamenti proporzionati alla quantità e alla
qualità del lavoro prestato" in ottemperanza all'art. 36, primo
comma, della Costituzione.
In secondo luogo, disciplinerebbero "irrazionalmente con eguali
regole fattispecie intrinsecamente differenziate", e disporrebbero
"trattamenti pensionistici macroscopicamente differenziati in ragione
della data del collocamento a riposo", in violazione rispettivamente
del principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.
2. - La questione è fondata, nei limiti di cui appresso.
Con la legge 29 aprile 1976, n. 177 ("Collegamento delle pensioni
del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento
del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti
alle casse pensioni degli istituti di previdenza"), il legislatore
all'art. 2, primo comma, ha formulato una dichiarazione di intenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per
il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i
criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle
retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto
tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti
economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con
carattere di generalità per le categorie del personale in attività
di servizio".
Sulla base di siffatto indice annuale di incremento delle
retribuzioni, si sarebbe dovuto realizzare per perequazione
automatica il collegamento delle pensioni alla dinamica delle
retribuzioni, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 177 del
1976. Che tuttavia l'art. 2, primo comma, innanzi citato, non fosse
nulla più che la indicazione di un programma da attuare in futuro,
è dimostrato dal consecutivo secondo comma: "Sino a quando non sarà
determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre
l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per
l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato". Il
successivo art. 3 stabilisce le percentuali di aumento delle pensioni
per l'anno 1976 e per l'anno 1977.
Si tratta, come è evidente, di norme a carattere transitorio, che
il legislatore si propone di superare, fissando un termine temporale
"non oltre l'anno 1978".
Senonché questo dies ad quem si consuma senza il raggiungimento
del programma prefissato, e sopraggiunge la legge 21 dicembre 1978,
n. 843 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria)", che all'art. 18
stabilisce la misura percentuale degli aumenti per l'anno 1979 "in
attesa della legge di riordino del sistema pensionistico", e nel
secondo comma estende la disposizione alle pensioni di cui all'art. 1
della legge n. 177 del 1976.
Alla fine dello stesso anno, con decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663 ("Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile")
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
all'art. 14, quinto comma, l'applicazione dell'aumento percentuale di
cui al primo comma dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, si
estende anche alle pensioni di cui all'art. 1 della legge n. 177 del
1976. Codeste pensioni sono ancora una volta richiamate per ricevere
incrementi percentuali dalla legge 17 aprile 1985, n. 141
("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici
dipendenti") all'art. 1 e all'art. 3. Gli aumenti previsti dal
secondo comma dell'art. 1 sono, ai sensi del successivo art. 6,
maggiorati del 20 per cento dal 1° luglio 1985, del 55 per cento dal
1° gennaio 1986 e del 100 per cento dal 1° luglio 1987.
Tutte codeste norme, per prassi delle Amministrazioni competenti
confermata da interpretazione autentica del legislatore con l'art. 3,
secondo comma, della legge n. 141 del 1985, sono state applicate
anche al personale di magistratura e assimilato.
Con legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, il legislatore, nel
provvedere a miglioramenti economici per il personale militare e alla
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello
Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, non ha
ricompreso tra queste le pensioni dei magistrati.
3. - La sequenza delle norme in argomento dimostra che il
legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi nel 1976, di
collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del
trattamento del personale in attività di servizio.
In proposito la Corte non può che ribadire gli orientamenti più
volte già espressi: "Dal carattere retributivo delle pensioni deriva
che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla
qualità e alla durata del lavoro prestato; non deriva che tale
trattamento debba essere necessariamente e in ogni caso inferiore al
trattamento di servizio attivo. L'applicazione al trattamento
pensionistico dell'art. 36 della Costituzione, che si connette al
carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al
pensionato e alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio
attivo, 'un'esistenza libera e dignitosa'. Appartiene alle
valutazioni del legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare
tale principio, applicando in ogni caso il criterio della
proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro
prestato durante il servizio attivo; né la discrezionalità del
legislatore trova un limite nelle richiamate norme costituzionali,
nel senso che egli non possa prevedere che, in casi determinati, il
trattamento pensionistico venga economicamente a eguagliarsi al
trattamento di servizio attivo, ed eventualmente, sempre in relazione
alla quantità e qualità del lavoro prestato, possa essere migliore
di quello goduto al momento della cessazione del servizio" (sent. n.
124 del 1968).
La proporzionalità ed adeguatezza "non devono sussistere soltanto
al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente
assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere
d'acquisto della moneta" (sentt. n. 26 del 1980 e n. 173 del 1986).
4. - Per il personale di magistratura il divario tra trattamenti
di pensione e di servizio si è accentuato a seguito della legge 6
agosto 1984, n. 425, che ha introdotto una radicale innovazione nella
struttura della retribuzione, stabilendo che lo stipendio dei
magistrati in servizio alla data del 1° luglio 1983 fosse
incrementato di un "beneficio", costituito da quantificazioni
corrispettive dei servizi prestati dall'ingresso in carriera sino al
30 giugno 1983.
Dato che, secondo il richiamato costante indirizzo della
giurisprudenza di questa Corte, la pensione deve intendersi come
retribuzione differita, ne consegue l'esigenza di una costante
adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del
servizio attivo.
Pertanto il legislatore, intervenuto con legge 17 aprile 1985, n.
141, avrebbe dovuto perequare le pensioni dei magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e degli
avvocati dello Stato alle retribuzioni disposte con la suddetta legge
n. 425 del 1984, e non invece stabilire rivalutazioni percentuali di
pensioni pregresse del tutto estranee ai criteri adottati per la
strutturazione dei nuovi trattamenti retributivi, con conseguente
vulnus degli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La ratio della legge n. 141 del 1985 era quella di riequilibrare
un sistema pensionistico che nella sua massima estensione temporale
va dal 1976 a tutto il 1987.
Poiché la legge n. 141 del 1985 ha esaurito la sua funzione
perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della presente
decisione che, dichiarando la parziale incostituzionalità della
legge suddetta, ne integra il contenuto normativo limitatamente alla
perequazione delle pensioni del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato innanzi elencato, hanno inizio dal 1°
gennaio 1988.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo
comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei
trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella
parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a
favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari,
nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo
anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle
Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento
economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6
agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati"), con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte