Sentenza n. 505/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 "Approvazione del testo unificato
delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"; dell'art.
30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 "Approvazione del testo
unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella
Provincia di Bolzano" e dell'art. 30 della legge provinciale di
Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificato dalla legge provinciale di
Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10 "Norme modificatrici, interpretative
ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954 n. 1 e 2
settembre 1954 n. 2 contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento
dei masi chiusi", promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1980 dal
Tribunale di Bolzano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Pircher Paul, Pircher Theresia ed altri e Pircher Franz, iscritta al
n. 520 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'anno 1980;
Visto l'atto di costituzione di Pircher Theresia ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Giovanni Rotunno per Pircher Theresia ed altri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 marzo 1980, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli
artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 30 della legge provinciale di
Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (art. 29 del t.u. delle leggi provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del
presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32) nella
parte in cui esclude il diritto dei coeredi verso l'assuntore alla
divisione suppletoria dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione del
maso chiuso sul prezzo di assunzione nel caso di trasferimento
coattivo, e in particolare di vendita in un procedimento di
esecuzione forzata. Nella specie il prezzo di assunzione era stato
fissato dal Pretore in L. 10.066.660, con la quale somma l'assuntore
aveva tacitato i diritti di legittima sul maso dei suoi tredici
fratelli. Successivamente, essendosi l'assuntore fortemente
indebitato, il maso fu messo all'asta dai creditori ricavandone un
prezzo di aggiudicazione di L. 234.000.000, con un'eccedenza in
favore del debitore di lire 54.000.000.
La disposizione impugnata prevede che la differenza tra il prezzo
di assunzione (calcolato sul valore di reddito, non sul valore
venale) e il ricavo dall'alienazione del maso, ove questa sia
intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, sia versata alla massa
ereditaria, ai fini di un supplemento di divisione, solo in caso di
alienazione "volontaria", restandone così esclusi i trasferimenti
coattivi, salva soltanto, ove si tratti di espropriazione forzata, la
prova della simulazione del debito.
Secondo il giudice a quo tale limitazione è priva di
giustificazione razionale, e quindi viola l'art. 3 Cost., ove si
consideri che anche un'alienazione non volontaria può far acquisire
all'assuntore in tutto o in parte il valore commerciale del fondo, e
al pari della vendita volontaria lo spoglia della veste di
coltivatore, funzionale agli interessi generali economici alla buona
coltivazione. Il principio di eguaglianza esige che la regola del
primo comma della norma in questione sia estesa a tutte le
alienazioni, essendo la limitazione a quelle volontarie giustificata
soltanto per le norme del terzo e del quarto comma.
Sarebbero inoltre violati anche gli artt. 42 e 44 Cost. perché
"l'esclusione del diritto alla divisione suppletoria sul ricavato da
alienazione coattiva comporta un operare della compressione
quantitativa dei diritti di comproprietà ereditaria anche quando
siano venute meno le ragioni di favore dell'assuntore, che dopo
l'alienazione non è più colui che contribuisce al razionale
sfruttamento del suolo e alla salvezza dell'economia agricola
montana; con un risultato che contrasta anche con le finalità di
perseguimento di equi rapporti sociali".
2. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di
costituzionalità sopra esposta, il Tribunale di Bolzano ha
sollevato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,
un'altra questione di legittimità dell'art. 30 della legge
provinciale citata, "in quanto nel rapporto differenziale tra il
prezzo di assunzione e quello di vendita infradecennale non tiene
conto per la spettanza e l'entità della divisione suppletoria del
tempo intercorso, con idonea rivalutazione monetaria del prezzo di
assunzione".
3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite quattro
delle parti attrici nel giudizio principale; non ha spiegato
intervento il Presidente della giunta provinciale di Bolzano.
Le parti private, con argomenti analoghi a quelli svolti
nell'ordinanza di rimessione, insistono per l'accoglimento della
questione. In una memoria illustrativa, depositata il 17 febbraio
scorso, fanno inoltre presente che nel frattempo è intervenuta la
legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10, introduttiva nel testo unico
citato di un art. 29/a, che estende il diritto alla divisione
suppletoria al caso di vendita o assegnazione forzata del maso,
limitatamente però al residuo finale spettante al debitore
esecutato, dedotte eventuali spese inerenti all'assunzione e al
miglioramento del maso. Comunque, questa nuova norma, non essendo
retroattiva, non è applicabile nel caso di specie. Considerato in diritto
1. - La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è
l'art. 30 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1,
ordinato come art. 29 nel testo unificato dalle leggi provinciali
sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32. Non
vengono in considerazione, in quanto non applicabili nel caso di
specie, né il testo dell'art. 29, primo comma, né l'art. 29/a,
successivamente introdotti nel citato testo unico dagli artt. 7 e 9
della legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10.
2. - La questione è fondata.
La norma denunziata attribuisce ai coeredi dell'assuntore il
diritto a un supplemento di divisione (recte: a una seconda
divisione) - previo conferimento alla massa ereditaria della
differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla
vendita del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione,
"decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da
stimarsi da esperti" - solo nel caso di vendita "volontaria", non
anche nel caso di vendita o assegnazione in un procedimento di
esecuzione forzata. Il limite risponde a una ratio legis orientata a
coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del
comportamento dell'assuntore, che ha alienato il maso, appropriandosi
del suo valore commerciale, prima di avere soddisfatto, coltivando il
fondo per un periodo di tempo ragionevole (valutato dalla legge in
dieci anni dall'assunzione, ossia dall'apertura della successione),
le finalità di utilità sociale in vista delle quali gli era stato
concesso di assumere il maso a un prezzo agevolato, commisurato al
valore di reddito anziché al valore venale. Alla radice della norma
sta la concezione della proprietà - sviluppata dalla cultura
religioso-giuridica germanica - come dotazione o attrezzatura
dell'"ufficio" al quale Dio ha chiamato il proprietario,
costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del
bene comune.
La logica sanzionatoria spiega l'esclusione della pretesa dei
coeredi nei casi di trasferimento coattivo del maso. Ma, almeno nel
caso di vendita o assegnazione forzata per debiti, essa non è più
integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare
la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. L'idea che la vendita forzata
del maso non possa normalmente intervenire se non a causa di una
sfortunata gestione dell'impresa agricola, cioè per una causa non
imputabile a cattiva volontà o a negligenza dell'assuntore,
presuppone un contesto sociologico inattuale, incentrato sul maso
chiuso come supporto economico di una "grande famiglia", nella quale
"il diritto di comandare discendeva di generazione in generazione
insieme con la proprietà dei fondi ereditari". Allora la successione
a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era
soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto
proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico
di investitura nella qualità di capo del gruppo parentale. In
siffatto contesto i membri del gruppo, pur in posizione subalterna,
esercitavano, in virtù del rapporto di parentela, un controllo sulle
decisioni del titolare, e in particolare sulle decisioni che
comportassero assunzione di debiti, vigilando che esse fossero
giustificate dai bisogni della conduzione del maso.
Oggi il declino della grande famiglia e dei costumi che ne
salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente
assegnata alla norma in esame: piuttosto che sollecitare l'interesse
dell'assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione
del fondo e a resistere a tentazioni speculative, il limite della
"volontarietà" della vendita, non più radicato nell'intimo legame
un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione
della terra, può trasformarsi in incentivo a una conduzione poco
oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti intenzionati a
creare le premesse di una vendita forzata pilotata dall'assuntore
allo scopo di lucrare un consistente residuo attivo sottratto a
pretese dei coeredi.
In questo diverso contesto viene meno il supporto fattuale della
logica sanzionatoria sopra enucleata e invece si propaga anche al
caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che
impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi
prevista dall'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954.
2. - Lo stesso legislatore provinciale ha riconosciuto che la
detta condizione non è più giustificata. Tuttavia non ha cancellato
la differenza di trattamento dei coeredi dell'assuntore nei due casi
di vendita volontaria e di vendita forzata del maso, ma soltanto l'ha
attenuata. La legge prov. 26 marzo 1982 n. 10 ha inserito (art. 9)
nel testo unico del 1978 cit. il seguente art. 29/ a: "(1) Se il
maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato in esecuzione
forzata entro il termine previsto dal precedente articolo,
l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria per la
divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del
valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. (2) In tal caso si
applicano il secondo, quinto e sesto comma (quest'ultimo aggiunto
dall'art. 8 della medesima legge) dell'art. 29. Il diritto dei
coeredi può esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo
nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa
deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al
miglioramento del maso".
Questa norma, non essendo retroattiva, non è applicabile al caso
di specie. Ma nemmeno può fornire un modello alla pronuncia di
illegittimità costituzionale modificativa della norma applicabile,
cioè dell'art. 30 della legge n. 1 del 1954. La soluzione adottata
dalla legge del 1982 restringe l'obbligo di restituzione
dell'assuntore verso i coeredi nella misura del solo arricchimento,
consentendogli di dedurre dal prezzo ricavato dalla vendita forzata,
oltre al prezzo di assunzione e alle eventuali spese ad essa
inerenti, non soltanto il valore delle migliorie apportate al maso,
ma anche le passività contratte per altri scopi, non esclusi gli
scopi voluttuari.
Pur nella misura ridotta dal nuovo art. 29/ a del testo unico, la
disparità di trattamento dei coeredi a seconda del carattere
volontario o coatto della vendita non appare giustificata, né dal
punto di vista dei principi dogmatici del nostro ordinamento, né dal
punto di vista di una razionale politica legislativa. La limitazione
al mero arricchimento della responsabilità di chi ha alienato senza
dolo un bene spettante alla massa ereditaria è una direttiva
estranea al nostro ordinamento, come attestano l'art. 535 cod. civ.,
che ha abbandonato la regola romana della responsabilità dell'erede
apparente di buona fede verso l'erede vero, e più puntualmente, con
riguardo alla questione in oggetto, l'art. 748, che indica le
deduzioni consentite al coerede donatario tenuto a conferire per
imputazione il bene donato. D'altra parte, la soluzione accolta
dall'art. 29/ a, in quanto limita il diritto di riparto dei coeredi
al residuo attivo dell'esecuzione forzata, non è adeguata
all'esigenza, individuata dall'ordinanza di rimessione, "che la
divisione suppletoria scoraggi l'assuntore dal lasciare, senza troppo
preoccuparsene, che si creino le premesse di una vendita forzata per
debiti".
3. - In conseguenza dell'accoglimento della questione in relazione
all'art. 3 Cost., restano assorbiti gli incidenti di
costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.
4. - Subordinatamente all'accoglimento della questione di
costituzionalità esaminata nei precedenti nn. 2 e 3, il Tribunale di
Bolzano solleva, sempre in relazione ai medesimi parametri, un'altra
questione di legittimità dell'art. 30 della legge prov. n. 1 del
1954, questa volta in favore dell'assuntore: la norma impugnata è
reputata illegittima anche nella parte in cui prevede che la
differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla
vendita del maso sia calcolata senza applicare alla somma già
corrisposta ai coeredi coefficienti di rivalutazione riferiti agli
indici statistici di diminuzione del potere di acquisto della moneta.
La questione è ammissibile, essendo il giudice a quo chiamato a
decidere non solo sull' an della divisione suppletoria, ma anche, in
caso affermativo, sul quantum dell'oggetto della nuova divisione.
Peraltro, essa è infondata.
Occorre considerare che, a norma dell'art. 35/ a del testo unico,
il maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all'assuntore: la
legge lo separa dall'eredità e lo fa oggetto di una successione
(anomala) a titolo particolare (c.d. assunzione del maso).
Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione reale, per
cui in luogo del maso entra nella massa dividenda, sotto forma di
un'obbligazione pecuniaria dell'assuntore, il prezzo di assunzione
fissato ai sensi dell'art. 25. Ciò significa che, in ordine al maso,
la divisione ereditaria non è una divisione per equivalente nel
senso tecnico dell'art. 720 cod.civ. (cioè una divisione avente per
oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene
alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri
di un diritto di conguaglio), bensì è una divisione avente per
oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione
di somma determinata "posta a carico dell'assuntore" (art. 26 t.u.
cit.).
Ne consegue che, ove si proceda al supplemento di divisione
previsto dall'art. 30 della legge n. 1 del 1954 (e ora dagli artt. 29
e 29/ a del t.u. del 1978 modificato dalla legge prov. n. 10 del
1982), previo conferimento alla massa del prezzo ricavato dalla
vendita del maso, l'obbligazione di restituzione alla massa mediante
imputazione alle rispettive quote, alla quale sono tenuti a loro
volta i coeredi dell'assuntore in ragione di ciò che sul valore di
reddito del maso hanno ricevuto nella prima divisione, è
un'obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico.
L'applicazione di tale principio alla collazione di danaro donato, e
quindi anche all'imputazione di debiti di somme di denaro insorti tra
coeredi, è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla
sentenza 25 giugno 1981 n. 107 di questa Corte, in relazione agli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge
della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento
dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non
prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso,
in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine
ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa
ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo
dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione,
previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del
valore delle migliorie apportate al maso;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 della citata legge provinciale n. 1 del 1954 nella parte
in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di
assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo
dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44
Cost., dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:505 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte