Sentenza n. 506/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47legge 103/1975
- art. 47legge 103/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa
il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Rippa Guido e l'I.R.I. ed altra, iscritta al n. 219 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 172 dell'anno 1981;
Visti gli atti di costituzione di Rippa Guido, dell'I.R.I. e della
R.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Uditi gli avvocati Franco Pomponi per Rippa Guido, Paolo Barile e
Michele Savarese per l'I.R.I. e Carmine Punzi per la R.A.I. e
l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1981 nel corso del
procedimento civile tra Rippa Guido, l'Istituto per la Ricostruzione
Industriale (I.R.I.) e la Radiotelevisione Italiana s.p.a. (R.A.I.),
il Tribunale di Roma ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 42,
terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità dell'art.
47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103. Tale articolo
dispone, al primo comma, che "Le azioni della società concessionaria
dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a
soggetti privati... sono trasferite di diritto all'Istituto per la
ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974" e, al
secondo comma, che "Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi
diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato
alla data di pubblicazione della presente legge".
Ad avviso del Tribunale, la questione sarebbe rilevante, in quanto
il processo a quo verte appunto sulla congruità e legittimità
dell'indennizzo offerto all'attore.
Essa sarebbe, altresì, non manifestamente infondata.
Si osserva, infatti, che il principio fissato dall'art. 2423,
secondo comma, del codice civile, in base al quale tutti i bilanci
devono essere veritieri - ossia, devono indicare con chiarezza e
precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili
conseguiti o le perdite sofferte - non avrebbe un valore assoluto,
valido per tutti i tipi di bilancio (di esercizio, di liquidazione,
di fusione, ecc.), ma assumerebbe un contenuto particolare a seconda
del tipo di bilancio di cui si tratti.
La funzione, che il bilancio di esercizio (al quale
presumibilmente il legislatore ha inteso riferirsi con la norma
denunciata) è destinato ad assolvere, consiste nell'accertamento
dell'entità degli utili da distribuire ai soci, senza, però,
intaccare la garanzia per i creditori sociali (rappresentata
dall'esistenza, nel patrimonio sociale, di attività corrispondenti
almeno all'ammontare del capitale e delle riserve indisponibili) e
compromettere la redditività dell'azienda.
Ciò sarebbe dimostrato, secondo il giudice a quo, dalla normativa
che impone limiti massimi di valutazione, non superabili se non in
casi eccezionali, per le immobilizzazioni e per i beni materiali
(prezzo di costo: art. 2425, nn.1 e 3, del codice civile), e,
analogamente, per le materie prime o le merci; nonché dalla
circostanza che nel bilancio di esercizio non trovano espressione
componenti patrimoniali pur aventi nell'organizzazione interna
dell'azienda rilievo decisivo per la produzione dell'utile e per il
conseguimento dell'oggetto sociale (ad esempio, concessioni
amministrative, segreti industriali, brevetti ottenuti senza esborso
di somme), né un'entità come l'avviamento, quando non sia stata
pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda ( art. 2427
del codice civile).
Sarebbe, quindi, legittimo concludere che la situazione
patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio non coincide con il
concetto di patrimonio in senso giuridico e nemmeno con quello di
patrimonio in senso economico, donde la conseguenza che il criterio
di indennizzo stabilito dalla disposizione denunciata, assumendo a
presupposto valutazioni non idonee ad esprimere l'effettivo valore
del bene espropriato, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e
42, terzo comma, della Costituzione.
Quanto all'art. 3, ci si richiama al consolidato orientamento
della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione
enuncia un canone generale di ragionevolezza, alla stregua del quale
le leggi possono essere valutate sotto il profilo dell'adeguatezza
dei motivi che hanno condotto all'adozione di una determinata
disciplina. Tale canone nella specie sarebbe violato
dall'equiparazione, ai fini dell'indennizzo, di situazioni di natura
economica notevolmente diverse.
Si aggiunge, in proposito, come il contrasto con l'art.3 della
Costituzione non potrebbe essere escluso dalla considerazione che la
norma impugnata adotta un criterio analogo a quello fissato
dall'art.2437 del codice civile per la determinazione della quota
spettante al socio recedente. Della norma, che tende a penalizzare il
socio recedente con un trattamento di indubbio sfavore, sarebbe stata
progettata la sostituzione con altra che faccia riferimento al valore
netto effettivo del patrimonio.
Ancor più consistente sarebbe il sospetto circa il contrasto
della norma denunciata con l'art.42, terzo comma, della Costituzione,
specie tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza
costituzionale, costante nell'affermare, a partire dalla sentenza
n.61 del 1957 e fino alla sentenza n.5 del 1980, che, sebbene
l'indennizzo per l'esproprio non debba necessariamente costituire una
integrale riparazione per la perdita subita, la misura di esso deve
essere riferita al valore del bene determinato dalle sue
caratteristiche essenziali e dalla sua destinazione economica,
poiché solo in tal modo l'indennità può costituire un "serio
ristoro" per l'espropriato.
In senso contrario non varrebbe, osserva il giudice a quo, il
richiamo alla sentenza n.115 del 1969, con la quale sono state
giudicate non fondate le questioni proposte nei confronti della
disciplina per l'indennizzo previsto per le imprese assoggettate al
trasferimento all'E.N.E.L. Tale decisione della Corte fu, infatti,
giustificata con l'affermazione che trattavasi di bilanci compilati
in base a norme particolari, quelle di cui alla legge 4 marzo 1958,
n.191, le quali consentivano alle imprese di contabilizzare
plusvalenze anche oltre i limiti delle plusvalenze ammesse agli
effetti fiscali e, quindi, di esprimere in bilancio valori più
aderenti alla reale consistenza del patrimonio sociale di quelli
risultanti da un normale bilancio di esercizio, che, invece,
costituisce l'unico punto di riferimento della norma denunciata.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 giugno 1981.
2. - Rippa Guido si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte
a mezzo del suo difensore, avv. Rocco Pomponi, con comparsa
depositata il 10 giugno 1981.
Fatte proprie le argomentazioni esposte nell'ordinanza di
rimessione, il Rippa si limita a sottolineare come uno specifico
motivo di illegittimità sarebbe da individuare nel fatto che la
norma impugnata ha assunto a momento di riferimento il bilancio
approvato, in tal modo retrodatando la valutazione all'esercizio
1973, ossia a ben due anni prima dell'emanazione della legge.
3. - L'I.R.I. e la R.A.I., convenuti nel giudizio a quo, si sono
costituiti dinanzi alla Corte con memorie depositate rispettivamente
il 3 marzo 1981 e il 6 aprile 1981.
Gli avv. Paolo Barile, Giuseppe Ferri e Michele Savarese, per
l'I.R.I., osservano che l'ordinanza, benché finemente motivata, non
appare convincente. Il bilancio di esercizio, invero, non può essere
visto in modo statico, poiché la sua funzione è quella "di
fotografare un momento della vita della società, che rappresenta
un'impresa in movimento". La presenza di limiti massimi di
valutazione non superabili ed il divieto di inserire in bilancio
alcune componenti patrimoniali come l'avviamento non potrebbero
portare ad affermare che il bilancio di esercizio assuma un
significato convenzionale, non identificabile con il patrimonio in
senso economico. Il giudice a quo cadrebbe in equivoco, trascurando
che il bilancio di esercizio attiene alla valutazione di un
patrimonio destinato ad essere il fulcro di una azienda viva, che
dovrà affrontare le vicende connesse alla sua presenza sul mercato.
Se considerato in tale prospettiva, cioè in relazione alla dinamica
della vita imprenditoriale, il bilancio di esercizio rappresenta
effettivamente il valore del patrimonio della società.
Si sottolinea, inoltre, che il principio del riferimento al
bilancio di esercizio è quello adottato dall'art. 2437 del codice
civile per il caso del recesso del socio e che la Corte di cassazione
(sentenza 10 settembre 1974, n. 2454) ha ritenuto manifestamente
infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata per
motivi analoghi, nei confronti dell'anzidetta disposizione. La
validità della norma sarebbe stata confermata anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n.115 del 1969 in materia di
nazionalizzazione delle imprese esercenti industrie elettriche.
Si conclude osservando che un criterio ritenuto non lesivo di
princìpi costituzionali nei rapporti tra privati ben può essere
utilizzato per stabilire la misura dell'indennità di espropriazione,
che, pur dovendo rappresentare un serio ristoro, non è destinata a
compensare interamente la perdita subita.
L'avv. Rosario Nicolò, per la R.A.I., in via preliminare solleva
il dubbio che la questione sia rilevante, osservando che, secondo
l'atto di citazione, la domanda principale aveva ad oggetto una serie
di pretese ragioni di invalidità del bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 31 dicembre 1973. Se il giudice a quo si fosse dato carico
di tali questioni e, in ipotesi, fosse stata accolta la domanda
principale, con conseguente annullamento del documento in base al
quale è stato liquidato l'indennizzo, sarebbe venuta meno l'utilità
pratica e, quindi, la rilevanza della proposta questione.
Nel merito, si contesta che la situazione patrimoniale risultante
dal bilancio di esercizio non rappresenti la vera consistenza
economica della società. Si ribadisce la differenza del bilancio di
esercizio rispetto ai bilanci di liquidazione e di fusione: questi
riguardano ipotesi di cessazione dell'attività, mentre il primo
presuppone che l'attività sociale sia in corso e che neppure per un
momento essa si arresti.
Si ribadisce che tutto il sistema accolto dal codice civile per la
valutazione del valore delle azioni corrisponde a quello stabilito
dalla legge impugnata.
Si conclude, quindi, per l'inammissibilità della questione
proposta e, quanto al merito, per l'infondatezza della medesima.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato con atto
depositato il 24 marzo 1981.
Anche l'Avvocatura pone in evidenza la diversità esistente tra la
società considerata nel momento di cessazione dell'attività
(bilancio di liquidazione) dalla società riguardata nella fase
dinamica del perseguimento degli scopi sociali (bilancio di
esercizio). "Questa differenza dà ragione del diverso trattamento
che il codice civile riserva ai soci durante la vita della società e
al momento della sua estinzione": il diritto "a una quota
proporzionale del patrimonio, che venga a risultare dalla
liquidazione" spetta "solo in caso di liquidazione (e al momento
della liquidazione)", mentre al socio recedente o escluso le azioni
non quotate in borsa sono rimborsate in proporzione del patrimonio
sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (art. 2437 e
2529 cod. civ.).
Dovrebbe, quindi, escludersi ogni contrasto con i princìpi
costituzionali, anche in considerazione del fatto che
l'espropriazione ha colpito non già l'impresa nel suo complesso e
per ciò che ne rappresenta il risultato patrimoniale finale, bensì
talune singole participazioni azionarie per quella che ne è
l'utilizzazione economica durante la vita e l'attività della
società.
La stessa Corte costituzionale - si aggiunge - ha precisato, nella
sentenza n.5 del 1980, che per la determinazione dell'indennizzo
occorre risalire "al valore del bene in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale
utilizzazione di esso secondo la legge".
Con memorie ritualmente depositate Rippa Guido e l'I.R.I. hanno
ulteriormente illustrato le rispettive tesi, l'I.R.I. associandosi
all'eccezione sulla rilevanza avanzata dalla R.A.I. Alla pubblica
udienza anche l'Avvocatura dello Stato ha fatto propria tale
eccezione. Considerato in diritto :
1. - Chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da un privato,
già azionista della R.A.I., per far dichiarare "non corrispondente
all'effettivo valore delle azioni" espropriate l'indennizzo
liquidatogli dall'I.R.I. e far condannare, di conseguenza, l'I.R.I. e
la R.A.I. a versargli il "maggior valore" delle azioni stesse, il
Tribunale di Roma sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 47,
secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n.103. Pur coinvolgendo in
realtà il contenuto dell'intero comma, la questione viene esplicitata
con specifico riguardo alla "parte" di esso che commisura
l'indennizzo per il trasferimento di diritto all'I.R.I. delle
"azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di
radiodiffusione circolare, appartenenti a soggetti privati non aventi
titolo ai sensi dell'art.3" della stessa legge, al "valore risultante
dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della
legge", cioè alla data del 17 febbraio 1975: bilancio da ravvisare,
nonostante l'indeterminatezza della formula "bilancio approvato", nel
bilancio di esercizio e, quindi, nel bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 31 dicembre 1973.
La norma censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 42,
terzo comma, della Costituzione, perché, con il rinviare
esclusivamente alle valutazioni del bilancio di esercizio,
risulterebbe "priva di ragionevole giustificazione" e condurrebbe
alla determinazione di un compenso "meramente simbolico", ben
lontano, quindi, dal rappresentare un "serio" ristoro per
l'espropriato. Infatti, le valutazioni del bilancio di esercizio -
dovendo, per un verso, prescindere da non poche "componenti
patrimoniali" e, per altro verso, non superare "limiti massimi" di
computo - sarebbero "finalizzate non già alla rilevazione della
'reale' consistenza del patrimonio sociale, ma al ben diverso scopo
di evitare la distribuzione di utili che potrebbero compromettere la
redditività dell'impresa e l'integrità del capitale sociale" e,
quindi, non sarebbero "idonee ad esprimere l'effettivo valore del
bene espropriato".
2. - Per poter affrontare il merito della questione proposta,
occorre superare l'eccezione formalmente addotta, in ordine alla
rilevanza, dalla difesa della R.A.I. nella memoria di costituzione e
successivamente fatta propria sia dalla difesa dell'I.R.I. nella
memoria per l'udienza sia dall'Avvocatura dello Stato nel corso della
discussione orale.
L'eccezione muove dalla premessa che l'attore, come "domanda
principale", avrebbe "dedotto una serie di pretese ragioni di
nullità o di annullabilità del bilancio di esercizio, per
violazione dei criteri dettati dalla legge o per varie ed inespresse
irregolarità nella indicazione di alcune poste di bilancio". Tale
questione sarebbe "logicamente preliminare" alla questione
concernente la legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo
comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103, nel senso che, se "la
domanda principale di nullità" del bilancio, sulla cui base era
stato corrisposto l'indennizzo in contestazione, fosse risultata
meritevole di accoglimento, "sarebbero venute automaticamente meno la
rilevanza e la stessa utilità pratica della questione di
incostituzionalità". Non avendo il Tribunale "esaminato per nulla
questa domanda principale dell'attore né qualificato l'azione
proposta o la natura dei pretesi vizi del bilancio o deciso circa
l'ammissibilità della stessa azione", il giudizio sulla rilevanza
della dedotta questione di legittimità, traducendosi nella semplice
asserzione che i relativi dubbi "investono i criteri che sono stati
seguiti per la determinazione dell'indennizzo della cui congruità e
legittimità si controverte nel presente giudizio", si presenterebbe
"incompleto ed immotivato". O, meglio, "immotivato", cioè inficiato
da mancanza di motivazione, e, subordinatamente, "incompleto", cioè
inficiato da insufficienza di motivazione.
3. - In effetti, "circa la rilevanza", il giudice a quo si limita
ad osservare che i dubbi di legittimità costituzionale "investono i
criteri che sono stati seguiti per la determinazione dell'indennizzo
della cui congruità e legittimità si controverte nel presente
giudizio". Poiché, però, alla stregua della costante giurisprudenza
di questa Corte, tanto basta a smentire l'assunto di una motivazione
mancante, l'esame dell'eccezione di inammissibilità si viene a
concentrare sull'altro addebito mosso all'ordinanza di rimessione:
quello secondo cui la motivazione in ordine alla rilevanza non
sarebbe comunque sufficiente o, per essere più precisi, non sarebbe
sufficiente a dimostrare l'"attuale" incidenza della dedotta
questione di legittimità costituzionale sugli sviluppi del
procedimento a quo.
Ciò premesso, non si può non rimarcare come sia la stessa
ordinanza di rimessione a dare atto che due sono gli aspetti oggetto
di controversia in tale procedimento: "la congruità" e "la
legittimità" dell'avvenuta determinazione dell'indennizzo. Due
aspetti, dunque: l'uno relativo all'astratta idoneità dei criteri
formali indicati dall'art. 47, secondo comma, della legge 17 marzo
1975, n. 103, a consentire la determinazione di un "serio ristoro"
per l'espropriato; l'altro relativo all'esatta applicazione concreta
di questi criteri, indipendentemente dalla loro potenziale idoneità
a tradursi in un compenso adeguato. Orbene, l'eccezione difensiva
muove all'ordinanza di rimessione l'addebito di essersi soffermata
unicamente sul primo aspetto, nonostante la priorità che "la domanda
di nullità" del bilancio di esercizio formulata in via principale
dall'attore avrebbe su ogni altra questione.
4. - Dagli atti del procedimento ordinario - cui la formale
prospettazione di un'eccezione come quella di specie inevitabilmente
rimanda per poterne verificare la serietà - emerge con chiarezza
che, nel momento decisivo del deposito della comparsa conclusionale,
la difesa dell'attore ha parlato insistentemente di "azione di
nullità" e di "formulazione non corretta del bilancio", denunciando
dettagliatamente omissioni ed errori a danno dell'espropriato. Questa
Corte non può, pertanto, esimersi dal constatare che, nella parte
dedicata alla rilevanza, il giudice a quo ha completamente trascurato
un punto fondamentale ai fini non soltanto dell'eccezione difensiva,
ma anche dell'impostazione data dall'ordinanza di rimessione al
giudizio sulla rilevanza.
Una volta messo in risalto che oggetto di controversia nel
procedimento ordinario sono tanto "la congruità" quanto "la
legittimità" della determinazione dell'indennizzo corrisposto al
privato già azionista, il Tribunale, per poter sollevare una
questione di costituzionalità nei confronti della norma concernente
i criteri di determinazione dell'indennizzo, avrebbe dovuto, prima di
tutto, respingere la domanda volta a contestare la regolare
applicazione dei criteri indicati dalla legge. Nella irrisolta
persistenza di tale preliminare aspetto della controversia, la
questione di legittimità costituzionale ciononostante proposta si
presenta come meramente eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983 ed
ordinanze n.142 del 1985, n. 595 del 1987, n. 26 del 1988). Qualora,
infatti, la domanda di nullità dovesse risultare meritevole di
accoglimento, con la conseguente necessità di un ricalcolo
dell'indennizzo e l'eventuale determinazione del suo nuovo ammontare
in termini non "simbolici", non vi sarebbe motivo di porre in
discussione la legittimità costituzionale della norma che fissa i
criteri per la determinazione dell'indennizzo stesso.
La questione, così come motivata in ordine alla rilevanza, va,
dunque, dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103
(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3
dicembre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte