Corte costituzionale

Sentenza n. 506/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 47legge 103/1975
  • art. 47legge 103/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo

comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa

il 3 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Rippa Guido e l'I.R.I. ed altra, iscritta al n. 219 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 172 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Rippa Guido, dell'I.R.I. e della

R.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Uditi gli avvocati Franco Pomponi per Rippa Guido, Paolo Barile e

Michele Savarese per l'I.R.I. e Carmine Punzi per la R.A.I. e

l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1981 nel corso del

procedimento civile tra Rippa Guido, l'Istituto per la Ricostruzione

Industriale (I.R.I.) e la Radiotelevisione Italiana s.p.a. (R.A.I.),

il Tribunale di Roma ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 42,

terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità dell'art.

47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103. Tale articolo

dispone, al primo comma, che "Le azioni della società concessionaria

dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a

soggetti privati... sono trasferite di diritto all'Istituto per la

ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974" e, al

secondo comma, che "Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi

diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato

alla data di pubblicazione della presente legge".

Ad avviso del Tribunale, la questione sarebbe rilevante, in quanto

il processo a quo verte appunto sulla congruità e legittimità

dell'indennizzo offerto all'attore.

Essa sarebbe, altresì, non manifestamente infondata.

Si osserva, infatti, che il principio fissato dall'art. 2423,

secondo comma, del codice civile, in base al quale tutti i bilanci

devono essere veritieri - ossia, devono indicare con chiarezza e

precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili

conseguiti o le perdite sofferte - non avrebbe un valore assoluto,

valido per tutti i tipi di bilancio (di esercizio, di liquidazione,

di fusione, ecc.), ma assumerebbe un contenuto particolare a seconda

del tipo di bilancio di cui si tratti.

La funzione, che il bilancio di esercizio (al quale

presumibilmente il legislatore ha inteso riferirsi con la norma

denunciata) è destinato ad assolvere, consiste nell'accertamento

dell'entità degli utili da distribuire ai soci, senza, però,

intaccare la garanzia per i creditori sociali (rappresentata

dall'esistenza, nel patrimonio sociale, di attività corrispondenti

almeno all'ammontare del capitale e delle riserve indisponibili) e

compromettere la redditività dell'azienda.

Ciò sarebbe dimostrato, secondo il giudice a quo, dalla normativa

che impone limiti massimi di valutazione, non superabili se non in

casi eccezionali, per le immobilizzazioni e per i beni materiali

(prezzo di costo: art. 2425, nn.1 e 3, del codice civile), e,

analogamente, per le materie prime o le merci; nonché dalla

circostanza che nel bilancio di esercizio non trovano espressione

componenti patrimoniali pur aventi nell'organizzazione interna

dell'azienda rilievo decisivo per la produzione dell'utile e per il

conseguimento dell'oggetto sociale (ad esempio, concessioni

amministrative, segreti industriali, brevetti ottenuti senza esborso

di somme), né un'entità come l'avviamento, quando non sia stata

pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda ( art. 2427

del codice civile).

Sarebbe, quindi, legittimo concludere che la situazione

patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio non coincide con il

concetto di patrimonio in senso giuridico e nemmeno con quello di

patrimonio in senso economico, donde la conseguenza che il criterio

di indennizzo stabilito dalla disposizione denunciata, assumendo a

presupposto valutazioni non idonee ad esprimere l'effettivo valore

del bene espropriato, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e

42, terzo comma, della Costituzione.

Quanto all'art. 3, ci si richiama al consolidato orientamento

della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione

enuncia un canone generale di ragionevolezza, alla stregua del quale

le leggi possono essere valutate sotto il profilo dell'adeguatezza

dei motivi che hanno condotto all'adozione di una determinata

disciplina. Tale canone nella specie sarebbe violato

dall'equiparazione, ai fini dell'indennizzo, di situazioni di natura

economica notevolmente diverse.

Si aggiunge, in proposito, come il contrasto con l'art.3 della

Costituzione non potrebbe essere escluso dalla considerazione che la

norma impugnata adotta un criterio analogo a quello fissato

dall'art.2437 del codice civile per la determinazione della quota

spettante al socio recedente. Della norma, che tende a penalizzare il

socio recedente con un trattamento di indubbio sfavore, sarebbe stata

progettata la sostituzione con altra che faccia riferimento al valore

netto effettivo del patrimonio.

Ancor più consistente sarebbe il sospetto circa il contrasto

della norma denunciata con l'art.42, terzo comma, della Costituzione,

specie tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza

costituzionale, costante nell'affermare, a partire dalla sentenza

n.61 del 1957 e fino alla sentenza n.5 del 1980, che, sebbene

l'indennizzo per l'esproprio non debba necessariamente costituire una

integrale riparazione per la perdita subita, la misura di esso deve

essere riferita al valore del bene determinato dalle sue

caratteristiche essenziali e dalla sua destinazione economica,

poiché solo in tal modo l'indennità può costituire un "serio

ristoro" per l'espropriato.

In senso contrario non varrebbe, osserva il giudice a quo, il

richiamo alla sentenza n.115 del 1969, con la quale sono state

giudicate non fondate le questioni proposte nei confronti della

disciplina per l'indennizzo previsto per le imprese assoggettate al

trasferimento all'E.N.E.L. Tale decisione della Corte fu, infatti,

giustificata con l'affermazione che trattavasi di bilanci compilati

in base a norme particolari, quelle di cui alla legge 4 marzo 1958,

n.191, le quali consentivano alle imprese di contabilizzare

plusvalenze anche oltre i limiti delle plusvalenze ammesse agli

effetti fiscali e, quindi, di esprimere in bilancio valori più

aderenti alla reale consistenza del patrimonio sociale di quelli

risultanti da un normale bilancio di esercizio, che, invece,

costituisce l'unico punto di riferimento della norma denunciata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 giugno 1981.

2. - Rippa Guido si è costituito nel giudizio dinanzi alla Corte

a mezzo del suo difensore, avv. Rocco Pomponi, con comparsa

depositata il 10 giugno 1981.

Fatte proprie le argomentazioni esposte nell'ordinanza di

rimessione, il Rippa si limita a sottolineare come uno specifico

motivo di illegittimità sarebbe da individuare nel fatto che la

norma impugnata ha assunto a momento di riferimento il bilancio

approvato, in tal modo retrodatando la valutazione all'esercizio

1973, ossia a ben due anni prima dell'emanazione della legge.

3. - L'I.R.I. e la R.A.I., convenuti nel giudizio a quo, si sono

costituiti dinanzi alla Corte con memorie depositate rispettivamente

il 3 marzo 1981 e il 6 aprile 1981.

Gli avv. Paolo Barile, Giuseppe Ferri e Michele Savarese, per

l'I.R.I., osservano che l'ordinanza, benché finemente motivata, non

appare convincente. Il bilancio di esercizio, invero, non può essere

visto in modo statico, poiché la sua funzione è quella "di

fotografare un momento della vita della società, che rappresenta

un'impresa in movimento". La presenza di limiti massimi di

valutazione non superabili ed il divieto di inserire in bilancio

alcune componenti patrimoniali come l'avviamento non potrebbero

portare ad affermare che il bilancio di esercizio assuma un

significato convenzionale, non identificabile con il patrimonio in

senso economico. Il giudice a quo cadrebbe in equivoco, trascurando

che il bilancio di esercizio attiene alla valutazione di un

patrimonio destinato ad essere il fulcro di una azienda viva, che

dovrà affrontare le vicende connesse alla sua presenza sul mercato.

Se considerato in tale prospettiva, cioè in relazione alla dinamica

della vita imprenditoriale, il bilancio di esercizio rappresenta

effettivamente il valore del patrimonio della società.

Si sottolinea, inoltre, che il principio del riferimento al

bilancio di esercizio è quello adottato dall'art. 2437 del codice

civile per il caso del recesso del socio e che la Corte di cassazione

(sentenza 10 settembre 1974, n. 2454) ha ritenuto manifestamente

infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata per

motivi analoghi, nei confronti dell'anzidetta disposizione. La

validità della norma sarebbe stata confermata anche dalla Corte

costituzionale nella sentenza n.115 del 1969 in materia di

nazionalizzazione delle imprese esercenti industrie elettriche.

Si conclude osservando che un criterio ritenuto non lesivo di

princìpi costituzionali nei rapporti tra privati ben può essere

utilizzato per stabilire la misura dell'indennità di espropriazione,

che, pur dovendo rappresentare un serio ristoro, non è destinata a

compensare interamente la perdita subita.

L'avv. Rosario Nicolò, per la R.A.I., in via preliminare solleva

il dubbio che la questione sia rilevante, osservando che, secondo

l'atto di citazione, la domanda principale aveva ad oggetto una serie

di pretese ragioni di invalidità del bilancio relativo all'esercizio

chiuso il 31 dicembre 1973. Se il giudice a quo si fosse dato carico

di tali questioni e, in ipotesi, fosse stata accolta la domanda

principale, con conseguente annullamento del documento in base al

quale è stato liquidato l'indennizzo, sarebbe venuta meno l'utilità

pratica e, quindi, la rilevanza della proposta questione.

Nel merito, si contesta che la situazione patrimoniale risultante

dal bilancio di esercizio non rappresenti la vera consistenza

economica della società. Si ribadisce la differenza del bilancio di

esercizio rispetto ai bilanci di liquidazione e di fusione: questi

riguardano ipotesi di cessazione dell'attività, mentre il primo

presuppone che l'attività sociale sia in corso e che neppure per un

momento essa si arresti.

Si ribadisce che tutto il sistema accolto dal codice civile per la

valutazione del valore delle azioni corrisponde a quello stabilito

dalla legge impugnata.

Si conclude, quindi, per l'inammissibilità della questione

proposta e, quanto al merito, per l'infondatezza della medesima.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nel

giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato il 24 marzo 1981.

Anche l'Avvocatura pone in evidenza la diversità esistente tra la

società considerata nel momento di cessazione dell'attività

(bilancio di liquidazione) dalla società riguardata nella fase

dinamica del perseguimento degli scopi sociali (bilancio di

esercizio). "Questa differenza dà ragione del diverso trattamento

che il codice civile riserva ai soci durante la vita della società e

al momento della sua estinzione": il diritto "a una quota

proporzionale del patrimonio, che venga a risultare dalla

liquidazione" spetta "solo in caso di liquidazione (e al momento

della liquidazione)", mentre al socio recedente o escluso le azioni

non quotate in borsa sono rimborsate in proporzione del patrimonio

sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (art. 2437 e

2529 cod. civ.).

Dovrebbe, quindi, escludersi ogni contrasto con i princìpi

costituzionali, anche in considerazione del fatto che

l'espropriazione ha colpito non già l'impresa nel suo complesso e

per ciò che ne rappresenta il risultato patrimoniale finale, bensì

talune singole participazioni azionarie per quella che ne è

l'utilizzazione economica durante la vita e l'attività della

società.

La stessa Corte costituzionale - si aggiunge - ha precisato, nella

sentenza n.5 del 1980, che per la determinazione dell'indennizzo

occorre risalire "al valore del bene in relazione alle sue

caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale

utilizzazione di esso secondo la legge".

Con memorie ritualmente depositate Rippa Guido e l'I.R.I. hanno

ulteriormente illustrato le rispettive tesi, l'I.R.I. associandosi

all'eccezione sulla rilevanza avanzata dalla R.A.I. Alla pubblica

udienza anche l'Avvocatura dello Stato ha fatto propria tale

eccezione. Considerato in diritto :

1. - Chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da un privato,

già azionista della R.A.I., per far dichiarare "non corrispondente

all'effettivo valore delle azioni" espropriate l'indennizzo

liquidatogli dall'I.R.I. e far condannare, di conseguenza, l'I.R.I. e

la R.A.I. a versargli il "maggior valore" delle azioni stesse, il

Tribunale di Roma sottopone al vaglio di questa Corte l'art. 47,

secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n.103. Pur coinvolgendo in

realtà il contenuto dell'intero comma, la questione viene esplicitata

con specifico riguardo alla "parte" di esso che commisura

l'indennizzo per il trasferimento di diritto all'I.R.I. delle

"azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di

radiodiffusione circolare, appartenenti a soggetti privati non aventi

titolo ai sensi dell'art.3" della stessa legge, al "valore risultante

dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della

legge", cioè alla data del 17 febbraio 1975: bilancio da ravvisare,

nonostante l'indeterminatezza della formula "bilancio approvato", nel

bilancio di esercizio e, quindi, nel bilancio relativo all'esercizio

chiuso il 31 dicembre 1973.

La norma censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 42,

terzo comma, della Costituzione, perché, con il rinviare

esclusivamente alle valutazioni del bilancio di esercizio,

risulterebbe "priva di ragionevole giustificazione" e condurrebbe

alla determinazione di un compenso "meramente simbolico", ben

lontano, quindi, dal rappresentare un "serio" ristoro per

l'espropriato. Infatti, le valutazioni del bilancio di esercizio -

dovendo, per un verso, prescindere da non poche "componenti

patrimoniali" e, per altro verso, non superare "limiti massimi" di

computo - sarebbero "finalizzate non già alla rilevazione della

'reale' consistenza del patrimonio sociale, ma al ben diverso scopo

di evitare la distribuzione di utili che potrebbero compromettere la

redditività dell'impresa e l'integrità del capitale sociale" e,

quindi, non sarebbero "idonee ad esprimere l'effettivo valore del

bene espropriato".

2. - Per poter affrontare il merito della questione proposta,

occorre superare l'eccezione formalmente addotta, in ordine alla

rilevanza, dalla difesa della R.A.I. nella memoria di costituzione e

successivamente fatta propria sia dalla difesa dell'I.R.I. nella

memoria per l'udienza sia dall'Avvocatura dello Stato nel corso della

discussione orale.

L'eccezione muove dalla premessa che l'attore, come "domanda

principale", avrebbe "dedotto una serie di pretese ragioni di

nullità o di annullabilità del bilancio di esercizio, per

violazione dei criteri dettati dalla legge o per varie ed inespresse

irregolarità nella indicazione di alcune poste di bilancio". Tale

questione sarebbe "logicamente preliminare" alla questione

concernente la legittimità costituzionale dell'art. 47, secondo

comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103, nel senso che, se "la

domanda principale di nullità" del bilancio, sulla cui base era

stato corrisposto l'indennizzo in contestazione, fosse risultata

meritevole di accoglimento, "sarebbero venute automaticamente meno la

rilevanza e la stessa utilità pratica della questione di

incostituzionalità". Non avendo il Tribunale "esaminato per nulla

questa domanda principale dell'attore né qualificato l'azione

proposta o la natura dei pretesi vizi del bilancio o deciso circa

l'ammissibilità della stessa azione", il giudizio sulla rilevanza

della dedotta questione di legittimità, traducendosi nella semplice

asserzione che i relativi dubbi "investono i criteri che sono stati

seguiti per la determinazione dell'indennizzo della cui congruità e

legittimità si controverte nel presente giudizio", si presenterebbe

"incompleto ed immotivato". O, meglio, "immotivato", cioè inficiato

da mancanza di motivazione, e, subordinatamente, "incompleto", cioè

inficiato da insufficienza di motivazione.

3. - In effetti, "circa la rilevanza", il giudice a quo si limita

ad osservare che i dubbi di legittimità costituzionale "investono i

criteri che sono stati seguiti per la determinazione dell'indennizzo

della cui congruità e legittimità si controverte nel presente

giudizio". Poiché, però, alla stregua della costante giurisprudenza

di questa Corte, tanto basta a smentire l'assunto di una motivazione

mancante, l'esame dell'eccezione di inammissibilità si viene a

concentrare sull'altro addebito mosso all'ordinanza di rimessione:

quello secondo cui la motivazione in ordine alla rilevanza non

sarebbe comunque sufficiente o, per essere più precisi, non sarebbe

sufficiente a dimostrare l'"attuale" incidenza della dedotta

questione di legittimità costituzionale sugli sviluppi del

procedimento a quo.

Ciò premesso, non si può non rimarcare come sia la stessa

ordinanza di rimessione a dare atto che due sono gli aspetti oggetto

di controversia in tale procedimento: "la congruità" e "la

legittimità" dell'avvenuta determinazione dell'indennizzo. Due

aspetti, dunque: l'uno relativo all'astratta idoneità dei criteri

formali indicati dall'art. 47, secondo comma, della legge 17 marzo

1975, n. 103, a consentire la determinazione di un "serio ristoro"

per l'espropriato; l'altro relativo all'esatta applicazione concreta

di questi criteri, indipendentemente dalla loro potenziale idoneità

a tradursi in un compenso adeguato. Orbene, l'eccezione difensiva

muove all'ordinanza di rimessione l'addebito di essersi soffermata

unicamente sul primo aspetto, nonostante la priorità che "la domanda

di nullità" del bilancio di esercizio formulata in via principale

dall'attore avrebbe su ogni altra questione.

4. - Dagli atti del procedimento ordinario - cui la formale

prospettazione di un'eccezione come quella di specie inevitabilmente

rimanda per poterne verificare la serietà - emerge con chiarezza

che, nel momento decisivo del deposito della comparsa conclusionale,

la difesa dell'attore ha parlato insistentemente di "azione di

nullità" e di "formulazione non corretta del bilancio", denunciando

dettagliatamente omissioni ed errori a danno dell'espropriato. Questa

Corte non può, pertanto, esimersi dal constatare che, nella parte

dedicata alla rilevanza, il giudice a quo ha completamente trascurato

un punto fondamentale ai fini non soltanto dell'eccezione difensiva,

ma anche dell'impostazione data dall'ordinanza di rimessione al

giudizio sulla rilevanza.

Una volta messo in risalto che oggetto di controversia nel

procedimento ordinario sono tanto "la congruità" quanto "la

legittimità" della determinazione dell'indennizzo corrisposto al

privato già azionista, il Tribunale, per poter sollevare una

questione di costituzionalità nei confronti della norma concernente

i criteri di determinazione dell'indennizzo, avrebbe dovuto, prima di

tutto, respingere la domanda volta a contestare la regolare

applicazione dei criteri indicati dalla legge. Nella irrisolta

persistenza di tale preliminare aspetto della controversia, la

questione di legittimità costituzionale ciononostante proposta si

presenta come meramente eventuale (v. sentenza n. 300 del 1983 ed

ordinanze n.142 del 1985, n. 595 del 1987, n. 26 del 1988). Qualora,

infatti, la domanda di nullità dovesse risultare meritevole di

accoglimento, con la conseguente necessità di un ricalcolo

dell'indennizzo e l'eventuale determinazione del suo nuovo ammontare

in termini non "simbolici", non vi sarebbe motivo di porre in

discussione la legittimità costituzionale della norma che fissa i

criteri per la determinazione dell'indennizzo stesso.

La questione, così come motivata in ordine alla rilevanza, va,

dunque, dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, secondo comma, della legge 17 aprile 1975, n. 103

(Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 3

dicembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:506 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte