Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali),

promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale di

Modena nel procedimento civile vertente tra Marchetti Marco e

l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1ª Serie

Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 20

novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto

comma, e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero

alle dipendenze di impresa italiana";

Considerato che le disposizioni impugnate sono state medio

tempore dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto identico

profilo, con sentenza 19 dicembre 1985 n. 369;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Tribunale di Modena, con ordinanza del

20 novembre 1985, in riferimento agli artt, 3, 35, comma quarto, e

38, comma secondo, Cost., degli artt. 1 e 4, d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro

gli infortuni e le malattie professionali), "in quanto non prevedono

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali a favore del lavoratore italiano operante all'estero

alle dipendenze di impresa italiana", già dichiarati

costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 369 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte