Sentenza n. 52/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
promossi con le ordinanze emesse il 26 giugno 1979 dal Pretore di
Milano, il 27 gennaio 1981 dal Pretore di Torino, il 19 febbraio 1982
dal Pretore di S. Vito al Tagliamento, il 27 settembre 1982 dal Pretore
di Brescia, il 13 gennaio 1983 dal Pretore di Bari, il 16 dicembre 1982
dal Tribunale di Cuneo, il 12 gennaio 1983 dal Tribunale di Parma e il
3 aprile 1984 dal Pretore di Vicenza, iscritte al n. 906 del registro
ordinanze 1979, al n. 201 del registro ordinanze 1981, ai nn. 274 e 847
del registro ordinanze 1982, ai nn. 410, 474 e 509 del registro
ordinanze 1983 e al n. 564 del registro ordinanze 1984, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 1980, n. 186 del
1981, n. 262 del 1982, nn. 108, 267, 288 e 308 del 1983 e n. 238 del
1984.
Visti gli atti di costituzione della soc. Cordani, della soc.
Locatelli e di Verzella Virna nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi gli avvocati Michele Fiscella per la soc. Cordani, Giovanni
Marinangeli per la soc. Locatelli, Luciano Ventura e Luciano Petronio
per Verzella Virna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con otto successive ordinanze, i Pretori di Milano (Ord. n.
906 del 1979), Torino (Ord. n. 201 del 1981), San Vito al Tagliamento
(Ord. n. 274 del 1982), e Brescia (Ord. n. 847 del 1982), i Tribunali
di Cuneo (Ord. n. 474 del 1983) e Parma (Ord. n. 509 del 1983) e i
Pretori di Bari (Ord. n. 410 del 1983) e Vicenza (Ord. n. 564 del 1984)
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
della l. 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),
che nello stabilire quali persone debbono considerarsi invalidi civili
precisa che vanno ritenuti tali "coloro che siano affetti da
minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura
non inferiore ad un terzo" escludendo dal collocamento obbligatorio gli
invalidi civili affetti da minorazioni psichiche.
La questione di legittimità è stata sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 1, 4, 35 della Costituzione nelle ordinanze dei Pretori
di Milano e di Brescia, 3,4 e 38 Cost. nelle ordinanze dei Pretori di
Torino e Vicenza e del Tribunale di Cuneo, 3, 4, 35 e 38 Cost.
nell'ordinanza dei Pretori di S. Vito al Tagliamento e di Bari, ed al
solo art. 3 nell'ordinanza del Tribunale di Parma.
2. - Tutte le ordinanze muovendo dal presupposto che la l. 2 aprile
1968, n. 482 esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi civili
affetti da minorazioni psichiche ritengono che tale esclusione potrebbe
comportare una ingiustificata violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Più specificamente, in ordine al profilo del possibile contrasto
con l'art. 3 Cost., l'ordinanza del Pretore di San Vito al Tagliamento,
dedica ampio spazio alla portata dell'art. 5 della l. n. 482 del 1968 e
sostiene che il tenore letterale della norma chiaramente esclude, dal
beneficio dell'assunzione obbligatoria, gli invalidi affetti da
minorazioni psichiche di qualsiasi natura.
Né può dubitarsi secondo il giudice a quo che - nonostante le
contrarie conclusioni sia di alcuni giudici di merito, sia delle
Autorità amministrative, avvalorate da ultimo da una circolare del 14
novembre 1980 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - il
menzionato art. 5 non venne affatto esteso ai minorati psichici dalla
l. 30 marzo 1971 n. 118 che riguarda i benefici assistenziali in essa
previsti, ma non i benefici regolati da leggi diverse, come quella
sulle assunzioni obbligatorie.
Tale interpretazione troverebbe ulteriore conferma nell'art. 8,
comma quinto, che nel delineare le competenze della Commissione
sanitaria provinciale, afferma che gli accertamenti della minorazione e
della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di
invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono
effettuati dalla Commissione stessa, anche ai fini dell'iscrizione
degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile
1968 n. 482. Verrebbe così ribadito che solo le persone affette da
minorazioni fisiche godono del diritto all'assunzione obbligatoria. La
disparità di trattamento verrebbe così a ledere il fondamentale
principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 Cost.
L'argomento interpretativo desumibile dall'art. 8, ultimo citato,
viene evidenziato anche dal Pretore di Vicenza nell'ordinanza 3 aprile
1984, nonché dal Pretore di Milano nell'ordinanza 26 giugno 1979, nel
senso che la esclusione dal collocamento obbligatorio degli invalidi
psichici sarebbe ribadita non solo dall'art. 8, comma quinto, ma anche
dall'art. 25 della stessa legge.
Nel senso che la legge 30 marzo 1971 n. 118 prevederebbe soltanto
la corresponsione di somme di danaro ai minorati psichici si esprime
anche l'ordinanza del Pretore di Torino 27 gennaio 1981.
Secondo l'ordinanza del Pretore di Milano 26 giugno 1979, la
discriminazione che l'art. 5 della l. 2 aprile 1968, n. 482 pone a
danno dei minorati psichici non può giustificarsi per la pericolosità
che costoro presenterebbero per sé, per gli altri, nonché per gli
impianti, perché a questo scopo basterebbe un'indagine caso per caso
come già previsto dall'art. 20 della legge medesima.
Analoga argomentazione viene svolta nell'ordinanza del Pretore di
Torino, 27 gennaio 1981, del Pretore di Brescia, 27 settembre 1982 e
del Tribunale di Cuneo, 16 dicembre 1982.
3. - Accanto alla dedotta violazione del precetto costituzionale
testé richiamato tutte le ordinanze, salvo quella del Tribunale di
Parma, ipotizzano una possibile violazione dell'art. 4 Cost., e questo
unitamente a una violazione degli artt. 1 e 35 (ordinanze del Pretore
di Milano e di Brescia); 38, comma terzo (ordinanze del Pretore di
Torino e del Tribunale di Cuneo); 35 e 38 (ordinanza del Pretore di San
Vito al Tagliamento); 35, comma primo e 38, comma terzo (ordinanza del
Pretore di Bari); 38 (ordinanza del Pretore di Vicenza).
In particolare, secondo il Pretore di Milano, sembrano violati gli
artt. 1, 4 e 35 Cost. nella parte in cui riconoscono a tutti i
cittadini il diritto al lavoro, mentre gli invalidi psichici affetti da
menomazione superiore ad un terzo resterebbero sprovvisti di ogni
tutela, in quanto non vige per loro il collocamento obbligatorio, non
possono beneficiare di laboratori protetti per assoluta carenza di
strutture e non possono fruire delle provvidenze previste dalla legge
n. 118 del 1971, la quale per le prestazioni economiche richiede
un'inabilità totale (art. 12) o superiore a due terzi (art. 13).
Analoghe le argomentazioni, a sostegno della dedotta violazione
degli artt. 1, 4 e 35 Cost. del Pretore di Brescia.
Secondo il Pretore di Torino la norma sul collocamento
obbligatorio, si pone in contrasto con gli artt. 4 e 38, comma terzo,
Cost. perché priva una consistente parte dei cittadini, pur aventi una
normale intelligenza e una ridotta, ma non irrisoria, capacità
lavorativa, del diritto al lavoro per il solo fatto della causa non
"fisica" dell'invalidità.
Analoghe le argomentazioni addotte in riferimento agli artt. 4 e 38
dal Tribunale di Cuneo.
Secondo il Pretore di San Vito al Tagliamento, la norma dell'art. 5
della l. n. 482 del 1968 viene a ledere il fondamentale principio del
diritto al lavoro riconosciuto dall'art. 4, commi primo e secondo della
Cost., giacché detti invalidi mai potrebbero competere con gli altri
lavoratori nel libero mercato del lavoro onde, in difetto di assunzione
obbligatoria, sarebbero esclusi totalmente dal mondo produttivo.
Situazione questa ancor più inammissibile ove si consideri che gli
artt. 23 e 25 della l. 30 marzo 1971 n. 118, rivelano un indubbio
atteggiamento promozionale verso i minorati affetti da irregolarità
psichica, tendente a favorire, con appositi corsi di addestramento e
qualificazione professionale, l'inserimento degli stessi nel mondo del
lavoro, compatibilmente con le loro capacità e in conformità alle
norme di cui agli artt. 35, comma primo e 38, comma terzo, Cost.
Tali disposizioni "vengono di fatto private della loro portata
innovativa e della loro valenza sociale, ove l'ordinamento positivo
continui a negare" agli invalidi psichici il beneficio dell'avviamento
al lavoro ope legis.
Secondo il Pretore di Bari la previsione di cui agli artt. 4, comma
primo, 35, comma primo, e 38, comma terzo, Cost. "sarebbe inoperante
nei confronti degli invalidi affetti da minorazioni psichiche, qualora
venissero esclusi dal beneficio del collocamento obbligatorio".
Infine, secondo il Pretore di Vicenza, la normativa di cui al più
volte menzionato art. 5 appare in contrasto con gli artt. 3, 4 e 38
Cost. in quanto esclude ingiustificatamente dal diritto al lavoro non
pochi soggetti che possono risultare in concreto idonei a prestare
proficuo lavoro in determinati processi produttivi, in maggior grado di
altri soggetti affetti da minorazioni fisiche.
4. - Adempiute le formalità di rito, si sono costituite - nei
giudizi promossi dal Pretore di Milano, dal Pretore di Bari e dal
Tribunale di Parma - con atti di deduzioni depositati il 2 novembre
1979, il 13 giugno 1983 e il 29 novembre 1983, la S.p.A. Antonio
Cordani, la S.p.A. Locatelli, Verzella Virna.
Secondo la S.p.A. Cordani non può sussistere la violazione
dell'art. 3 denunziata dal Pretore, in quanto una invalidità psichica,
al contrario di quella fisica, non può essere preventivamente valutata
essendo soggetta a variazioni temporali frequenti e repentine.
Legittimamente, perciò, è previsto il collocamento obbligatorio solo
per gli invalidi affetti da minorazioni fisiche, mentre per gli
invalidi affetti da minorazioni psichiche la l. 30 marzo 1971, n. 118
ha disposto la creazione di appositi laboratori protetti nei quali
l'invalido possa esplicare senza rischio attività lavorativa.
Quanto al contrasto con gli artt. 1, 4 e 35, si osserva che l'art.
1 ha un valore solo di principio ispiratore cui deve attenersi il
legislatore ordinario e lo stesso discorso vale anche per l'art. 35
Cost.
Per quanto concerne l'art. 4 Cost. il diritto al lavoro in esso
garantito si traduce nella generica possibilità di avere accesso,
concorrendone i requisiti, ai posti disponibili e nell'obbligo, pure
genericamente imposto al legislatore, di realizzare un ordinamento che
renda effettivo questo diritto, senza però escludere che al
legislatore rimanga la facoltà di regolare l'esercizio della libertà
di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di opportune
cautele a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, anche
se ciò limita per alcune categorie la possibilità di accedere a
determinati posti di lavoro. Il legislatore ordinario di fronte a due
soggetti portatori di due diverse forme invalidanti ha previsto due
discipline. In particolare per gli invalidi psichici ha previsto la
creazione di speciali laboratori protetti, in ciò attuando e
rispettando altresì l'art. 38 Cost., non considerato e valutato dal
Pretore.
Secondo la S.p.A. Locatelli non può criticarsi il legislatore che
agli effetti delle assunzioni obbligatorie distingue tra minorati
fisici e minorati psichici, giacché l'utilizzazione dell'attività
lavorativa dei secondi pone problemi che esulano dall'organizzazione
aziendale, sì che la utilizzazione stessa non può essere posta a
carico degli imprenditori. Né la disciplina contrasta con l'art. 4
Cost. perché non significa che il problema del diritto - dovere al
lavoro del minorato psichico debba considerarsi respinto: va solo
riconosciuto che la soluzione di tale speciale problema è da ricercare
in altre disposizioni di legge ovvero richiede nuove leggi.
Non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 35, comma primo,
Cost., in quanto la disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui
alla l. n. 482 del 1968, necessariamente delimitata ed ancorata a
determinati presupposti, è una delle forme di tutela del lavoro. Del
pari incongruo è il richiamo al comma terzo dell'art. 38 Cost. dal
quale semmai si evincono motivi opposti alla tesi dell'illegittimità
costituzionale.
Infatti, il diritto all'educazione e all'avviamento professionale,
sancito dal menzionato art. 38 Cost., è cosa diversa dal diritto
all'assunzione obbligatoria, disposta dalla l. n. 482 del 1968
indipendentemente da ogni qualificazione, derivante da un'apposita
preventiva educazione e da un precedente avviamento professionale.
Infine Verzella Virna chiede, in via alternativa, la dichiarazione di
illegittimità della norma in esame nei punti indicati dal Tribunale di
Parma, ovvero una pronuncia interpretativa di rigetto che porti a
ricomprendere nell'art. 5 della l. n. 482 del 1968 anche i minorati
psichici.
5. - L'Avvocatura dello Stato è intervenuta nei giudizi promossi
dal Pretore di Milano (ordinanza 26 giugno 1979); dal Pretore di Torino
(ordinanza 27 gennaio 1981); dal Pretore di San Vito al Tagliamento
(ordinanza 19 febbraio 1982); dal Pretore di Brescia (ordinanza 27
settembre 1982); dal Pretore di Bari (ordinanza 13 gennaio 1983); dal
Pretore di Vicenza (ordinanza 3 aprile 1984).
In linea generale, nelle memorie di intervento si muove dal
presupposto che così come ritenuto generalmente, in base alla
normativa vigente, non rilevino, agli effetti del collocamento
obbligatorio, gli stati invalidanti di origine esclusivamente psichica
che non siano collegati a menomazioni dell'organismo fisico
obiettivamente rilevabili.
La delimitazione operata dal legislatore nei termini dianzi
precisati non appare irragionevole, se si considera che il Consiglio
superiore di Sanità, in un parere reso in argomento il 18 marzo 1965,
prospetta le difficoltà in ordine al giudizio circa il grado di
invalidità di tipo psichico, nonché circa l'utilizzabilità sul piano
del lavoro che è estremamente diversa da una malattia psichica ad
un'altra, e persino da un soggetto ad un altro pur affetti dalla stessa
malattia.
In sostanza, come rilevato anche dal Consiglio di Stato (Sez. II,
12 maggio 1965, n. 207), le cautele disposte dalla legge n. 482 del
1968 per l'inserimento dell'invalido in una comunità organizzata di
lavoro possono risultare compromesse, in difetto della possibilità,
nei confronti degli invalidi psichici, di rilevazioni e valutazioni di
obiettività e attendibilità pari a quelle degli invalidi fisici.
Rilevato altresì che l'eventuale insorgenza di una pari situazione di
bisogno, in dipendenza di cause invalidanti di natura diversa, non
postula affatto la adozione delle stesse misure per fronteggiarle,
l'Avvocatura dello Stato afferma che la normativa in esame non è in
contrasto con i principi costituzionali relativi all'eguaglianza dei
cittadini, al diritto al lavoro ed alla tutela del lavoro. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche o connesse
questioni di legittimità costituzionale, concernenti la medesima
disposizione di legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai
fini di un'unica pronuncia.
2. - Dai giudici a quibus è stato denunciato a questa Corte l'art.
5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private) nella parte in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli
effetti delle provvidenze recate dalla legge, soltanto coloro che siano
affetti da menomazioni fisiche, esclude dall'ambito di applicazione gli
invalidi affetti da minorazioni di natura psichica.
Con tutte le ordinanze la norma viene denunciata in riferimento
all'art. 3 Cost. Sul rilevato contrasto, inciderebbe - altresì - ma
soltanto per taluno dei giudici il riferimento agli artt. 1, 4, 35,
primo comma, 38, terzo comma, Cost.
A tale ultimo riguardo va puntualizzato che l'art. 1 è
prospettato in causa quale chiave di lettura complessiva col richiamo
da esso fatto al lavoro, principio questo energicamente ribadito nel
successivo art. 4 ed enunciato ancora nell'art. 35, primo comma, ma
sotto più specifica angolazione quale criterio generale, cioè,
ispiratore di tutte le disposizioni del titolo III della Costituzione
sui rapporti economici (sentenza n. 15 del 1983); fra queste
ricomprendendosi la puntuale garanzia tutoria - art. 38, comma terzo -
nei confronti degli inabili e dei minorati, oggetto d'esame nella
fattispecie di causa.
In definitiva, il confronto della normativa (ordinaria) con i
cennati parametri costituzionali viene così offerto per un unico ed
intrecciato esame, essendo attribuito ad ogni cittadino, con l'art. 3
della Costituzione, il diritto fondamentale di realizzare lo sviluppo
della sua personalità, attuato principalmente attraverso il lavoro.
Esame, adunque, incentrato sul se - quel disposto dell'art. 5,
legge n. 482/68 - abbia, o meno, posto in posizione deteriore, sotto la
visuale organica e globale della Costituzione e lo spirito informatore
di Essa, gli affetti da minorazione psichica, rispetto ai colpiti da
invalidità fisica. Nell'affermativa, andrebbero rimossi gli ostacoli
alla parità delle situazioni tra i soggetti con minorazione di natura
psichica, vulnerati nell'esercizio dei loro garantiti diritti.
Al qual proposito, va qui subito ricordata la giurisprudenza di
questa Corte, che qui non può non ribadirsi, secondo cui non sono
costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e
limitazioni dirette a relegare su un piano di isolamento e di assurda
discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro
efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro, pieno diritto di
inserirsi nel mondo del lavoro (sentenza n. 163 del 1983).
3. - Orbene, un'attenta lettura dell'intero contesto della legge n.
482/1968 porta a considerare come già l'art. 1 della dedotta normativa
stabilisca che le disposizioni in materia (assunzioni obbligatorie) non
trovino applicazione nei confronti di coloro che "per la natura ed il
grado della loro invalidità possano riuscire di danno alla salute o
alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti"; ostacolo obiettivo all'avviamento al lavoro, questo, che
trova rispondenza nel procedimento di cui al successivo art. 20, ove si
prevede un accertamento sanitario su richiesta non solo da parte del
datore di lavoro, bensì anche nell'interesse dell'invalido.
Altra diversa normativa, poi, contenuta nella legge 30 marzo 1971,
n. 118 (di conversione del decreto legge 30 gennaio precedente, n. 5),
recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, dopo aver
ricompreso fra gli assistiti (art. 2, comma secondo) gli "irregolari
psichici", istituisce corsi di addestramento e similari provvidenze
fruibili anche da tali minorati (art. 23), Conche poi, per "speciali
categorie di invalidi", sistemi di lavoro protetto (art. 25),
demandandosi ad apposite commissioni provinciali (art. 7) le
valutazioni tecnico - sanitarie relative. Ciò anche ai fini della
iscrizione degli interessati negli elenchi degli aventi titolo al
collocamento obbligatorio di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, oggetto specifico - nel suo articolo 5 - della presente
disamina.
Quel che può considerarsi, a questo punto, nel disarmonico
intrecciarsi delle norme è che alcun soggetto, sol perché vulnerato
psichicamente, può considerarsi colpito da una sorta di presunzione
legale, a lui oggettivamente contraria, di incapacità assoluta e -
quel che vieppiù desterebbe preoccupate perplessità - di conseguente
indiscriminata pericolosità.
Tutto ciò, peraltro, non appare di per sé bastevole ne ad
ammettere senz'altro che gli irregolari in questione - concretamente
menzionati nella legge n. 118 - debbano intendersi specificamente
ricompresi, ai fini del relativo collocamento obbligatorio, nell'art. 5
della legge n. 482; né - all'incontro - che le ridette categorie
possano ex se ritenersi escluse da provvidenze diverse da quelle che
unicamente conducono ad ambiti lavorativi particolari (protetti), così
come strutturato nella legge n. 118.
4. - Il vero è, su di un piano più attentamente esegetico, che il
tenore letterale dell'art. 5 della legge n. 482 consentirebbe la
valutazione delle sole menomazioni fisiche. Il problema tuttavia, a
questo punto della proposta indagine, trascende la mera interpretazione
sintomatica della norma; con una disamina non accompagnata, cioè, da
alcun altro riferimento o sostrato, ove solo ci si induca a riflettere
o appena soffermarsi - con la scorta della scienza specifica e della
relativa letteratura - sulle intersezioni e le interconnessioni, non
sempre sceverabili, tra inabilità fisica e minorazioni d'ordine
psichico.
Sul punto, è da ricordare subito quel parere del Consiglio di
Stato in data 12 maggio 1965 che - sulla scorta di accertamenti tecnici
forniti dal Consiglio superiore di sanità - afferma l'estrema
variegabilità tra una malattia psichica e l'altra, ovvero -
addirittura - nelle manifestazioni esogene di medesima natura, ma tra
un soggetto rispetto ad altro. E si conclude ivi che, in presenza di
alterazioni psichiche connesse a minorazioni fisiche, possono - e si
riconosce, così, il delineato intreccio - valutarsi, per i fini di
assunzione obbligatoria, le minorazioni fisiche.
A fronte di tale messe, sia pur meditata, di perplessa incertezza,
è d'uopo qui ulteriormente ricordare, sempre sul piano sostantivo, ma
con differente ottica di risultanze, la determinazione del Consiglio
delle Comunità Europee, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo,
là dove, per i fini di incentivazione di tal fondo, si intendono - tra
l'altro - favorire le persone minorate, purché capaci - si afferma -
di inserirsi nel mercato del lavoro: s'incentra, in tal guisa, la
minorazione su di un versante di abilitazione obiettiva (al lavoro),
piuttosto che su elementi di inseribilità esclusivamente subiettivi.
È da osservare, peraltro, che questi ultimi, comunque, non possono non
porsi, e sempre, in rapporto - la cui incidenza resta da valutare
singulatim - di causa ad effetto circa le possibilità concrete dei
soggetti interessati.
La disamina viene ad appuntarsi, pertanto, nei limiti ovviamente
consentiti a questa Corte, (cui restano estranee, ancorché non
indifferenti, soluzioni in chiave meramente scientifica), proprio sulla
trascrivibilità, in termini d'ordine positivo, e in un senso ovvero
nell'altro, delle conoscenze d'ordine clinico e sociologico delle
minorazioni psichiche.
Orbene, va rilevato che il legislatore è stato solito adoperare
quanto alle "minorazioni di natura psichica" (così, testualmente,
l'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante - già -
provvidenze a favore degli invalidi civili), terminologie e definizioni
diverse e al certo generiche, quali quella di "irregolari psichici"
(art. 2 legge n. 118 cit.), locuzione già di per sé indistinta, come
rilevato pure dalla Corte di Cassazione; ovvero, addirittura, di
"portatori di handicaps" (legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 7,
relativo alla attività scolastica di integrazione allo studio per i
soggetti così definiti). Ed è noto, come siffatto ultimo non
indigeno termine, nei suoi valori semantici (accolti ormai
universalmente nell'idioma nostrano) prima ancora che nella
identificazione medico-legale, stia a rivelare una situazione di
svantaggio, e quindi d'inferiorità, determinata da deficienze,
congenite o acquisite, fisiche o psichiche (ovvero d'entrambe le
insorgenze), con la derivata incapacità a livello della persona e le
conseguenti implicazioni individuali, familiari, sociali.
5. - Può così porsi, nella giusta immagine, come svariate siano,
nelle loro origini, nelle loro evoluzioni, nelle conseguenti
manifestazioni, appariscenti o intersecanti sovente le connotazioni
fisiche, le caratteristiche di coloro che possono con estrema, incerta
e onnicomprensiva affermazione, essere qualificati per irregolari
psichici. Resta, comunque, nota alla letteratura scientifica moderna la
confluenza in siffatta approssimata terminologia dei minorati per forme
psichiche di origine organica o derivanti da neurolesione; degli
invalidi per forme psichiche cosiddette pure e cioè intrinsecamente
endogene; della vastissima gamma di psicosi gravi con connesse
labilità riferibili ai cosiddetti psicopatici, d'ordine caratteriale
ovvero sociale, soggetti tutti individuabili, in ogni caso, sul piano
obiettivo, per una modulazione di rapporti con i terzi assai variabile,
ai fini degli inserimenti e delle possibili correlazioni esterne.
Sul piano positivo, per esemplificazione utile su queste ultime
correlazioni, va qui ricordata - in proposito - la normazione specifica
per l'idoneità militare, essendo la milizia luogo e punto d'incontro
dell'individuo con la società, sia pure sotto l'angolazione - e forse
proprio per questo di utile riferimento - della peculiare disciplina
che ad essa si riconduce.
A tali fini accertativi si volgono, in concreto, particolarmente,
gli artt. 28 e 29 della vigente normativa (d.P.R. 28 maggio 1964, n.
496) che definiscono - per la eventuale esclusione dal servizio -
talune caratterizzazioni psicopatiche e sindromi psico-neurotiche,
previ esami anche d'ordine sociologico, in ciò migliorandosi, alla
evidente luce dei più moderni spettri d'indagine, norme già
contenute, in gran parte, ma in misura assai più generica e
approssimata, nell'art. 27 del precedente d.P.R. 7 maggio 1948, n. 603.
6. - Cosicché, la problematica in esame, indubbiamente grave,
indubbiamente pressante, nei suoi valori etico-sociali, per
l'apprestamento della corrispondente strumentazione positiva, si
colora, sulla scorta dei premessi principi costituzionali, di indubbie
esigenze di normatività sociale, le più puntuali possibili nelle
previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del recupero
in gioco.
La questione, posta in questi essenziali termini, non può, al
certo, essere risolta per via di mera, particolare interpretazione,
come mostra d'aver tentato, sia pure con lodevole intento, l'autorità
amministrativa (vedasi circolare 14 novembre 1980, n. 101 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale), nel supposto della
possibilità, in tali fattispecie, di un unico, semplice criterio
ermeneutico evolutivo della nozione di invalidità.
Ed infatti, nella estrema variegabilità delle situazioni delle
quali è occorso qui trattare, un criterio empirico univoco, di cui si
è recato or ora cenno, anziché agevolare, favorendola, la risoluzione
di tanta e intensa problematica ben facilmente indurrebbe ad un mancato
coordinamento e quindi al disordine, se non all'arbitrio, di innumere
casistica, non confortata da criteri normativi ed atta, in tal modo,
men che ad appagare nelle sue risultanze, a far lievitare il relativo
contenzioso.
Agli avvertiti effetti distorsivi del sistema, è il legislatore -
adunque - che è chiamato ad apprestare adeguati rimedi, operando
valide e meditate scelte normative, sulla base degli opportuni
rilevamenti ed apprezzamenti tecnici e, nell'ambito di soluzioni le
più confacenti e idonee ancorché diversificate, nella coerenza del
razionale esercizio di un potere che al detto legislatore, e ad esso
solo, compete, con una normazione esaustiva, intesa a rispondere alle
varie esigenze qui prospettate e - in ogni caso - ad attuare i precetti
costituzionali.
Non è dato, infatti, alla Corte operare scelte in tal senso nella
sfera, cioè, di complessi necessariamente articolati, la cui ovvia,
meditata estensione è di per sé dimostrativa della esigenza di una
serie di previsioni che soltanto il legislatore può effettuare
compiutamente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.
482, sollevata con le ordinanze in epigrafe ed in riferimento agli
artt. 1. 3, 4, 35, 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte