Corte costituzionale

Sentenza n. 523/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 523, secondo

comma, cod. pen (ratto a fine di libidine), 605 (sequestro di

persona), 542, secondo (rectius: terzo) comma, n. 2 (procedibilità

d'ufficio per reati contro la libertà sessuale), cod. pen.; promossi

con ordinanze emesse il 16 giugno 1986 dalla Corte d'appello di

Salerno nel procedimento penale a

carico di Rinaldi Pasquale ed altri, iscritta al n. 671 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 56/prima serie speciale dell'anno 1986, e l'8 luglio 1986 al

Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Polidori

Ulisse ed altro, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima

serie speciale dell'anno 1986;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio per reati contro la libertà

sessuale la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza emessa il 16

giugno 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede

un aumento di pena per il ratto a fine di libidine se il fatto è

commesso a danno di donna coniugata: e ciò per ritenuto contrasto

con gli artt. 2, 3, 27 e 29 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo l'aggravante in questione sottenderebbe

come bene protetto la potestas maritalis, in quanto la norma

proteggerebbe la donna coniugata in relazione ai doveri di fedeltà

verso il marito.

La norma stessa, inoltre, non terrebbe conto del maggiore

disvalore che dal fatto può derivare alla donna non coniugata;

risentirebbe di una concezione superata ed incostituzionale della

famiglia, e del rapporto di coniugio in particolare; darebbe

importanza ad una qualità anche quando ad essa non corrisponda alcun

contenuto sostanziale; trascurerebbe i rapporti di fatto e

consentirebbe, infine, che il dovere di fedeltà sia attentato oltre

che dalla moglie anche dal terzo, senza dare rilievo alla

consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata

del soggetto passivo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri nella

causa n. 671/86 per chiedere che la Corte dichiari la questione non

fondata, ovvero inammissibile perché argomentata su fatti estranei

al caso di specie, o coinvolgenti scelte discrezionali di esclusiva

competenza del legislatore.

Nega, comunque, l'Avvocatura che la ratio dell'aggravamento sia

quella indicata dall'ordinanza, essendo invece da ravvisare

nell'intento del legislatore di dare rilievo al maggior danno inferto

dal fatto ai diritti della famiglia, e particolarmente all'unità

familiare tutelata dal secondo comma dell'art. 29 Cost.

3. - Con ordinanza emessa l'8 luglio 1986 il Tribunale di Milano

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 523,

605, 542, secondo (rectius terzo) comma, n. 2 del codice penale, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che il

complesso di tali articoli determinerebbe una disparità di

trattamento fra il caso in cui la persona offesa dal delitto di

violenza carnale, con apprezzabile ed autonoma restrizione della

libertà personale, sia un uomo maggiorenne e il caso in cui la

persona offesa dagli stessi fatti sia una donna o un minore.

Secondo il Tribunale, la disparità sarebbe integrata dalla pena

più tenue comminata per l'ipotesi di ratto a fine di libidine (art.

523 cod. pen.), dove soggetti passivi possono essere soltanto un

minore o una donna maggiorenne, rispetto a quella prevista per il

sequestro di persona, e dalla situazione di procedibilità, che nel

primo caso è subordinata alla querela dell'offeso. Disparità che,

in tale ipotesi, s'aggrava quando venga compiuto anche il reato che

è nella finalità del ratto, il quale reato - fine pure resta non

perseguibile se non è sporta querela: mentre, nell'ipotesi dell'uomo

soggetto passivo, la perseguibilità ex officio del delitto di

sequestro di persona e la sua stretta connessione con quello sessuale

successivamente commesso, attiva la procedibilità per quest'ultimo

anche se la querela non viene sporta (art. 542, terzo comma, n. 2

cod. pen.).

La rilevanza è, secondo il collegio rimettente, nello stesso

fatto oggetto del giudizio penale, dovendosi giudicare due agenti di

polizia che avevano usato o tentato violenza carnale su di un

maggiorenne.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Milano ha natura

diversa da quella formulata dalla Corte di appello di Salerno;

tuttavia, poiché le impugnazioni delle due magistrature hanno in

comune la norma di cui all'art. 523 cod. pen., gli incidenti possono

essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata dalla Corte d'appello di Salerno è

infondata.

Non è esatto, invero, che l'aggravante di cui al secondo comma

dell'art. 523 cod. pen. sottenderebbe come bene protetto,

relativamente al ratto di donna coniugata, la potestas maritalis, in

quanto proteggerebbe il dovere di fedeltà nei confronti del marito.

Nei lavori preparatori non esiste alcun accenno a siffatto bene

giuridico, né è possibile desumere la relativa tutela dal sistema

legislativo, visto che la fattispecie è inserita nel capo

concernente i delitti contro la libertà sessuale. Anche a fare

riferimento ad una plurioffensività impropria, che spesso ricorre

nel codice, è semmai all'istituto della famiglia nel suo complesso

che può essere data considerazione, non certo a un "dovere di

fedeltà nei confronti del marito". Il concetto di "infedeltà",

infatti, nell'ambito matrimoniale, postula una volontaria violazione

dei doveri assunti dai coniugi all'atto del matrimonio e non è certo

riferibile ad ipotesi di costrizione della volontà.

Peraltro, anche la turbatio sanguinis, che potrebbe venire in

considerazione, va riferita all'istituto della filiazione legittima

oltre che all'interesse del marito. In realtà, in una lettura

attuale e adeguata ai principi costituzionali, l'aggravante in parola

non viola l'art. 3 Cost. perché il trattamento diverso trova

fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione.

D'altro canto, essa non è nemmeno in contrasto con gli artt. 2 e

29, ché, anzi, ritrova in questi la sua più pregnante

giustificazione.

Non può essere dubbio infatti che il ratto a fine di libidine di

donna coniugata, nell'ambito di quella plurioffensività impropria di

cui sopra si diceva, attenta anche, sotto altro profilo, alla

famiglia e alla sua unità, oltre alla libertà sessuale della donna

rapita. Tant'è vero che una particolare attenuante è dalla legge

concessa per il colpevole che, prima della condanna, e senza aver

commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la

restituisce spontaneamente in libertà, "riconducendola alla casa

donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un

altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa" (art. 525

cod.pen.). Dove è evidente come la norma concerna pure l'interesse

proprio della famiglia.

Quanto, poi, alla censura secondo cui non si darebbe alcun rilievo

alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna

coniugata del soggetto passivo, va rilevato che non si tratta di

singolarità propria del secondo comma dell'art. 523 cod. pen.

L'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilità obiettiva

dipende dalla disposizione generale di cui all'art. 59, primo comma,

cod. pen., peraltro in relazione al principio di cui al terzo comma

dell'art. 42 cod. pen.: norme che non sono state impugnate. Né,

d'altra parte, si deduce nell'ordinanza che, nella specie, l'agente

ignorasse lo stato di donna coniugata della rapita.

3. - La questione sollevata dal Tribunale di Milano, con cui in

effetti si contesta la vigente regolamentazione normativa del

sequestro di persona e se ne pretenderebbe una modificazione, è

inammissibile.

La disciplina che il legislatore ha dato al sequestro di persona

non ha nulla d'irrazionale, in quanto si tratta di una scelta di

politica criminale che il medesimo ha effettuato avvalendosi di

poteri discrezionali non censurabili in questa sede.

D'altra parte va rilevato che, mentre non regge chiaramente, per

l'evidente eterogeneità delle situazioni, la dedotta analogia col

ratto di donna o di minore a fine di libidine, anche il petitum in

sé considerato dimostra l'impossibilità di decidere la questione

nel merito, pretendendosi dall'ordinanza di rimessione che la Corte

dichiari punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona

e diminuisca le pene fissate dal codice: il che esula chiaramente

dalle funzioni della Corte stessa, trattandosi di materia riservata

al potere legislativo, sicché la questione, anche sotto tale angolo

visuale, risulta inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., sollevata

dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza 16 giugno 1986 (n.

671/86 reg.ord.), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 523, 605 e 542 cod. pen., sollevata dal

Tribunale di Milano con ordinanza 8 luglio 1986 (n. 713/86 reg.

ord.), in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:523 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte