Sentenza n. 524/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 121/1981
citata
- art. 3legge 121/1981
- art. 35legge 121/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X,
della legge 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da Rocco Gaetano ed altri contro il Ministero dell'Interno
ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione di Rocco Gaetano ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Cristiano Romano per Rocco Gaetano ed altri e
l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un
concorso per l'inquadramento nel ruolo degl'ispettori della Polizia
di Stato dei marescialli di seconda e terza classe, il T.A.R. per il
Lazio, con ordinanza 7 novembre 1984, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97
Cost., dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121, con la
quale si è provveduto alla riforma dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da
tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per
i marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli,
contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97
Cost.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva in proposito che la
qualifica di maresciallo carica speciale fu istituita con la l. 3
novembre 1963, n. 1543, la quale previde (artt. 8 e 9) che la nomina
a maresciallo carica speciale fosse attribuita, previo esito
favorevole di un esame di idoneità, ai marescialli di prima classe
che - oltre ad altri requisiti - avessero conseguito la classifica di
ottimo nell'ultimo quadriennio.
Fu previsto che essi fossero impiegati quali comandanti di
sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le
scuole di polizia e con altri compiti di particolare rilievo, senza
peraltro che mutasse la loro posizione nel ruolo dei marescialli di
prima classe.
A questa stregua non sussisterebbero motivi idonei a giustificare
la disciplina di favore riservata, nell'inquadramento nel ruolo
degl'ispettori, ai marescialli carica speciale rispetto agli altri
marescialli.
Potrebbero verificarsi, anzi, ipotesi di manifesta illogicità e
ingiustizia, come nel caso in cui un maresciallo di 1a classe scelto
che non superi o non abbia partecipato al concorso per titoli di
servizio e colloquio, venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti,
mentre un parigrado carica speciale, che seguiva il primo e che
ugualmente non abbia superato il concorso per soli titoli di servizio
o non vi abbia partecipato, viene ad essere inquadrato nel ruolo
degli ispettori con qualifica immediatamente precedente a quella
apicale.
Ne deriverebbe un contrasto della norma impugnata con gli artt. 3,
35, 36 e 97 Cost., poiché il legislatore, mentre avrebbe valutato
appieno l'attività pregressa e l'esperienza maturata dai marescialli
carica speciale, disponendone l'inquadramento nel ruolo degli
ispettori e facendo discendere dal superamento o meno del concorso
per titoli di servizio solo la possibilità di essere collocati nella
qualifica apicale o in quella immediatamente precedente, altrettanto
non avrebbe fatto per gli altri marescialli che, qualunque sia
l'esperienza maturata, i meriti acquisiti e la carriera svolta,
possono essere inquadrati nel ruolo degli ispettori solo se superano
il concorso per titoli di servizio e colloquio.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
Nell'atto di costituzione si deduce che la qualifica di
maresciallo "carica speciale" fu istituita al fine di selezionare
personale di elevata preparazione professionale, al quale affidare
funzioni di speciale rilievo. L'accertamento di tali requisiti non fu
rimesso a scelte arbitrarie, ma (art. 8 l. 1543 del 1963) ad uno
specifico esame di idoneità, al quale furono ammessi i marescialli
di prima classe che avessero conseguito la qualifica di ottimo
nell'ultimo quadriennio. Pertanto, il particolare trattamento
riservato, in sede d'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, ai
marescialli carica speciale rispetto agli altri marescialli, sarebbe
pienamente giustificato.
3. - Si sono costituite pure le parti private chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
Con memoria le stesse parti hanno riaffermato la inesistenza di
una posizione di priorità dei marescialli "carica speciale"
nell'ordinamento previgente. Tale "carica" non comportava nuova ed
autonoma qualifica, non modificava la posizione di ruolo, non
determinava l'inquadramento in un ruolo autonomo; né conferiva,
infine, mansioni di maggior rilievo rispetto a quelle dei marescialli
di prima classe. Mancherebbe quindi ogni ragione di preferenza
nell'inquadramento della categoria "carica speciale", che il nuovo
ordinamento favorisce due volte, non sottoponendo tali sottufficiali
a concorso e, nel caso che vi partecipino e lo superino, attribuendo
ad essi il grado più elevato del nuovo ruolo. Gli altri marescialli,
in caso di mancato superamento del concorso, possono invece accedere
soltanto al ruolo dei sovraintendenti. Donde la violazione degli
artt. 3 e 97 Cost. e dei princìpi informatori della l. n. 312 del
1980 e della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983).
Anche se questa legge non si applichi direttamente alla polizia di
Stato, sarebbe, infatti, da rispettare il principio di
"omogeneizzazione" da essa sancito.
Nessun rilievo al riguardo potrebbe, invece, esplicare la l. n.
668 del 1986. Considerato in diritto
4. - Nell'impugnativa innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio in data 30 luglio 1983, i marescialli ricorrenti
chiedevano l'annullamento del decreto ministeriale 27 maggio 1983, n.
5201, con il quale era stato indetto il concorso per titoli di
servizio e colloquio per l'inquadramento dei marescialli di 2° e 3°
classe nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia
di Stato. Essi postulavano inoltre per l'annullamento degli atti
presupposti e di tutti gli atti che disciplinano od attuano
l'inquadramento dei marescialli di p.s. nei ruoli della polizia di
Stato. In proposito l'art. 36 della l. 1° aprile 1981, n. 121, al
punto X, ha stabilito che:
a) sono inquadrati nella qualifica apicale del ruolo, secondo
l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale che abbiano
superato un concorso per titoli di servizio ed i marescialli di prima
classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso
interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura di una
determinata aliquota;
b) sono inquadrati nella Terza qualifica i marescialli carica
speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano
partecipato, nonché i marescialli di prima classe scelti e di prima
classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato
collocazione nella qualifica apicale per mancanza di posti
disponibili;
c) sono inquadrati nella seconda e nella prima qualifica i
marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al
suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella
terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;
d) sono infine inquadrati nella terza, nella seconda o nella
prima qualifica in relazione alla disponibilità di posti risultante
dall'inquadramento in tal modo effettuato, i marescialli di seconda e
terza classe che abbiano superato un apposito concorso interno per
titoli di servizio e colloquio.
Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da
tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per
marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli,
contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97
Cost. e tale trattamento danneggerebbe tutte le altre categorie di
marescialli.
5. - Osserva la Corte che la qualifica "carica speciale" fu
istituita per i marescialli di 1ª classe con legge 3 novembre 1963,
n. 1543, al fine di individuare personale di particolare preparazione
professionale, da adibire all'espletamento di qualificate funzioni.
In base all'art. 7, ultimo comma, della citata legge, infatti,
tali marescialli sono impiegati come comandanti di sottosezione di
polizia stradale, di plotone presso le scuole di polizia, di capi
scrivani presso l'ispettorato del Corpo, ora soppresso, presso le
circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di
raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale, o
sono destinati ad altri incarichi di notevole rilievo.
Il conseguimento della qualifica "carica speciale" era, poi,
condizionato all'esito favorevole di un particolare esame di
idoneità (art. 8, primo comma) in materie professionali (art.9), cui
erano ammessi i marescialli di prima classe che, oltre al possesso di
altri requisiti, avessero conseguito la classifica di ottimo
nell'ultimo quadriennio (art. 9, secondo comma).
In difformità di quanto afferma la ordinanza di rimessione, il
legislatore, nello stabilire i criteri di inquadramento dei
marescialli nel nuovo ruolo degli ispettori, ha ben operato, tenendo
conto della posizione differenziata dei marescialli carica speciale,
connessa alla anzidetta selezione e al disimpegno delle sopraccennate
speciali mansioni.
Né poteva esplicare efficacia ostativa a siffatto inquadramento
il rilievo, contenuto nell'ordinanza, circa la posizione di ruolo di
tali marescialli.
È esatta l'affermazione secondo cui la "carica" non dava luogo a
scavalcamento nel ruolo, nei confronti dei marescialli di prima
classe. Questa circostanza non è, peraltro, elemento idoneo per
escludere la esistenza di una qualificazione particolare della
predetta categoria dei marescialli e la rilevanza delle speciali
attribuzioni da essi svolte.
Nemmeno ha pregio l'osservazione, sulla quale si è
particolarmente insistito, concernente l'impiego dei marescialli
carica speciale a funzioni diverse da quelle di polizia attiva e, in
particolare, giudiziaria. Tale affermazione è contraddetta dal
comando ad essi conferibile presso sottosezioni di polizia stradale;
superabile, comunque, ove si tenga presente che le funzioni ispettive
non hanno riferimento soltanto all'esercizio di attività di polizia
delle due specie, ora indicate; ma attengono al complesso di tutte le
attività espletate, alle quali attendono, tra gli altri, i
marescialli carica speciale. Lo si desume con chiarezza dall'art. 26
del d.P.R. n. 335 del 1982, che attribuisce al personale del ruolo
degli ispettori sia la qualifica di agente di pubblica sicurezza che
quella di ufficiale di polizia giudiziaria (primo comma). Compito
proprio della figura dei vice ispettori e degli ispettori è quello
di svolgere funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria,
con particolare riguardo all'attività investigativa (terzo comma);
mentre agli ispettori principali e a quelli superiori sono, in
aggiunta, attribuiti compiti di indirizzo e di coordinamento di più
unità operative di carattere investigativo (quarto comma). Funzioni
quest'ultime alle quali i marescialli carica speciale appaiono
particolarmente legittimati dalla pregressa applicazione ad uffici
aventi attribuzioni multiple (ispettorato di zona, comandi di
raggruppamento, comandi di compartimenti di polizia stradale, ecc.).
Né può invocarsi, infine, il criterio dell'"omogeneizzazione",
che la difesa dei ricorrenti desume dall'art. 4 della legge quadro
sul pubblico impiego (n. 93 del 1983), considerato il particolare
ambito di applicabilità di questa legge, che non è direttamente
operante nei riguardi dei dipendenti della polizia di Stato. Inoltre
il criterio di omogeneità, anche a voler concedere che concreti un
principio di carattere generale in materia di pubblico impiego, non
ha, di per sé, rilevanza costituzionale.
6. - Le osservazioni innanzi svolte danno piena giustificazione
del criterio segui'to dal legislatore nel collocare nel nuovo sistema
i marescialli carica speciale, ritenendoli idonei al disimpegno,
nelle qualifiche apicali, delle funzioni assegnate agli ispettori,
previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio.
Ed è del tutto razionale l'inquadramento degli altri marescialli
fra gli ispettori, solo previa verifica dell'attitudine all'esercizio
delle corrispondenti funzioni, mediante la partecipazione ad un
particolare concorso per titoli di servizio e colloquio, con
l'inserimento nel ruolo dei sovrintendenti di coloro che non lo
abbiano superato o non vi abbiano partecipato (art. 36 l. n. 121 del
1981, art. 10, nono comma e art. 13, quinto comma, del d.P.R. n. 336
del 1982). Quei marescialli avevano espletato in passato funzioni
minori e diverse da quelle alle quali li avrebbe legittimati la nuova
qualifica di ispettori; era opportuno, quindi, valutarne la idoneità
attraverso una particolare prova qualificativa.
In base alle suesposte considerazioni e alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, non sussiste la violazione dell'art.
3 e dell'art. 97 Cost., né quella dei princìpi costituzionali in
materia di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.).
Si è riconosciuta, infatti, ampia discrezionalità al legislatore
(nella specie, regionale) (sentenza 22 aprile 1986, n. 99) in materia
di inquadramento del personale già di ruolo e nella scelta dei
sistemi e delle procedure per la progressione di carriera - alla
quale è sicuramente riconducibile la fattispecie ora in esame - ai
fini di valutare congruamente e razionalmente le attività pregresse
del dipendente, allo scopo di trarne utili elementi nel giudizio
circa l'attitudine a svolgere funzioni superiori (sent. 29 marzo
1983, n. 81).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121 ("Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), in
riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo e 97, comma primo della
Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 338, R.O. 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte