Sentenza n. 531/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo
comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera
nazionale od altro emblema dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1998 dal tribunale militare di La Spezia,
iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale, nel quale l'imputato dei
reati di insubordinazione con ingiuria e di vilipendio alla bandiera
(quest'ultimo contestato perché, soldato in servizio, in una
pubblica via ad ora notturna, rivolgendosi a tre carabinieri
"vilipendeva la bandiera italiana, dicendo "la bandiera italiana mi
fa schifo ) aveva chiesto l'applicazione di una pena "patteggiata"
calcolata partendo dalla pena base del secondo reato, il tribunale
militare di La Spezia, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998,
pervenuta a questa Corte il 22 febbraio 1999, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare
di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello
Stato), "nella parte in cui prevede la pena della reclusione nella
misura da tre a sette anni".
Il giudice a quo muovendo dalla constatazione che il vilipendio
alla bandiera è punito in modo assai diverso dall'art. 83 cod.
pen. mil. pace (reclusione militare da tre a sette anni) rispetto
all'art. 292 cod. pen. (reclusione da uno a tre anni), osserva che la
norma incriminatrice denunciata, come altre relative ai "reati di
tradimento" (libro secondo, titolo I, capo I, del cod. pen. mil.
pace), corrispondenti ai delitti contro la personalità dello Stato
previsti dal codice penale comune, si qualifica, rispetto all'omologo
reato punito dall'art. 292 cod. pen., esclusivamente per la
condizione di militare del soggetto attivo del reato. Secondo il
remittente, il dovere di fedeltà sarebbe più intenso per chi
appartiene alle forze armate, ma sussisterebbe per tutti i cittadini,
onde la maggiore gravità dell'offesa derivante dalla particolare
posizione soggettiva del militare potrebbe bensì comportare pene
più gravi, ma solo nei limiti di un trattamento "ragionevolmente
più afflittivo".
L'ordinanza osserva, inoltre, che il legislatore non ha adottato
un criterio unitario nel determinare gli incrementi di pena per
questi reati militari, rispetto ai corrispondenti reati comuni, ma ha
fissato a volte aumenti di pena assai inferiori a quelli disposti per
il vilipendio alla bandiera, altre volte aumenti anche più
consistenti. Non sarebbe ragionevole, secondo il remittente, un
criterio che, nell'incrementare la pena, si discosti da canoni di
tendenziale uniformità: l'irrazionale eterogeneità degli aumenti di
pena rispetto alla normativa comune rafforzerebbe i dubbi di
legittimità costituzionale della norma denunciata.
Si pone poi a confronto il rispettivo trattamento sanzionatorio
del vilipendio alla nazione e del vilipendio alla bandiera nei codici
militare (artt. 82 e 83) e comune (artt. 291 e 292), osservandosi
che, mentre nel codice comune i due reati sono puniti con la stessa
pena, nel codice militare invece la pena è più grave per il
vilipendio alla bandiera, alterandosi così il rapporto di gravità
fra i due reati, mentre la qualità militare del soggetto agente,
unico elemento differenziale dei reati militari rispetto a quelli
comuni, dovrebbe influire in modo uniforme sull'aumento di pena.
L'attenuante prevista dall'art. 102 cod. pen. mil. pace per i
fatti di lieve entità mitigherebbe bensì il rigore della pena
edittale, ma non attenuerebbe i dubbi di legittimità costituzionale,
essendo essa applicabile anche agli altri reati di tradimento, e
trovando corrispondenza nell'attenuante di cui all'art. 311 del
codice penale.
In definitiva, secondo il giudice a quo la previsione di pena di
cui all'art. 83 cod. pen. mil. pace darebbe luogo ad una violazione
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, in relazione sia al raffronto con l'art. 292 cod.
pen., sia alla comparazione tra i reati militari di tradimento,
soggettivamente qualificati, e gli omologhi reati comuni nel loro
insieme, sia al confronto tra le pene stabilite dai codici militare e
comune per i reati di vilipendio alla bandiera e di vilipendio alla
nazione. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe l'art. 83, primo comma, del
codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od
altro emblema dello Stato), nella parte in cui prevede la pena della
reclusione militare da tre a sette anni.
Tale previsione sanzionatoria sarebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, perché
comporterebbe un aumento di pena eccessivo rispetto a quella
comminata per lo stesso reato dall'art. 292 del codice penale comune;
perché si discosterebbe da criteri di tendenziale uniformità nella
determinazione degli incrementi di pena per i reati militari di
tradimento rispetto ai corrispondenti reati previsti dal codice
penale; e perché, infine, comportando per il reato di vilipendio
alla bandiera una pena più elevata di quella stabilita dallo stesso
codice penale militare (art. 82) per il vilipendio alla nazione
italiana, altererebbe il rapporto di corrispondente gravità fra i
due reati, risultante dagli artt. 291 e 292 del codice penale, che
prevedono la medesima pena.
2. - La questione, nei termini in cui è proposta, non è
fondata.
Il reato di vilipendio alla bandiera, già previsto dal codice
penale del 1889 solo sotto forma di offesa "materiale" (art. 115:
"Chiunque, per fare atto di disprezzo, toglie, distrugge o sfregia in
luogo pubblico o aperto al pubblico la bandiera o altro emblema dello
Stato ..."), e punito con una pena assai inferiore all'attuale (da
tre a venti mesi di reclusione), fu trasformato in "vilipendio",
punito in ogni forma, materiale o verbale, con la pena della
reclusione da uno a tre anni, dal legislatore del codice penale del
1930, nel clima ideologico, proprio dell'epoca, di tutela dello Stato
come entità "ideale"; è rimasto infine in vita nel contesto della
legislazione dello Stato democratico fondato sulla Costituzione
repubblicana, senza che il legislatore abbia finora posto mano a
sostanziali riforme della materia.
Nel codice penale per l'esercito e in quello marittimo, approvati
rispettivamente con il r.d. 28 novembre 1869, n. 5378, e con la legge
28 novembre 1869, n. 5366, tale reato non era contemplato. Esso è
stato invece previsto nel vigente codice penale militare di pace, e
configurato, dal punto di vista oggettivo, in modo identico rispetto
al codice comune: solo, la pena prevista è considerevolmente più
severa (da tre a sette anni di reclusione militare: pena
ulteriormente aumentata quando si applica il codice penale militare
di guerra, ai sensi dell'art. 47 di tale codice).
Il bene protetto dalla norma incriminatrice è, in questo caso,
la dignità del simbolo dello Stato, come espressione della dignità
dello Stato medesimo nell'unità delle istituzioni che la
collettività nazionale si è data: simbolo che, nell'ambito delle
istituzioni e delle attività militari, è esposto e utilizzato con
particolare solennità e frequenza, ed è oggetto di speciale
attenzione e rispetto: nella normativa disciplinare delle forze
armate, infatti, è espressamente previsto che alla bandiera siano
"tributati i massimi onori" (art. 7, comma 3, del d.P.R. 18 luglio
1986, n. 545).
Come per tutti i reati di questa natura, si pongono delicati
problemi di confine con l'area della libertà di espressione, come
dimostra anche la giurisprudenza costituzionale di altri paesi. Nel
nostro ordinamento, è da richiamare la giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale l'incriminazione per vilipendio (in quel
caso, della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle
Forze armate: art. 290 cod. pen.) non si estende alle espressioni di
critica, anche aspra, potendosi applicare solo a manifestazioni
offensive che neghino ogni valore ed ogni rispetto ("tenere a vile")
all'entità oggetto di protezione, in modo idoneo ad indurre i
destinatari della manifestazione "al disprezzo delle istituzioni o
addirittura ad ingiustificate disobbedienze" (sentenza n. 20 del
1974; cfr. anche sentenza n. 199 del 1972). Così che non può certo
ritenersi ricadere nell'ambito delle fattispecie incriminatrici di
vilipendio qualsiasi espressione di personale dissenso, di avversione
o di disdegno, priva di concreta idoneità offensiva, spettando al
giudice di "impedire, con un prudente apprezzamento della lesività
in concreto, una arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei
fatti da ricondurre al modello legale" (sentenza n. 263 del 2000).
3. - Nella specie, peraltro, il remittente, senza porsi il
problema della sfera di applicabilità della incriminazione e della
riconducibilità ad essa della condotta contestata all'imputato,
solleva una questione riguardante esclusivamente l'entità della
sanzione prevista. Ma il giudice a quo non pone nemmeno in dubbio la
legittimità costituzionale di un trattamento penale più severo di
tale reato quando esso sia commesso da militare in servizio, soggetto
al codice penale militare di pace, rispetto al medesimo reato
commesso da civili, soggetti al codice penale comune; afferma anzi
esplicitamente che tale differenza di trattamento si giustifica in
relazione alla maggiore intensità che il dovere di fedeltà
rivestirebbe nei riguardi dei militari.
Egli si limita, evocando come unico parametro l'art. 3 della
Costituzione, a contestare l'eccessiva gravosità del trattamento
sanzionatorio del vilipendio alla bandiera nel codice militare,
raffrontato con quello previsto da altre norme.
4. - I tertia comparationis indicati dal remittente, peraltro,
non fanno capo ad altre figure di reato, previste dallo stesso codice
militare, che egli dimostri essere di pari gravità e offensività, e
al relativo trattamento sanzionatorio con il quale quello denunciato
possa utilmente confrontarsi; e sono anzi tra di loro eterogenei e
perfino in parte contraddittori.
In primo luogo, infatti, si lamenta l'eccessivo divario rispetto
alla sanzione prevista dal codice penale comune per il medesimo
reato: ma, avendo lo stesso remittente premesso di ritenere
giustificato un trattamento più severo nei confronti dei militari,
la censura si riduce ad un profilo quantitativo, difficilmente
traducibile in dimostrazione di assoluta irragionevolezza del divario
medesimo. Senza dire che il giudice a quo, nell'indicare come termine
di raffronto la pena prevista dall'art. 292 cod. pen., trascura di
osservare che essa, in forza della circostanza aggravante di cui
all'art. 292-bis introdotta dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956,
n. 167, è aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da un
militare in congedo: onde l'eventuale annullamento dell'art. 83 cod.
pen. mil. di pace, che desse luogo alla applicazione ai militari in
servizio dell'art. 292 cod. pen. comune, produrrebbe un nuovo
paradossale squilibrio, risultando il vilipendio alla bandiera punito
più gravemente per i militari in congedo (art. 292-bis) che per i
militari in servizio a meno di assimilare questi ultimi in sede
interpretativa (ma arbitrariamente) ai primi.
In secondo luogo, si invoca l'eterogeneità delle scelte del
codice militare nel determinare il quantum di aggravamento delle pene
rispetto a quelle previste dal codice comune per i reati
corrispondenti, e si osserva come, accanto a livelli meno elevati di
aggravamento in taluni casi, in altri siano previsti livelli di
aggravamento anche maggiori di quelli che valgono nell'ipotesi del
vilipendio alla bandiera (è il caso dell'offesa all'onore e al
prestigio del Presidente della Repubblica, punito rispettivamente
dall'art. 79 del codice penale militare di pace con la reclusione
militare da cinque a quindici anni, e dall'art. 278 del codice penale
comune con la reclusione da uno a cinque anni). Ma proprio
l'eterogeneità degli elementi di raffronto impedisce di considerare
idonei tali tertia comparationis.
In terzo luogo, si mette a confronto la pena comminata per il
vilipendio alla bandiera con quella comminata per il vilipendio alla
nazione, ma non già per sostenere che, nell'ambito del codice
militare, questi debbano essere considerati reati di pari gravità
(il remittente non si pone nemmeno il problema del significato di
questa seconda figura di reato, che si direbbe posta a tutela di un
valore solo "spirituale", non altrettanto facilmente riferibile allo
Stato com'è invece la bandiera), bensì, ancora una volta, per
lamentare la diversità delle scelte fatte in materia,
rispettivamente, dal codice penale comune e da quello militare, senza
argomentare circa l'esistenza di eventuali giustificazioni di tale
diversità.
Onde, in definitiva, la censura mossa alla norma impugnata si
riduce ad una critica, di significato essenzialmente
politico-legislativo, all'eccessiva severità sanzionatoria del
codice militare.
Ma è appunto al legislatore che incombe il dovere di ripensare e
ridimensionare il sistema dei reati e delle pene recato da tale
codice, avendo naturalmente riguardo, anzitutto, ai principi
costituzionali. Interventi demolitori o "manipolativi" di questa
Corte possono configurarsi solo in presenza di accertate violazioni
dei precetti costituzionali in materia di reati e di pene, nella
specie non dedotte, o di manifesta irragionevolezza delle previsioni
sanzionatorie, di cui, nella specie, non è dimostrata in modo
convincente la sussistenza.
Resta fermo comunque il dovere dei giudicanti di verificare, in
sede applicativa, la riconducibilità della condotta al modello
legale e la sua concreta offensività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, primo comma, del codice penale militare di pace
(Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte