Sentenza n. 54/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 467, 468 e
577 del Cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1959 dal
Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Dellepiane
Giuseppe, Maria e Anna e Dellepiane Aldo, con l'intervento di Morando
Giulia ed altri, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31
ottobre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Annibale Mauceri e Francesco Santoro Passarelli,
per Dellepiane Aldo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Elio
Vitucci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il giorno 8 giugno moriva in Genova, senza testamento e senza
lasciare coniuge o discendenti legittimi, il sig. Leo Dellepiane.
Sul suo patrimonio pretendevano d'avere diritti di successione,
l'uno ad esclusione degli altri e viceversa, da una parte il sig. Aldo
Dellepiane, figlio naturale d'un fratello premorto, e, dall'altra, i
sigg. Giuseppe, Maria e Anna Dellepiane, parenti legittimi in quarto
grado (cugini primi) dell'ereditando.
Questi ultimi, il 22 luglio 1958, portavano la controversia dinanzi
al Tribunale di Genova. Intervenivano nel giudizio i sigg. Giulia,
Giuseppe e Leonina Morando ed altre otto persone dicendosi anch'essi
parenti in quarto grado del de cuius.
Tanto gli intervenuti quanto gli attori facevano osservare come
Aldo Dellepiane non potesse succedere né direttamente né
indirettamente al fratello del suo genitore naturale: non direttamente
perché l'art. 577 Cod. civ. ammette soltanto in via d'eccezione (e
purché non vi siano parenti entro il terzo grado) la successione ab
intestato del figlio naturale d'un figlio del de cuius, con la
conseguenza che ne è escluso il figlio naturale d'un fratello; non
indirettamente perché, a norma degli artt. 467 e 468 Cod. civ., solo i
discendenti legittimi del figlio e del fratello dell'ereditando
succedono per rappresentazione del loro padre naturale che non possa o
non voglia accettare.
Il convenuto, Aldo Dellepiane, cioè il figlio naturale dell'unico
fratello (premorto) del de cuius, si difendeva, fra l'altro, promovendo
questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 467, 468 e
577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma, della
Costituzione. Dopo di che il Tribunale di Genova riteneva non
manifestamente infondata la questione e rimetteva gli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza di rimessione, pronunciata il 10 luglio 1959, è stata
notificata il 12 settembre 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 31 ottobre 1959, n. 264.
Aldo Dellepiane si è costituito nel giudizio dinanzi a questa
Corte con deduzioni depositate il 18 novembre 1959 e ha presentato,
poi, una memoria il 9 giugno 1960. Giuseppe e Leonina Morando si
costituivano con deduzioni presentate il 26 settembre 1959. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva, per mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni e con una memoria
depositate il 20 ottobre 1959 e il 9 giugno 1960.
2. - Secondo l'ordinanza di rimessione ci sarebbe contrasto tra gli
artt. 467, 468 e 577, che precludono ai figli naturali l'accesso alla
successione legittima dei parenti dei loro genitori anche se rimasti
celibi o nubili, e l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, secondo
cui la legge "assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima": ciò tanto più in quanto dalle parole di chi ha
proposto la norma risulterebbe che la compatibilità dei diritti dei
figli illegittimi con quelli dei membri della famiglia legittima è
subordinata al dato di fatto dell'esistenza della famiglia legittima.
3. - La difesa di Aldo Dellepiane, nelle sue deduzioni, premette
che per famiglia legittima, a norma dell'art. 30, terzo comma, della
Costituzione, si intende solo quella derivante da matrimonio del
genitore del figlio naturale; aggiunge che, perciò, se il genitore non
ha mai contratto matrimonio, cioè se manca una famiglia legittima, al
figlio naturale la Costituzione garantisce una protezione giuridica
pari a quella del figlio legittimo, come risulterebbe anche dalle
parole, ricordate nell'ordinanza di rinvio, di chi, alla Costituente,
propose il testo della norma, poi approvato; conclude che, per questo
aspetto, l'art. 30, terzo comma, è immediatamente precettivo, poiché
una disposizione di legge ordinaria occorre soltanto nei casi in cui il
genitore del figlio naturale si sia costituito una famiglia legittima e
perciò sia necessario stabilire fino a che punto una tutela del figlio
naturale risulti compatibile coi diritti dei componenti la famiglia
legittima: ché, del resto, per analoghe ragioni, anche se la norma
della Costituzione non fosse immediatamente precettiva, i citati artt.
467, 468 e 577 vi contrasterebbero poiché limiterebbero, nei rapporti
successori, quella tutela giuridica dei figli illegittimi che la
Costituzione ha voluto piena ed aperta quando manchi una famiglia
legittima del loro genitore.
Nella memoria la difesa di Aldo Dellepiane ribadisce le
osservazioni già fatte e, rispondendo alle obiezioni dell'Avvocatura
dello Stato, ammette che una positiva riforma della disciplina dello
status dei figli naturali - e, quindi, dei suoi effetti anche nel campo
successorio - non potrà essere attuata se non dal legislatore; ma
ritiene, tuttavia, che non debbano sopravvivere alla norma
costituzionale quelle disposizioni del Codice che escludono dalla
successione i figli e i parenti naturali quando manchino coniuge e
discendenti legittimi del de cuius, sussistendo soltanto remoti parenti
legittimi.
La storia delle norme relative ai figli naturali dimostrerebbe una
chiara tendenza verso la più ampia protezione degli interessi di
questi ultimi: dal Cod. civ. 1865, che negava espressamente ogni
diritto del figlio naturale sui beni dei congiunti di suo padre o di
sua madre, si è passati al Cod. civ. vigente, che non contiene più
una disposizione analoga; di modo che lo stesso art. 577, secondo cui i
figli naturali succedono all'ascendente immediato del loro genitore se
mancano coniuge e parenti entro il terzo grado, non sarebbe una norma
eccezionale: si è creata così una situazione per cui, di fronte
all'art. 30 della Costituzione, che garantisce ogni tutela compatibile
coi diritti della famiglia legittima, non sarebbe ammissibile che i
figli naturali dei fratelli del de cuius, a differenza dai figli
naturali dei figli del de cuius, siano esclusi dalla successione di
quest'ultimo.
La stranezza di tale situazione sarebbe di per sé un sintomo
dell'ulteriore passo compiuto dal Costituente rispetto alle norme del
Cod. civ.; il quale passo porterebbe alla caducazione di tutte quelle
disposizioni che negano il diritto di successione dei figli e parenti
naturali quando manchino coniuge o discendenti del de cuius.
In realtà, continua la difesa di Aldo Dellepiane, l'art. 30 della
Costituzione contiene una norma profondamente innovativa: nel primo
comma essa assimila, quanto al diritto al mantenimento, ai figli
legittimi quelli nati fuori del matrimonio e nel terzo, assicurando
ogni più ampia tutela a questi ultimi, pone un unico limite a tale
tutela, la compatibilità coi diritti dei membri della famiglia
legittima: la Costituzione, parlando di diritti dei membri della
famiglia legittima e non semplicemente di diritti della famiglia
legittima, si sarebbe evidentemente riferita all'esistenza in concreto
d'una famiglia legittima (la famiglia legittima in astratto è difesa
in generale dall'ordinamento senza bisogno d'una norma speciale come
quella dell'art. 30): tanto è vero che perfino nel Codice, quando essa
manchi in concreto, i figli illegittimi godono di diritti altrimenti
negati.
Ma qual'è la famiglia legittima in mancanza della quale l'art. 30,
terzo comma, della Costituzione garantirebbe fin d'ora la più ampia
tutela dei figli illegittimi? Per la difesa di Aldo Dellepiane essa è
quella costituita dall'ascendente naturale col suo matrimonio e non
quella formata da tutti i congiunti di lui, anche ascendenti e
collaterali, entro il sesto grado, nei riguardi dei quali tra l'altro
non sarebbe neanche proponibile una questione di compatibilità della
tutela dei figli naturali.
Ne deriverebbe che le norme del Codice con cui si restringono i
diritti successori dei figli naturali, senza che vengano alla
successione il coniuge e i discendenti legittimi dell'ereditando,
contrastano insanabilmente con la Costituzione.
4. - La difesa dei sigg. Morando rileva, all'opposto, che la norma
dell'art. 30, terzo comma, è in antitesi con la frase del suo
proponente, secondo cui la compatibilità dei diritti dei figli
illegittimi con quelli dei legittimi è subordinata al dato di fatto
dell'esistenza d'una famiglia legittima; che, comunque, essa non è
precettiva o tale da far cadere immediatamente norme ordinarie vigenti;
che la storia della sua formazione dimostra come da formule più
liberali predisposte per i figli illegittimi si sia giunti a quella
attuale, da cui non risulta assolutamente una equiparazione tra figli
legittimi e figli naturali e che è troppo generica perché possa
ricavarsene una direttiva precisa per la legislazione futura.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni, ribadisce
anch'essa il concetto che la Costituzione non ha equiparato prole
legittima e prole naturale lasciando al legislatore ordinario il
compito di determinare la compatibilità della tutela di questa con i
diritti di quella; osserva come lo stesso Codice contenga una parziale
ma non trascurabile tutela della famiglia naturale nei rapporti
successori specialmente per quanto riguarda il diritto di
rappresentazione: tutela che costituisce un limite oltre il quale
comincia la sfera di incompatibilità coi diritti della famiglia
legittima; conclude che le norme relative alla successione per
rappresentazione non devono essere toccate perché, se fossero estese
anche ai figli naturali dei figli del de cuius, ne sarebbero
danneggiati proprio i figli legittimi costretti a dividere i beni con
quelli.
Nella memoria l'Avvocatura dello Stato ricorda come la formula, con
cui si garantivano esplicitamente ai figli illegittimi le stesse
condizioni giuridiche dei legittimi, insieme con altre successive, non
fu approvata dall'Assemblea costituente proprio allo scopo dichiarato
da qualcuno di evitare la parità degli uni con gli altri; si dice
perplessa davanti alle conseguenze a cui porterebbe una dichiarazione
di illegittimità delle norme impugnate: non vede come il
riconoscimento fatto da una persona (padre naturale) nei confronti del
proprio figlio possa aver effetto nei riguardi d'un terzo, cioè
dell'ascendente del padre; dichiara inoltre di non scorgere un nesso
fra l'art. 30 della Costituzione, con cui è assicurata dignità e
protezione al figlio naturale, e un istituto a carattere prettamente
economico, quale è la successione per rappresentazione.
L'Avvocatura dello Stato, poi, si domanda se sia proponibile, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, che si
riferisce alla successione del figlio naturale del figlio del de cuius,
mentre in questa causa il figlio naturale pretende di succedere al
fratello del proprio padre.
6. - Nella discussione orale i difensori di Aldo Dellepiane e
l'Avvocatura generale dello Stato hanno ribadito e svolto ulteriormente
le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - La difesa di Aldo Dellepiane osserva che la Costituzione,
quando vuole che sia assicurata ai figli naturali una tutela
compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima, si
riferisce soltanto, nel porre quel limite, alla famiglia che il padre
naturale abbia eventualmente formato col suo matrimonio.
Ritiene, invece, la Corte che a interpretare l'art. 30, terzo
comma, in questo senso non bastino né le parole, a cui allude anche
l'ordinanza di rinvio, di chi nell'Assemblea costituente propose il
testo definitivo della norma né gli analoghi rilievi che altri fecero
nella stessa Assemblea e che rivelano una preoccupazione limitata ai
diritti della sola famiglia formatasi col matrimonio del genitore
naturale. Il fatto è, invece, che queste preoccupazioni, indirizzate
in tal modo, non si sono tradotte in una formula costituzionale
concreta: evidentemente il testo dell'art. 30, terzo comma, poiché
accenna genericamente alla famiglia legittima, non dà a questa
espressione la portata ristretta che essa avrebbe se dovesse riguardare
soltanto il gruppo composto dal coniuge e dai discendenti del padre.
È vero che il primo comma dello stesso art. 30 si riferisce a
rapporti che riguardano il figlio naturale ed il suo genitore, cioè
alla posizione di quello in un ambiente che non va oltre la persona di
questo, e non tocca la famiglia in senso lato; ma ciò è dovuto solo
al fatto che il primo comma, a differenza dal terzo, mira a imporre
certi obblighi precisi i quali non possono incombere se non al genitore
naturale, dimodoché non avrebbe avuto senso rifarsi agli ascendenti o
ai collaterali di lui. Altrettanto si dica dell'art. 29, primo comma,
secondo il quale la famiglia legittima è una "società naturale
fondata sul matrimonio": questo articolo non consente di affermare che
la famiglia legittima, a cui si riferisce il citato art. 30, terzo
comma, sia quella formata col matrimonio del padre naturale e non anche
quella che si sia costituita col matrimonio degli ascendenti di lui.
Quel che si desume sia dal testo dello stesso art. 30, terzo comma,
sia dal travaglio che portò, nell'Assemblea costituente, alla sua
formulazione definitiva, è soltanto un innegabile favore per la prole
naturale. Questo favore, tuttavia, non si poté concretare in una
disciplina precisa da contenere in un articolo, tanto più in quanto
un'ampia tutela del figlio naturale poteva e potrebbe anche portare a
una profonda revisione di molte norme, e perfino del sistema familiare
e successorio, del Codice. Ad avviso della Corte questa è la ragione
per cui il terzo comma dell'art. 30 si apre con un accenno al
legislatore ordinario e contiene per così dire una riserva che solo la
legge potrà sciogliere: sarà il legislatore a stabilire fino a che
punto la maggiore tutela del figlio naturale sia, caso per caso, cioè
nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di
esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti
la famiglia legittima.
2. - Dato ciò, non si può dire che gli artt. 467, 468 e 577 Cod.
civ. contrastino col terzo comma del citato art. 30.
Infatti, per quanto riguarda i primi due, essi attribuiscono il
diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi di chi non
può o non vuole accettare l'eredità del proprio ascendente o
collaterale: come tale la norma non contrasta col terzo comma dell'art.
30, che è ben lungi dal negare questo diritto dei discendenti
legittimi; né può essere dichiarata costituzionalmente illegittima in
quanto non estende il beneficio della successione indiretta anche al
figlio naturale: infatti, nei casi in cui aspirano alla successione,
oltre che il figlio naturale del figlio o del fratello del de cuius,
altri parenti legittimi di questo, come i fratelli o gli zii, prima di
ammettere alla successione il figlio naturale occorrerà vedere quanto
ciò sia compatibile coi diritti di quegli altri parenti: problema al
quale, come si è detto, solo il legislatore ordinario potrà dare una
soluzione precisa.
Analoga conclusione si impone relativamente all'art. 577 Cod. civ.;
esso ammette a succedere in via diretta il figlio naturale del figlio
del de cuius solo quando non ci siano parenti di quest'ultimo entro il
terzo grado; cioè quando non ci siano persone che, secondo quel che si
è detto essere il significato da dare al terzo comma dell'art. 30
della Costituzione, fanno parte di quella famiglia legittima del de
cuius, della quale soltanto il legislatore potrà valutare i diritti
nei cui confronti si dovrà regolare l'ampiezza della tutela dei figli
naturali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 10 luglio
1959 del Tribunale di Genova sulla legittimità costituzionale degli
artt. 467, 468 e 577 Cod. civ. in riferimento all'art. 30, terzo comma
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1960.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte