Sentenza n. 54/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19
e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1970 dal pretore di Milano nella
causa di lavoro tra il Sindacato italiano autonomo lavoratori
telefonici di prima categoria e la SIP, iscritta al n. 42 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Pompei nella
causa di lavoro vertente tra Gallo Alfonso, nella qualità di
segretario provinciale della FILLEA - CGIL, e Palomba Francesco,
iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;
3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal pretore di Roma nella
causa di lavoro vertente tra la Confederazione d'Intesa sindacale tra
ingegneri e architetti e la società Selenia, iscritta al n. 405 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;
4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1971 dal pretore di Bressanone
nella causa di lavoro vertente tra il Sindacato autonomo alto - atesino
e la ditta Gruenig, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio
1972;
5) ordinanza emessa il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova in
due cause di lavoro vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel
Universal, l'Hotel Trieste ed altri alberghi di Abano Terme, iscritte
ai nn. 453 e 454 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;
6) ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal pretore di Torino nella
causa di lavoro vertente tra la Federazione autonoma italiana sindacati
autoferrotranvieri e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta
al n. 480 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;
7) ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Pavia
nella causa di lavoro vertente tra la società Korting italiana e
Formisano Michele ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del
26 aprile 1972;
8) ordinanza emessa il 26 febbraio 1972 dal pretore di Torino nella
causa di lavoro vertente tra l'Unione provinciale del lavoro della
CISNAL, il Sindacato provinciale autoferrotranvieri aderente alla
CISNAL e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 215 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972;
9) ordinanza emessa il 22 luglio 1972 dal pretore di Trinitapoli
nella causa di lavoro vertente tra la Camera del lavoro provinciale di
Foggia ed altri e l'Azienda agricola "De Martino Norante Luciano e
Giulio", iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;
10) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal pretore di Oristano
nella causa di lavoro vertente tra Sanna Antonio e la società Ondulor,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
11) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Milano
nella causa di lavoro vertente tra le società Riunione Adriatica di
Sicurtà e Assicuratrice Italiana, con l'intervento dell'Associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici, e l'ASSI.R.A.S. - Associazione
italiana tra assicuratori per un rinnovamento di azione sindacale -,
iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.
Visti gli atti di costituzione di Formisano Michele ed altri,
dell'Azienda agricola "De Martino" e dell'ASSI.R.A.S., e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
uditi l'avv. Giovanni Cassandro, per l'Azienda agricola "De
Martino", l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per l'ASSI.R.A.S., ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento vertente tra il FUNTEL (Sindacato
italiano autonomo lavoratori telefonici di I categoria) e la SIP ed
avente ad oggetto la mancata concessione dei permessi nonché la
denegata messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 23 e 27
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Milano, con ordinanza
emessa il 14 novembre 1970, dopo aver rilevato che la resistente poneva
a giustificazione della sua posizione la circostanza che il FUNTEL non
rientrava nelle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale" (essendo pacifico che non rientrasse tra i firmatari dei
contratti di lavoro applicati nella unità produttiva SIP di Milano) ai
sensi della lett. a dell'art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300,
sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima lett.
a del predetto art. 19, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Il giudice a quo ha osservato che lo Statuto dei lavoratori, nella
lettera a dell'art. 19, attribuisce la possibilità di costituire
rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Secondo il pretore, questa disposizione non può non essere intesa nel
senso che soltanto le associazioni già esistenti e con maggior seguito
tra i lavoratori possano usufruire dei diritti conferiti con lo Statuto
stesso (artt. 19, 23,27).
Questa interpretazione sancirebbe una posizione di assoluta
preminenza per le centrali sindacali più forti, costituendo in loro
favore una situazione di monopolio rappresentativo. Essa non
consentirebbe a gruppi sindacali "in fusione" di godere dei diritti
riconosciuti a quelli già costituiti, "confinandoli in un ghetto dal
quale è difficile possano uscire, tenuto conto delle minori
possibilità di proselitismo e di azione all'interno delle unità
produttive loro concesso".
Una situazione del genere, oltreché in contrasto con la
Costituzione, sarebbe anche priva di realismo in quanto tenderebbe a
bloccare il processo di associazione sindacale intorno ad alcune
organizzazioni esistenti, laddove la natura fluida e multiforme
dell'attività stessa, per la sua essenza, si sottrarrebbe
continuamente agli schemi precostituiti, superandoli nella ricerca di
forme nuove per contenuto, strumenti di lotta, ricerca del consenso ed
identificazione degli obiettivi.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura deduce la infondatezza della proposta questione: la
piena libertà di organizzazione sindacale, proclamata dal primo comma
dell'art. 39 Cost., sarebbe assicurata dal titolo II della stessa legge
n. 300 del 1970 e particolarmente dall'art. 14, per il quale il diritto
di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei
luoghi di lavoro. La sola limitazione del principio così affermato
sarebbe costituita dall'art. 17 che fa divieto ai datori di lavoro di
costituire o sostenere sindacati di comodo: ma è troppo evidente che
con esso non si è violata la libertà di organizzazione sindacale
intendendosi invece assicurare il sostanziale esercizio di tale diritto
di libertà.
La norma impugnata non costituirebbe un limite all'esercizio della
libertà di organizzazione sindacale assicurata dall'art. 14; essa,
come risulterebbe dalla sua collocazione e formulazione letterale e
come fu precisato dal Ministro del lavoro in sede di dibattito
parlamentare, non escluderebbe il diritto dei lavoratori di costituire
altri tipi di organizzazioni sindacali rappresentative, elaborate sulla
base di modelli diversi da quello indicato dall'art. 19, limitandosi a
disporre che alcune agevolazioni previste dal titolo III della legge
siano applicabili non a tutte le organizzazioni sindacali comunque
costituite nell'ambito della azienda, ma ad alcune soltanto di quelle
organizzazioni, scelte dal legislatore in considerazione della loro
rappresentatività, anche extraziendale.
Simile scelta resterebbe giustificata (in riferimento all'art. 3
Cost.) da un duplice ordine di ragioni.
Da un lato occorreva evitare il verificarsi di situazioni abnormi:
al fine di godere di permessi retribuiti sarebbe stato agevole
costituire sindacati inconsistenti, che non avrebbero avuto le
caratteristiche dei sindacati di comodo del datore di lavoro di cui
all'art. 17, ma quella, insolita, dei sindacati di comodo di alcuni
dirigenti autodesignati al fine di godere di particolari benefici. Il
che non avrebbe favorito, ma anzi avrebbe ostacolato, l'efficace
esercizio dell'attività sindacale nell'azienda.
D'altra parte ragioni di equilibrio richiedevano che gli obblighi
giuridici imposti al datore di lavoro dal titolo III della legge
fossero giustificati dalla reale forza ed efficienza sindacale delle
organizzazioni a vantaggio delle quali detti obblighi sono stabiliti.
Il criterio utilizzato dal legislatore per operare la scelta in
parola sarebbe in tutto ragionevole e proporzionato agli scopi che si
intendevano perseguire, essendosi proceduto con un duplice criterio:
mediante il riferimento alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, che costituiscono un fenomeno
reale da cui il diritto non può prescindere senza abdicare alla sua
essenziale funzione di recezione di dati della realtà entro un
ordinamento; mediante il riferimento al più sicuro fra ogni
ipotizzabile indice di rappresentatività aziendale, costituito dalla
partecipazione alla contrattazione sindacale applicata nella unità
produttiva.
Una normativa meccanicamente livellatrice delle organizzazioni
sindacali avrebbe prospettato ben più reali motivi di contrasto con la
Carta costituzionale. Infatti sarebbe chiaro che l'art. 39 della
Costituzione non deve essere letto avulso dai principi di base del
nostro ordinamento costituzionale e soprattutto dal principio
democratico rappresentativo, come fu ricordato dal Ministro del lavoro
nel corso del dibattito parlamentare.
Se da tale principio discende il diritto di tutti i cittadini di
svolgere attività sindacale, "sia costituendo le relative
associazioni, sia compiendo opera di proselitismo, sia, infine, nelle
stesse militando" non sarebbe invece esatto che siffatti diritti siano
stati negati ai lavoratori che aderiscono alle associazioni sindacali
non riconducibili alla previsione dell'art. 19 della legge n. 300.
Garanzia idonea in tal senso sarebbe fornita dal più volte ricordato
art. 14 e sarebbe vero soltanto che il medesimo diritto può dai
lavoratori che hanno costituito le rappresentanze sindacali aziendali
in virtù dell'art. 19 esercitarsi in un quadro di ulteriori specifiche
garanzie, pienamente giustificate dall'essere tali lavoratori
espressione di associazioni sindacali che costituiscono la parte
largamente maggioritaria della organizzazione professionale.
Né, infine, la norma potrebbe considerarsi rivolta ad una
cristallizzazione della situazione sindacale in atto poiché il
fenomeno dell'associazionismo sindacale si imporrebbe per forza propria
al rispetto dei datori di lavoro che, nel loro stesso interesse, non
rifiutano mai di trattare con gruppi organizzati dotati di un indice
reale di rappresentatività. Sicché, per la via costituita dalla
futura contrattazione sindacale a livello nazionale e provinciale
potranno, ai sensi della lett. b dell'art. 19, enuclearsi nuovi gruppi
nel cui ambito avverrà la costituzione di nuove rappresentanze
sindacali aziendali.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'intero
art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata sollevata dal
pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 agosto 1971, nel
procedimento vertente tra la CNISIA (Confederazione nazionale d'Intesa
sindacale tra ingegneri e architetti) e la s.p.a Selenia, in
riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
Secondo il pretore, nella regolamentazione della vita del
sindacato, in quanto estrinsecazione della libertà di cui all'articolo
39, deve essere tenuto presente il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3. L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non pare che si sia
tenuto nell'alveo dei principi costituzionali sopra richiamati.
Attribuendo infatti la possibilità di costituire in ogni unità
produttiva rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle
associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale (o a quelle non affiliate alle predette
Confederazioni che siano firmatarie di contratti applicati nell'unità
produttiva) opera una delimitazione chiaramente discriminatoria
soprattutto se si tiene conto che a dette rappresentanze sono
attribuiti diritti e poteri nell'ambito del posto di lavoro (artt. 20,
23, 27 ecc.) che rendono quanto mal incisiva la loro azione e quindi il
loro peso nella dialettica dei rapporti tra datori di lavoro e
lavoratori.
Con l'attribuzione ai sindacati maggiormente rappresentativi del
potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali e quindi di
darsi una struttura particolare nell'ambito della unità produttiva, si
opererebbe invece a priori e in radice una discriminazione che pone le
altre associazioni sindacali in posizione di inferiorità e ne fa come
un genere differente.
Diverso sarebbe stato se, nel libero confronto tra tutte le
associazioni sorte ex art. 14, si fossero attribuite alla maggioranza,
di volta in volta o per determinati periodi, i poteri e le prerogative
di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge. In altre parole il
criterio maggioritario, perfettamente aderente ai principi democratici
che informano il nostro sistema istituzionale, potrebbe valere sul
piano dell'agire, non su quello dell'essere; su questo ultimo tutte le
associazioni sindacali dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi
poteri. Solo sul piano degli effetti e dopo il confronto tra pari,
potrà valere la maggiore o minore rappresentatività.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale.
4. - Identica questione in ordine all'art. 19 della legge n. 300
del 1970 è stata promossa dal pretore di Torino, con ordinanza emessa
l'8 ottobre 1971, nel procedimento vertente tra la FAISA (Federazione
autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri) e l'ATM (Azienda
tranvie municipali), in riferimento agli artt. 3 e 39 della
Costituzione.
Anche in questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla
Corte costituzionale.
5. - Ancora il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 26
febbraio 1972, nel procedimento vertente tra l'Unione provinciale del
lavoro della CISNAL, il sindacato provinciale autoferrotranvieri
aderente alla CISNAL e l'ATM, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 lett. a dello Statuto dei lavoratori, in
riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
Ha ritenuto che la possibilità di creare le rappresentanze
sindacali aziendali, organi di concreta esplicazione di attività
sindacale all'interno dell'azienda, sarebbe di fatto inibita alle
associazioni sindacali aderenti alle confederazioni minori, vanificando
il principio di libertà di costituzione di associazioni sindacali, di
adesione alle medesime e di svolgimento della correlativa attività, di
cui all'art. 14 stessa legge. Il che sembrerebbe confliggere con la
libertà di organizzazione sindacale di cui all'art. 39, primo comma,
della Costituzione e col principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
6. - Nel corso del giudizio, ex art. 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, proposto da Gallo Alfonso nella qualità di segretario
provinciale della FILLEA - CGIL nei confronti di Palomba Francesco,
contitolare della società Fratelli Palomba, per ottenere la cessazione
del comportamento antisindacale e l'immediata reintegrazione nel posto
di lavoro di tal Vincenzo Aprea, il pretore di Pompei, con ordinanza
emessa il 7 luglio 1971, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale del citato art. 28, nella parte in cui
attribuisce ad associazioni sindacali non riconosciute e soltanto ad
alcune di esse il ricorso all'autorità giudiziaria, in riferimento
agli artt. 39 e 24 della Costituzione.
Sotto un primo profilo il pretore ha rilevato che, a prescindere
dalle considerazioni che l'ulteriore regolamentazione parziale dei
rapporti di lavoro contenuta nello Statuto dei lavoratori, perdurando
l'inadempienza costituzionale del legislatore in ordine agli artt. 39 e
40 Cost., non si sottrae nel suo complesso al sospetto di
illegittimità costituzionale, con il conferire rilevanza soltanto alle
associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative si sarebbe violato apertamente il principio contenuto
nel primo e nel secondo comma dell'art. 39 Cost. secondo cui
l'organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge, nonché il
fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge come presupposto della coesistenza delle varie componenti di una
società pluralistica, obbligata soltanto ai doveri di solidarietà
politica, economica e sociale.
Sotto altro aspetto ha ritenuto il contrasto della disposizione
denunciata anche con l'art. 24 Cost., in quanto non potrebbe
disconoscersi che tale norma costituzionale sottolinea chiaramente
come, sia l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia il
ricorso al giudice amministrativo, sono accordati per la tutela di
posizioni soggettive sostanziali. Sarebbe quindi evidente che le
posizioni soggettive sostanziali postulano una titolarità che a sua
volta presuppone un soggetto - persona fisica o giuridica che sia -
mentre allo stato della legislazione, le organizzazioni sindacali non
sono enti riconosciuti e sono pertanto prive di personalità, in
quanto, secondo l'art. 39 Cost., tale personalità si potrà acquistare
automaticamente solo in virtù della registrazione presso gli uffici
locali o centrali da determinare con legge ordinaria, previa la sola e
semplice verifica della sussistenza della condizione di cui al terzo
comma dell'art. 39 della Costituzione.
Il contrasto tra l'art. 28 e la legge in esame e gli artt. 24 e 39
della Costituzione viene dunque ravvisato nella circostanza per cui si
concede alle associazioni sindacali, fuori dei limiti segnati dalle
predette norme costituzionali, un diritto di ricorso al giudice che non
potrebbero comunque avere senza il riconoscimento della loro
personalità giuridica.
7. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto, dinanzi alla Corte
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura richiama la giurisprudenza ormai consolidata della
Corte, la quale ha più volte puntualizzato come l'art. 24 della
Costituzione colpisca qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale
ed ogni limitazione, che ne renda impossibile o difficile l'esercizio.
Violazione della norma si potrebbe ravvisare soltanto se, in presenza
dell'attribuzione di posizioni giuridiche sostanziali, ne fosse al
titolare - soggetto o meno di diritto - preclusa la garanzia
giurisdizionale. Di contro, - proprio siffatta preclusione si è voluta
escludere con il sistema seguito dallo Statuto dei lavoratori, il
quale, con l'art. 28, ha attribuito un particolare potere di azione per
la repressione della condotta antisindacale alle associazioni
sindacali, anche se non ancora riconosciute come persone giuridiche.
Il che, del resto, non porrebbe alcun contrasto con l'art. 24
della Costituzione e sarebbe perfettamente conforme all'art. 36 del
codice civile il quale, espressamente richiamato, per la capacità
processuale, anche dall'art. 75 del codice di procedura civile,
sancisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle
associazioni, non riconosciute come persone giuridiche sono regolati
dagli accordi degli associati e che dette associazioni possono stare in
giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è
conferita la presidenza o la direzione.
Date tali premesse, sarebbe evidente che la mancata attuazione del
precetto costituzionale contenuto nell'art. 39 Cost. (registrazione
per l'acquisto della personalità) è di nessun momento in ordine al
disposto dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Né alcuna violazione si potrebbe ravvisare del principio del
diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, per il fatto che il
diritto di ricorrere al giudice, per la repressione della condotta
antisindacale, sia riconosciuto all'associazione sindacale.
In qualsiasi modo si voglia ricostruire la natura giuridica del
diritto di azione, attribuito dall'art. 28 alle associazioni sindacali,
sarebbe indubbio che tale diritto spetta solamente ove sussista
l'interesse dell'associazione ricorrente, in base alla esplicita
dizione della norma e cioè, quando la condotta antisindacale abbia
inciso su diritti propri del sindacato, senza che con ciò resti,
comunque, precluso l'autonomo diritto di azione riconosciuto, in via
generale, al lavoratore, quando la condotta in esame abbia leso la
sfera giuridica di quest'ultimo.
Quanto poi alla censura consistente nel fatto che l'art. 28 avrebbe
riservato solo alle associazioni sindacali nazionali (con esclusione
delle altre) il potere d'instaurare la speciale procedura prevista per
la repressione della condotta antisindacale, la questione sarebbe
infondata, perché non sussisterebbe una arbitraria diversità di
trattamento in favore delle associazioni nazionali e in danno delle
altre organizzazioni sindacali.
In primo luogo sarebbe chiaro che l'art. 28 non può essere
analizzato come avulso dal sistema che emerge dalla legge n. 300 del
1970, di cui è parte integrante. Detta legge è essenzialmente
costitutiva di una serie di posizioni giuridiche sostanziali, nella
definizione delle quali il legislatore si è regolato nel senso di
assicurare, in primo luogo, un trattamento di base a tutte le
associazioni qualificabili come sindacati (vedi soprattutto l'art. 14)
ed ha poi operato una scelta a favore delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19, in considerazione della loro specifica
rappresentatività, anche extra - aziendale, assicurata dal fatto che
tali rappresentanze promanano dalle associazioni sindacali identificate
dallo stesso art. 19.
Posta questa premessa, sarebbe certo che la tutela giurisdizionale,
di cui possono avvalersi - ex art. 28 - gli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali, non esclude che le altre
organizzazioni sindacali siano legittimate ad agire, nella sede
competente, per l'attuazione giurisdizionale delle posizioni giuridiche
sostanziali, delle quali sono titolari a norma delle disposizioni che
ad esse si riferiscono.
La concessione della procedura privilegiata alle associazioni
nazionali, non preclude cioè alle altre associazioni sindacali, non
considerate dall'art. 28, la possibilità di far ricorso alle procedure
di cognizione, sommaria e ordinaria, previste dal codice di procedura
civile.
Parimenti, si dovrebbe escludere l'irrazionalità e arbitrarietà
del trattamento preferenziale, riservato alle associazioni sindacali
nazionali, mediante la procedura speciale di cui all'art. 28.
Quest'ultima appare destinata ad assumere, nella complessa
problematica delle relazioni industriali, un'importanza del massimo
rilievo. Ciò considerato, il legislatore ordinario ne avrebbe
circoscritto l'accesso ai soli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali, perché ha ritenuto che soltanto queste ultime
siano in grado di apprezzare ponderatamente l'opportunità di ricorrere
ad una procedura, il cui esito è suscettibile di influenzare
incisivamente lo svolgimento dei rapporti inerenti all'esercizio
dell'azione sindacale.
Si tratta - a conferma della razionalità della soluzione prescelta
- dello svolgimento coerente di una linea che costituisce l'impronta
costante della legge n. 300, per cui il legislatore, quando ha ritenuto
di dover fornire all'azione sindacale particolari garanzie, alle quali
corrisponde l'imposizione di situazioni giuridiche particolarmente
onerose a carico del datore di lavoro, ha adottato opportuni criteri di
contemperamento dei contrapposti interessi, con il riservare tali
garanzie agli organismi sindacali qualificati dalla loro maggiore
idoneità al conseguimento dei loro istituzionali fini di tutela del
lavoro.
8. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge n. 300 del 1970 veniva sollevata dal pretore di Bressanone nel
procedimento vertente tra il sindacato autonomo alto - atesino e la
ditta Gruenig, con ordinanza emessa il 4 ottobre 1971.
Assume il pretore che la rivendicata sostanziale autonomia del
sindacato ricorrente rispetto alle associazioni sindacali nazionali, la
quale in sostanza pone un problema di legittimazione rispetto all'art.
28 citato, lo ha indotto a sollevare d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale della norma con riferimento al principio di
uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Essa si prospetta sotto il profilo che l'azione prevista da detta
disposizione di legge, sebbene rimessa all'impulso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe, nondimeno,
volta, in realtà, a proteggere il diritto di sciopero, di libertà e
attività sindacale di ciascun singolo lavoratore. Infatti, pur essendo
stato respinto nel corso dell'iter parlamentare, un emendamento diretto
a legittimare il lavoratore a tale azione, ciò avvenne sul rilievo
delle difficoltà nelle quali si trovano i singoli in casi siffatti.
Muovendo, dunque, da queste considerazioni il giudice a quo prospetta
il dubbio in ordine alla sussistenza di un contrasto fra la norma ed il
principio di uguaglianza riconosciuto costituzionalmente a tutti i
cittadini (art. 3), giacché l'art. 28 finisce in tal modo per
salvaguardare la libertà di sciopero e sindacale soltanto di quanti
aderiscono ai sindacati di carattere nazionale ossia più
rappresentativi, con ingiustificata esclusione da siffatta forma di
tutela dei lavoratori riuniti in forme di associazionismo minoritarie
o, comunque, territorialmente circoscritte.
Né i dubbi in ordine al prospettato contrasto con l'art. 3 della
Costituzione appaiono venir meno anche qualora volesse ritenersi che
beneficiari diretti del procedimento disciplinato dall'art. 28, siano
le organizzazioni sindacali.
La libertà sindacale riconosciuta dal primo comma dell'art. 39
della Costituzione trova infatti la sua più significativa espressione
nel legittimo fenomeno del pluralismo sindacale. L'attribuzione, di
conseguenza, dell'esercizio dell'azione prevista dalla norma in esame
soltanto alle associazioni di lavoratori aventi carattere nazionale
sembra, pertanto, alterare quella doverosa uguaglianza di trattamento
di fronte alla legge cui ogni sindacato vanta diritto, limitando nei
confronti delle associazioni meno rappresentative questa particolare
tutela giurisdizionale configurata in modo da garantirne l 'effettivo
esercizio e il libero sviluppo in ossequio al dettato costituzionale.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi
alla Corte costituzionale.
9. - Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28
della legge n. 300 citata sono state sollevate con due ordinanze emesse
il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova nei procedimenti civili
vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel Universal di Abano
Terme e tra il medesimo Sindacato e l'Hotel Trieste ed altri alberghi
di Abano Terme.
Al giudice a quo sorge il dubbio che la norma sia in contrasto con
gli artt. 2, 24, primo comma, e 39 della Costituzione.
Infatti all'art. 2, la Costituzione riconosce i diritti inviolabili
del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali e all'art.
39 riconosce che le formazioni sociali nell'ambito del lavoro, quali i
sindacati, sono libere.
Ora, attribuendo l'art. 28, così come interpretato, la potestà di
agire soltanto ad alcuni sindacati, soltanto cioè ai sindacati a base
nazionale, si stabilirebbe una particolare tutela giuridica solo per
alcune formazioni sociali nell'ambito del lavoro, escludendone altre,
violando così in primo luogo gli artt. 2 e 39 della Costituzione.
Infatti, poiché la libertà delle organizzazioni sindacali è data
allo scopo di far "svolgere liberamente la personalità" del
lavoratore, escludendo dalla particolare tutela giuridica alcune
organizzazioni sindacali, si condizionerebbe il diritto del lavoratore
di scegliere liberamente l'appartenenza alla formazione sociale nel
lavoro ove meglio si esplica la propria personalità. Inoltre, poiché
nell'art. 39 Cost., considerato nella sua interezza, risiede la
garanzia costituzionale oltre che della libertà anche dell'autonomia
collettiva delle associazioni sindacali, risulterebbero violati pure
tali principi dato che si obbligherebbe alcuni sindacati non a base
nazionale e pur tuttavia portatori di interessi collettivi settoriali,
come nella specie il SALTAE che ha stipulato un contratto a carattere
locale con gli albergatori, ad "affiliarsi" alle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale per avere la tutela giuridica della
propria attività sindacale in funzione della propria capacità
contrattuale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, attribuendo
quindi di fatto e di diritto una rappresentanza legale di tutti i
lavoratori alle organizzazioni nazionali.
Inoltre, parrebbe violato anche l'art. 24, primo comma, della
Costituzione, perché non tutti potrebbero agire in giudizio a difesa
di un diritto proprio del sindacato. Sarebbe evidente che il "tutti"
dell'art. 24 si riferisce a tutti i soggetti giuridici e quindi alle
persone fisiche, alle persone giuridiche e agli altri soggetti di
diritto quali le associazioni non riconosciute, persone esistenti come
soggetto, in quanto hanno un'organizzazione e quindi un certo carattere
unitario ed una certa autonomia rispetto agli associati, com'è il caso
del sindacato ricorrente che in data 10 ottobre 1970 ha stipulato un
contratto collettivo integrativo locale con gli albergatori.
In questo giudizio nessuno si è costituito dinanzi alla Corte
costituzionale.
10. - Anche il tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il 17
febbraio 1972, nel procedimento vertente tra la società Korting
italiana contro Formisano Michele ed altri, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei lavoratori in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 39, primo comma,
della Costituzione.
Il giudice a quo motiva il dubbio di costituzionalità, osservando
che dalla legge n. 300 del 1970 è riconosciuto a tutti i lavoratori,
in linea di principio, il diritto di azione sindacale nei luoghi di
lavoro (art. 14), ma solo coloro che fanno capo a determinate
organizzazioni sindacali hanno prerogative, poteri e protezione legale
(artt. 19, 20, 21), mentre solo gli apparati sindacali esterni hanno la
legittimazione esclusiva in ordine allo speciale procedimento pretorile
(art. 28).
Appare, dunque, fondato il sospetto che, sia rispetto al principio
dell'uguaglianza, estensibile a tutte le formazioni sociali (art. 3,
primo comma, Cost.), sia rispetto al principio della libertà sindacale
(art. 39, primo comma, Cost.) il citato art. 28, nella sua rigida
formulazione, si ponga in aperto contrasto. Il medesimo precetto,
inoltre, imponendo la mediazione del sindacato, rischierebbe poi di
compromettere anche il principio della effettività della tutela dei
lavoratori ricavabile dall'art. 3, secondo comma, Cost. e sarebbe
giustificato solo da preoccupazioni pratico - politiche di carattere
contingente del tutto estranee alla ratio della norma processuale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti i ricorrenti,
rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Vitali e Leopoldo
Jacobelli, insistendo per la dichiarazione di illegittimità della
disposizione denunziata.
11. - Sotto profili in parte diversi dai precedenti, il pretore di
Trinitapoli, con ordinanza emessa il 22 luglio 1972, nel procedimento
civile vertente tra la Camera del lavoro provinciale di Foggia ed altri
contro l'Azienda agricola De Martino Norante Luciano e Giulio, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte
citato art. 28.
Nel procedimento previsto dalla norma denunciata, il giudice a quo
ravvisa una violazione del principio di eguaglianza in riferimento a
quattro aspetti.
Lamenta, in primo luogo, la disparità di trattamento tra datori di
lavoro e lavoratori, poiché questi ultimi ed i sindacati che "li
spalleggiano" avrebbero in forza dell'art. 28 in esame una valida,
efficace, tempestiva, immediata difesa dei propri interessi, mentre il
datore di lavoro personalmente e singolarmente considerato deve
ricorrere, di fronte a qualche incrinatura del rapporto causata dal
lavoratore, o ad azioni penali, inefficaci a riportare l'equilibrio con
prontezza nella azienda, o ad azioni civili, lunghe e dispendiose, e
dall'esito decisamente incerto. D'altra parte, le associazioni
imprenditoriali o, comunque, di categoria, cui appartiene il datore di
lavoro, sarebbero - al contrario delle associazioni sindacali che
sostengono i lavoratori - decisamente prive di ogni potere di azione.
L'eguaglianza di tutti i cittadini o dei gruppi di cittadini, di
fronte alla lesione dello stesso bene giuridico quale è il rapporto di
lavoro, non sarebbe più realizzata, perché l'art. 28 attribuisce
poteri di azione solo ai lavoratori ed alle loro associazioni
sindacali, e nessun potere ai datori di lavoro ed alle loro
organizzazioni di sostegno.
Una seconda disparità, secondo il giudice a quo, risiederebbe
nella circostanza che la disposizione denunciata accorda solo agli
organismi locali delle associazioni nazionali e non alle associazioni
non nazionali o ai singoli lavoratori la legittimazione al ricorso ivi
previsto, con violazione anche della libertà sindacale di cui all'art.
39 della Costituzione. Violazione, secondo il pretore, tanto più grave
in quanto l'organismo nazionale acquisterebbe una posizione egemone
all'interno dell'unità produttiva, senza che altre organizzazioni
sindacali possano intervenire in eventuali giudizi a tutela di loro
interessi eventualmente confliggenti.
Inoltre un'altra violazione dell'art. 3 Cost. starebbe nella
particolare efficienza del procedimento previsto dall'art. 28 diretto
a prevenire o a reprimere comportamenti antisindacali, anche tutelando
comportamenti concretantisi in forma di sciopero, laddove, altri
diritti dei cittadini "egualmente sacri ed egualmente previsti nella
Costituzione" non sono tutelati nella forma energica, concreta e
tempestiva quale sarebbe quella assicurata al solo esercizio del
diritto sindacale del lavoratore.
Sul piano processuale, infine, si potrebbero riscontrare altre
violazioni del principio di eguaglianza. La disposizione denunciata,
infatti, a differenza del codice di procedura civile porrebbe i
sindacati in una situazione privilegiata nei confronti di tutti gli
altri cittadini, perché autorizzerebbe la proposizione della domanda
ad enti ed in una forma tale da consentire senz'altro l'anonimato: "è
quindi essa norma la fonte prima della incertezza vietata dalla legge
per gli altri". Tanto dovrebbe ricavarsi dal termine "organismi"
impiegato dall'art. 28 che potrebbe dar luogo ad abusi, tanto più che
non v'è legge o statuto che indichi le persone autorizzate a stare in
giudizio in rappresentanza dei sindacati. Ed altro elemento di notevole
incertezza risiederebbe nell'espressione "locale" che lungi dal
precisare il legittimato al ricorso creerebbe ulteriori più gravi
confusioni.
Sempre sul piano processuale si lamenta che i provvedimenti emessi
ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia quello del
pretore, sia la sentenza del tribunale, sono, ipso facto, muniti di
clausole di immediata esecuzione, ricorra o no il presupposto della
prova scritta o del pericolo nel ritardo; che anzi l'efficacia
esecutiva del provvedimento emesso dal pretore non può essere revocata
sino alla sentenza emessa dal tribunale e questa stessa poi, anche se
di primo grado, è pur essa e sempre munita di clausola.
Rileva, in ultimo, il pretore un contrasto dell'art. 28 con l'art.
40 Cost. che interpreta nel senso che il diritto di sciopero non sia
esercitabile fin quando non sia stata promulgata una legge che lo
regoli. Ora in contrasto a questo supremo dettato si porrebbe l'art. 28
"che richiede la punizione del datore di lavoro quando impedisca o
limiti l'esercizio del diritto di sciopero". Cioè, in altri termini,
per l'art. 28 lo sciopero è perfettamente esercitabile, mentre per la
Costituzione non sarebbe esercitabile.
12. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituita dinanzi alla
Corte costituzionale l'Azienda agricola De Martino Norante,
rappresentata e difesa dall'avv. Dante Cioce, per insistere sulla
dichiarazione di illegittimità della norma denunciata.
13. - Nel corso del procedimento ex art. 28 Statuto dei lavoratori
il pretore di Oristano rilevato che la resistente soc. Ondulor aveva
eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Antonio
Sanna che, quale rappresentante sindacale aziendale della "Feder -
libro CISL", non avrebbe fatto parte degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28 citato in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Secondo il pretore alla stregua di tale principio, appare priva di
ogni congruità l'esclusione di legittimazione attiva di forme
organizzative diverse dai sindacati nazionali, nonché dei singoli
lavoratori, giacché non vede con quale fondamento si possano far
assurgere sul piano processuale i sindacati nazionali ad unici
interpreti ex art. 28 dei diritti individuali violati dalla
controparte. Ha aggiunto che un onere del singolo di passare per il
tramite dell'organizzazione ha senso ed è necessario nel contesto dei
processi di conflitto collettivo, ma non può essere plausibilmente
imposto dalla legge nel caso di ricorso alla tutela giurisdizionale di
diritti fondamentali, sia pure nelle forme priviligiate dell'art. 28.
Essendo pertanto indubbio che la norma in esame è volta a
proteggere i diritti individuali di ciascun lavoratore, quali
testualmente "il diritto di sciopero e di libertà ed attività
sindacale" non è dato rilevare alcun particolare profilo idoneo a far
apparire ragionevole il privilegio accordato ai sindacati.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In questo procedimento nessuno si
è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
14. - Infine il tribunale di Milano con ordinanza emessa il 21
febbraio 1973, nel procedimento civile vertente tra le società
Riunione Adriatica di Sicurtà e l'Assicuratrice italiana e
l'Associazione italiana fra assicuratori con l'intervento
dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei
lavoratori, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 39,
primo comma, della Costituzione.
Dopo aver rilevato che il sindacato ASSI.R.A.S. appariva sfornito
dei requisiti di cui alla norma denunciata ha osservato che la legge 20
maggio 1970, n. 300, ha bensì riconosciuto a tutti i lavoratori il
diritto all'associazione e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro
(art. 14), ma ha anche attribuito prerogative, poteri e protezione
legale soltanto a coloro che fanno capo a determinate organizzazioni
sindacali (artt. 19, 20, 21), e in più ha conferito la legittimazione
esclusiva in ordine alla speciale procedura dell'art. 28 unicamente a
organismi territoriali locali facenti capo alle associazioni sindacali
nazionali.
Sarebbe quindi fondato il dubbio che il detto art. 28, nella sua
rigida formulazione, sia in aperto contrasto con il principio di
uguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) con il principio della
libertà sindacale (art. 39, comma primo, Cost.) ed anche con il
principio della effettività della tutela dei lavoratori, di cui
all'art. 3, comma secondo, ultima parte, della Costituzione.
15. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Si è costituita l'ASSI.R.A.S., rappresentata e difesa dagli
avvocati Maria Luisa Zavattaro e Bianca Guidetti Serra, per insistere
sull'incostituzionalità della disposizione denunciata.
16. - Le parti costituite hanno successivamente presentato memorie,
ribadendo, con ampie e approfondite argomentazioni, le conclusioni già
prese. Considerato in diritto :
1. - I dodici giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno
riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e
in parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine ad
articoli della medesima legge.
2. - Le questioni sollevate dalle suddette ordinanze vanno distinte
in due gruppi. Nel primo di questi si assume l'illegittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in riferimento
agli artt. 3 e 39 della Costituzione per avere attribuito il potere di
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
non ad ogni associazione sindacale ovvero alle maggioranze esistenti
sul luogo di lavoro (pretore di Roma, ordinanza 4 agosto 1971; pretore
di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971), nonché per avere sancito una
posizione di preminenza delle associazioni centrali sindacali più
forti, cristallizzando intorno a queste il processo di associazione
sindacale e per avere così vanificato il principio di libertà di cui
all'art. 14 della legge n. 300 del 1970 (pretore di Milano, ordinanza
14 novembre 1970; pretore di Torino, ordinanza 26 febbraio 1972).
Il secondo gruppo di questioni si appunta sull'asserita
illegittimità dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento
all'art. 3 della Costituzione: a) per la disparità di trattamento che
crea tra datori di lavoro e lavoratori sia sul piano processuale che
sostanziale; b) per la particolare efficienza del provvedimento; c) per
la specialità della procedura e l'indeterminatezza dei legittimati; d)
per il fatto che il provvedimento è fornito di clausola esecutiva
(pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972); in riferimento agli
artt. 2, primo comma, 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 39
della Costituzione per aver legittimato ad esperire il procedimento
previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, soltanto gli
organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse
e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali ed in
particolare quelle previste dall'art. 19 (pretore di Bressanone,
ordinanza 4 ottobre 1971; pretore di Padova, ordinanze 20 settembre
1971; tribunale di Pavia, ordinanza 17 febbraio 1972; pretore di
Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972; pretore di Oristano, ordinanza
10 novembre 1972; tribunale di Milano, ordinanza 21 febbraio 1973); in
riferimento agli artt. 39 e 24 in quanto conferisce rilevanza soltanto
agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e in
quanto legittima ad esperire il procedimento di cui al citato art. 28
associazioni non riconosciute e pertanto prive di personalità
giuridica (pretore di Pompei, ordinanza 7 luglio 1971); in riferimento
all'art. 40 della Costituzione per avere tutelato lo sciopero prima
della regolamentazione di questo (pretore di Trinitapoli, ordinanza 22
luglio 1972).
3.- Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale
sollevate in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto
dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
La legge citata, garantendo all'art. 14, in conformità del
precetto di cui all'art. 39 della Costituzione, a tutti i lavoratori il
diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che
determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale,
particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità
produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei
sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per
lo svolgimento di tali funzioni.
Di conseguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva possano essere costituite
rappresentanze sindacali aziendali, indica che questa costituzione
facoltativa deve essere compiuta nell'ambito delle associazioni
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale oppure nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate
alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva.
Con ciò il legislatore, mentre riconosce a coloro che siano
lavoratori in un'unità produttiva il potere di costituire per loro
esclusiva volontaria iniziativa rappresentanze sindacali nella medesima
unità, nello stesso tempo, indicando i requisiti che devono avere le
associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la
rappresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale e
consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300
del 1970. Ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli
gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi
requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale possano
pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente
nell'ambito dell'azienda attività non idonee e non operanti per i
lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di
organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali,
interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali
i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di
pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti,
compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella
dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi
degli stessi lavoratori.
4. - La razionalità della scelta compiuta dal legislatore nella
sfera della sua discrezionalità per il soddisfacimento di reali
esigenze economico - sociali risulta evidente, esaminando i due
requisiti alternativi richiesti dall'art. 19 perché nell'ambito di
associazioni sindacali possa essere conferita, ad esclusiva iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, rappresentanza sindacale
aziendale. Col primo di questi requisiti, cioè l'aderenza
dell'associazione "alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale", il legislatore ha indicato un criterio valutativo, la
cui esistenza è verificabile in ogni momento.
Tale criterio non si riferisce ad una comparazione fra le varie
confederazioni nazionali, sibbene ad una "effettività" - che può
essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale - della loro
forza rappresentativa, così dovendosi interpretare la norma in base ad
una valutazione del sistema nel quale essa si inserisce e che è
caratterizzato, appunto, dall'evidente intento di circoscrivere le
rappresentanze aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse
riconosciuti faccia riscontro un'effettiva capacità di rappresentanza
degli interessi sindacali. Questo criterio risulta del resto già
adottato nella attuazione dell'art. 99 della Costituzione con la legge
5 gennaio 1957, n. 33, e in particolare con l'art. 2 e con il d.l. 3
febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ed in
particolare con l'art. 2.
Pertanto la facoltà riconosciuta ai lavoratori in ogni unità
produttiva di costituire rappresentanze aziendali può essere
esercitata nell'ambito di ogni associazione aderente ad una
confederazione che abbia raggiunto una reale effettività
rappresentativa sul piano nazionale.
A questo criterio il legislatore ne ha aggiunto alternativamente un
altro, basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto
specifico, la cui realizzazione è aperta ad ogni singola associazione
sindacale, cioè l'aver firmato contratti collettivi nazionali o
provinciali di lavoro, applicati nell'unità produttiva.
Trattasi quindi di scelta consapevole del legislatore non
censurabile da questa Corte, scelta che non limita la libertà
sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione ed attuata
dall'art. 14 della legge n. 300 del 1970.
L'art. 19 della medesima legge non contrasta con il precedente art.
14 tenendo anche conto che le associazioni sindacali costituite in base
a questo ultimo godono dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 18
della medesima legge. Né è da accogliersi l'affermazione del pretore
di Roma, che con la normativa dell'art. 19 "il momento genetico delle
rappresentanze sindacali aziendali qualifica e insieme trasforma le
associazioni che ne possono beneficiare in associazioni diverse dalle
altre e contro le altre operando una metamorfosi di qualità che incide
decisamente sulla libertà e sull'uguaglianza sancite dagli artt. 3 e
39 della Carta costituzionale".
Basta infatti osservare che l'art. 19 assicura ai lavoratori in
ogni unità produttiva la piena facoltà di costituire a loro esclusiva
iniziativa rappresentanze aziendali, esercitando nel conferimento di
tale rappresentanza il diritto di libera scelta nell'ambito delle
associazioni che possono concretamente attuare questa funzione.
Tali sono infatti quelle che abbiano conseguito i requisiti
oggettivi che il legislatore ritiene necessari per adempiere alla
rappresentanza aziendale: indicando tali requisiti, particolarmente
significativi della forza rappresentativa, non si opera alcuna
discriminazione fra le associazioni sindacali anche in quanto i
requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre
autorità né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma
sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni
associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri
atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice ove sorgano
controversie la cui decisione richieda la valutazione della legittima
costituzione di una concreta rappresentanza sindacale.
Non sussiste pertanto la diversità e la metamorfosi rilevate dal
pretore di Roma, trattandosi di associazioni che beneficiano degli
stessi diritti riconosciuti a tutte le altre dallo Statuto dei
lavoratori, ma nell'ambito delle quali, in quanto esista attualmente
uno dei requisiti enunciati, può essere conferita facoltativamente,
per esclusiva iniziativa e libera scelta dei lavoratori, la
rappresentanza di cui all'art. 19.
La legittima discrezionalità della scelta operata dal legislatore
nell'indicazione dei criteri qualificanti le associazioni nel cui
ambito può esercitarsi la facoltà dei lavoratori di costituire
rappresentanza sindacale aziendale, è confermata dallo stesso rilievo
del pretore di Roma, il quale, rendendosi conto degli "effetti
gravissimi che una paventata atomizzazione sindacale può originare in
termini economico - sociali" e pertanto, implicitamente, della
necessità di attribuire soltanto a determinate associazioni le
funzioni di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge n. 300 del 1970,
sostiene l'opportunità di un criterio diverso da quello stabilito
nell'art. 19, cioè di attribuire di volta in volta e per determinati
periodi tali funzioni alla maggioranza delle associazioni aziendali
risultante da un confronto tra esse. Il rilievo pone ancora
maggiormente in luce la natura della disposizione dell'art. 19
rientrante nella discrezionalità del legislatore, della quale non può
contestarsi la validità e la razionalità.
5. - Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di
Trinitapoli nei confronti dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in
quanto questo fornirebbe un mezzo di difesa ai lavoratori per reprimere
eventuali abusi dei datori di lavoro e non fornirebbe a questi ultimi
un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori, dando
così luogo ad una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Il vizio logico e giuridico in cui incorre il ragionamento del
giudice a quo appare chiaramente. A parte la base su cui sembra
impostato e che conduce a concepire il rapporto di lavoro come un
inevitabile ed incessante conflitto fra imprenditori e lavoratori, ad
interpretare sotto questo profilo le norme relative e conseguentemente
a considerare il procedimento previsto dall'art. 28 esclusivamente come
un mezzo per opprimere i datori di lavoro, è evidente che il principio
di uguaglianza non può ritenersi violato solo perché vengono emanate
norme processuali protettive di interessi sindacali contemplati dalla
stessa Costituzione.
Con la normativa prevista nell'art. 28 il legislatore ha inteso
apprestare mezzi procedurali allo scopo di dar rilievo giuridico a quel
movimento evolutivo, già largamente attuato in altre nazioni, per cui
le divergenze di interessi fra datori di lavoro e lavoratori, in luogo
di svolgersi sul piano extragiuridico e del contrasto extragiudiziale
con mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, astensioni
dal lavoro, occupazioni, serrate, licenziamenti ecc., tendano
spontaneamente sempre più a condursi entro l'ambito del diritto dello
Stato e siano composte e regolate dinanzi agli organi giurisdizionali
di questo.
L'articolo in parola, riguardo all'attività indicata come
"condotta antisindacale", provvede introducendo uno speciale
procedimento sommario da svolgere avanti il pretore. A questo
magistrato, in casi di comportamento del datore di lavoro diretto ad
impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività
sindacale nonché del diritto di sciopero, attribuisce il potere,
previa convocazione delle parti ed assunte sommarie informazioni e
qualora ritenga sussistente la violazione denunziata, di provvedere con
decreto motivato impugnabile, ordinando la cessazione del comportamento
che ritiene illegittimo e la rimozione degli effetti. Trattasi pertanto
di un provvedimento di urgenza diretto a ripristinare provvisoriamente
lo statu quo, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga
avanti l'autorità giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la
legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze
giuridiche.
La normativa prevista dall'art. 28 non ha soltanto il fine
immediato di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra
in un disegno assai più vasto d'interesse generale diretto ad evitare,
mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio,
conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri fra lavoratori e datori di
lavoro che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad
interruzioni di attività lavorativa, le quali turbino l'attività
aziendale.
Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento
sommario per reprimere in via di urgenza un comportamento che ritiene
illegittimo non importa la conseguenza costituzionale di dover emanare
altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti
da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o statuire su
situazioni oggettivamente diverse, né viola in alcun modo la parità e
l'uguaglianza dei cittadini. L'art. 28, statuendo disposizioni avverso
il compimento di determinati atti, comprende tutti i cittadini che di
tali atti si rendano autori, senza fare fra essi alcuna distinzione e
pertanto la legge di per sé non incorre in alcuna violazione dell'art.
3 della Costituzione.
Può aggiungersi, per quanto superfluo, che le leggi vigenti
tutelano anche in via provvisoria gli interessi dei datori di lavoro
contro atti dei lavoratori con provvedimenti di urgenza quali ad
esempio quelli previsti dagli artt. 703 e 700 del codice di procedura
civile, e può rilevarsi che lo stesso art. 28 della legge n. 300 del
1970 assicura nel procedimento da esso previsto il contraddittorio fra
le parti e inoltre che il datore di lavoro può infliggere sanzioni
disciplinari in via di autotutela in forza del potere gerarchico
riconosciutogli all'art. 7 della medesima legge.
6. - Non sono da accogliere le questioni di incostituzionalità
sollevate dal medesimo pretore di Trinitapoli basate sull'efficienza
del provvedimento ex art. 28 e sul fatto che esso sia munito di
clausola esecutiva.
A parte che anche altri provvedimenti contemplati nel codice di
procedura civile (quali i decreti e le ordinanze emesse da pretore ai
sensi dell'art. 700, dell'art. 689, comma primo, in caso di denunzia di
nuova opera e di danno temuto, dell'art. 703 per il procedimento
possessorio nella fase preliminare a cognizione sommaria, dell'art. 665
il quale prevede l'ordinanza non impugnabile di rilascio) sono
interinali e provvisoriamente esecutivi, la procedura introdotta
dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 costituisce una scelta
legislativa discrezionale non suscettibile di controllo in se de di
giudizio di legittimità costituzionale.
Non vanno presi in considerazione gli argomenti addotti dal giudice
a quo basati su affermate lentezze dei procedimenti giudiziari cui
possono ricorrere i datori di lavoro, atteso che eventuali
inconvenienti nell'amministrazione della giustizia nell'applicazione di
date norme processuali non possono costituire motivi di
incostituzionalità di altre norme.
7. - Non ha rilievo l'argomento sollevato dallo stesso pretore che
il ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 può essere proposto
in guisa da lasciare indeterminate le persone fisiche dei ricorrenti e
pertanto, in caso di vittoria del datore di lavoro, da rendere
difficile a questo di ottenere il rimborso delle spese processuali.
L'argomento è infondato nelle sue premesse in quanto essendo il
ricorso degli organismi locali un atto di parte, esso deve contenere a
pena di inammissibilità tutte le indicazioni richieste dagli artt.
125, 163 e 164 del codice di procedura civile.
Né si comprende perché resterebbe indeterminata la
identificazione dei soggetti legittimati per il fatto che il
legislatore ha fatto uso dell'espressione "organismi locali" termine
questo avente un significato preciso e pregnante.
8. - Infondate si appalesano anche le questioni di legittimità in
riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, della Costituzione
sollevate dai giudici a quo in merito all'articolo 28 della legge n.
300 del 1970 per avere questo legittimato a esperire il procedimento
ivi previsto solo gli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e
le rappresentanze sindacali aziendali.
Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 non modifica né
restringe o limita in alcun modo le tutele già assicurate dalle leggi
e dallo stesso Statuto dei lavoratori ai diritti dei lavoratori, dei
datori di lavoro e delle associazioni sindacali, ma, come si è detto,
è diretto a reprimere in via di urgenza e provvisoriamente
comportamenti diretti contro l'attività e la libertà sindacale. È
evidente pertanto la razionalità della norma, la quale attribuisce
questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili
che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e
possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in
vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi
isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli
lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni
individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista
dall'art. 28.
La stessa intitolazione della norma: "repressione di condotta
antisindacale", indica che la condotta del datore di lavoro prevista da
questa norma non può essere identificata con quella violatrice di meri
interessi patrimoniali o morali di singoli individui, ma deve
estrinsecarsi in atti diretti ed idonei a colpire o ad impedire o a
limitare l'esercizio della libertà o lo svolgimento dell'attività
sindacale e pertanto gli interessi collettivi di una larga sfera di
lavoratori. La valutazione di tali atti al fine di promuovere la
procedura prevista dall'art. 28 è quindi razionalmente affidata dal
legislatore agli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, i quali meglio d'ogni altro sono in
grado di ricorrervi fondatamente e tempestivamente.
L'art. 28, legittimando al ricorso gli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali "che vi abbiano interesse" specifica
senz'altro come gli interessi che la procedura prevista intende
proteggere siano quelli connessi a tali associazioni, i quali
trascendono quelli soggettivi dei singoli individui. La volontà del
legislatore di distinguere gli interessi collettivi dei lavoratori da
quelli dei singoli colpiti risulta tanto più evidente in quanto gli
organismi indicati dall'art. 28 sono legittimati al ricorso
indipendentemente dalla volontà individuale dei colpiti, i quali
dispongono di mezzi processuali a difesa dei loro interessi.
Pertanto la scelta operata dal legislatore nella sfera della sua
discrezionalità appare del tutto razionale e rispondente alla realtà
delle cose, allo scopo che si prefigge raggiungere e all'interesse
della collettività. La razionalità di tale scelta è fra l'altro
confermata dalla considerazione che se ogni singolo lavoratore o
qualsiasi associazione sindacale fossero legittimati al ricorso ex art.
28, la situazione che ne deriverebbe sarebbe tale da compromettere
l'attività dell'azienda, da ledere la produttività di questa e da
ostacolare se non paralizzare l'azione direttiva dell'imprenditore. Fra
l'altro condurrebbe inevitabilmente a prospettare ogni contrasto, anche
di natura meramente patrimoniale, fra lavoratore e datore di lavoro
come condotta antisindacale di quest'ultimo, dando vita ad una pletora
indiscriminata di ricorsi.
9. - Non sussiste nemmeno il contrasto denunziato dal pretore di
Padova fra il predetto art. 28 e l'art. 2 della Costituzione, in quanto
il primo, legittimando organismi sindacali aventi determinati requisiti
oggettivi a proporre il ricorso ex art. 28, non colpisce in alcun modo
né limita i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Né sussiste il
contrasto denunziato dal medesimo pretore fra l'art. 24 della
Costituzione e l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto questo
non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati
al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti e
interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale
per tutelare in via di urgenza interessi che trascendono quelli del
singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone
l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua
legittima e insindacabile discrezionalità, ritiene idonei ad espletare
tale funzione.
10. - Non sussiste il contrasto denunziato dal pretore di
Bressanone fra l'art. 3, primo comma, della Costituzione e l'inciso "su
ricorso delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse"
dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto alla legittimazione
al ricorso di cui al detto articolo degli "organismi locali delle
associazioni nazionali che vi abbiano interesse" e non di altre
organizzazioni sindacali corrisponde a situazioni oggettivamente
diverse in cui versano i primi aventi determinati requisiti rispetto
alle seconde che di tali requisiti sono sfornite ed è pertanto
pienamente giustificata sul piano razionale.
Per i medesimi motivi è da escludere il contrasto denunziato dal
tribunale di Pavia e dai pretori di Oristano e di Pompei fra l'art. 28
della citata legge e l'art. 3 della Costituzione.
Il conferimento agli organismi indicati nell'art. 28 e non ad altri
della legittimazione ad esperire lo speciale ricorso rientra nella
sfera della discrezionalità del legislatore e non è
costituzionalmente sindacabile da questa Corte.
11. - Insussistente è anche, per i motivi in precedenza
illustrati, la pretesa violazione denunziata dal pretore di Padova
dell'art. 39 della Costituzione, in quanto, come già esposto, l'art.
28 non limita l'organizzazione o l'attività dei sindacati, ma
legittima, in coerenza con l'ultimo comma del medesimo art. 39, i
sindacati che hanno, in base a requisiti oggettivi indicati dal
legislatore, incisività rappresentativa, ad agire con la procedura ex
art. 28 per la repressione di atti lesivi di interessi collettivi
sindacali.
12. - Non è parimenti da accogliersi la denunzia di
incostituzionalità mossa dal pretore di Pompei nei confronti dell'art.
28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 24 e 39 della
Costituzione per avere concesso ad associazioni sindacali non
registrate, senza il riconoscimento della loro personalità giuridica,
un diritto di ricorso al giudice.
L'infondatezza della questione risulta dalla disposizione dell'art.
36 del codice civile, pienamente applicabile alle associazioni
sindacali, il quale prescrive che le associazioni non riconosciute come
persone giuridiche possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza
o la direzione.
13. - Infondata è anche la questione sollevata dal pretore di
Trinitapoli, il quale denunzia l'incostituzionalità dell'art. 28 della
legge n. 300 del 1970 in quanto in contrasto con l'art.40 della
Costituzione.
L'infondatezza di tale denunzia appare evidente, richiamando le
sentenze di questa Corte n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e quella
recente n. 1 del 1974, affermanti che il diritto di sciopero è
operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di norme
legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione
possono legittimamente segnarne i limiti, e che la legge n. 300 del
1970 nulla aggiunge e nulla toglie all'enunciazione di questi criteri
generali fissati dalla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, e
dell'art. 28 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo e secondo comma, 24, 39 e 40 della Costituzione, sollevate dai
giudici a quo con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte