Sentenza n. 54/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 892 e 894 del codice civile, in relazione all'art. 844
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1993
dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Papandrea
Maria Rosaria ed altro e Bortolin Maurizio, iscritta al n. 553 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Maria Rosaria
Papandrea ed altro contro Maurizio Bortolin per ottenere la condanna
di quest'ultimo, proprietario di un cortile destinato a giardino e
confinante con la proprietà degli attori, all'estirpazione di alcuni
alberi di alto fusto piantati a distanza inferiore di tre metri dal
confine, in violazione degli artt. 892 e 894 del codice civile, il
Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 9 giugno 1993 (r.o. n. 553
del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto delle suddette disposizioni, per contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, con
riferimento alla diversa disciplina dettata per le immissioni
dall'art. 844 del codice civile, nella parte in cui detto combinato
disposto non prevede che il giudice possa valutare se gli alberi e le
piante, sorgenti a distanza inferiore a quella indicata dall'art. 892
del codice civile, debbano essere estirpati, qualora le loro
immissioni nocive o simili propagazioni nel fondo confinante non
superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle
condizioni dei luoghi.
Il giudice rimettente rileva che gli artt. 892 e 894 offrono, in
aggiunta agli artt. 896, 849 e 1172 del codice civile, una tutela
eccessiva "supertutela") per il proprietario del fondo, il quale può
chiedere l'estirpazione degli alberi in base a parametri
predeterminati, oggettivi, quali quelli delle distanze legali, senza
che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il
proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione.
Tale tutela così ampia del diritto di proprietà deve avere una
giustificazione che si armonizzi con i limiti sociali della facoltà
di godimento del proprietario.
Sembra al giudice rimettente che la ratio della disposizione vada
individuata in un possibile pregiudizio per il proprietario del fondo
vicino: da qui il necessario raffronto con l'art. 844 del codice
civile, che disciplina il pregiudizio da immissione proveniente dal
fondo vicino, e per il quale è stabilita solo una generica sanzione
da determinarsi secondo il caso concreto, sulla base della
delibazione del superamento dei limiti della normale tollerabilità
dell'immissione nociva.
Soltanto una pronuncia additiva della Corte costituzionale, conclude il giudice a quo, può far venir meno l'obbligo di estirpazione
di alberi che sorgano a distanza soltanto lievemente inferiore alla
distanza legale e che non arrechino alcun fastidio al fondo vicino. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, del
combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, in
relazione all'art. 844 del medesimo codice, sostenendosi che, se la
ratio degli artt. 892 e 894 è quella di tutelare la proprietà da
fattori provenienti dalle proprietà confinanti (umidità,
ombrosità, propagazione di rami e simili determinate dagli alberi
dei vicini) questa situazione sarebbe stata trattata in modo
ingiustificatamente diverso dalla norma (art. 844) relativa alla
situazione omogenea delle immissioni, in cui sussiste la stessa ratio
e si demanda al giudice di valutare l'effettivo nocumento per il
godimento del bene di proprietà.
Osserva in particolare il giudice rimettente che le norme
denunziate prevedono "una supertutela per il proprietario di un
fondo, il quale può chiedere l'estirpazione di alberi o piante
sorgenti nel fondo confinante a distanza anche minore di un solo
centimetro a quella minima legale, a prescindere dal fatto che essi
costituiscano o meno un'effettiva turbativa". Tale tutela avrebbe
fondamento solo "se si armonizzasse con i limiti sociali della
facoltà di godimento della proprietà che lo stesso legislatore
precostituzionale tenne in considerazione"; altrimenti ciò sarebbe
applicazione dell'antico principio di detto godimento usque ad infera
et usque ad sidera, mentre la ratio del diritto potestativo di
pretendere l'estirpazione non si può giustificare per la sola
presunzione assoluta del danno di immissioni (ombrosità, umidità,
propagazione di rami e simili) "senza tenere in alcun conto
dell'eventuale beneficio all'ambiente, bene anch'esso di rilevanza
costituzionale non più trascurabile ex art. 9 della Costituzione, e
beneficiario della tutela specifica successivamente introdotta".
Il Pretore soggiunge che "appare irragionevole che il pregiudizio
arrecabile da alberi e piante sorgenti a distanza inferiore da quella
legale debba sempre essere considerato in modo assoluto rispetto a
situazioni di luogo molto diverse nella realtà fenomenica ed
addirittura in maniera più sfavorevole rispetto ad un pregiudizio,
come quello di cui all'art. 844 c.c.". Chiede in conclusione che una
pronuncia additiva di questa Corte faccia venir meno i casi di
estirpazione di alberi che non arrechino al vicino un pregiudizio
superiore alla normale tollerabilità.
2. - Questa Corte ritiene non fondata la questione di legittimità
così prospettata.
Non è necessario, in proposito, approfondire se, come rileva il
giudice a quo, la normativa denunziata sia un residuo riflesso di una
arcaica concezione della proprietà, prevalentemente rurale,
anteriore alle norme costituzionali ed alla conseguente disciplina (a
tutela dei valori dell'ambiente e del diritto alla salute) comunque
finalizzata a quella funzione sociale della proprietà, in cui
ravvisare anche l'interesse per la sorte di singoli alberi nel
regolamento dei rapporti di proprietari limitrofi.
Appare invece risolutivo, ai fini della decisione, anzitutto il
rilievo che le norme impugnate hanno carattere meramente suppletivo
di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, dagli usi
locali" (art. 892); i quali, nel loro continuo adeguamento - oltre
che tener conto delle particolari condizioni locali (clima, colture,
terreni) - possono rendere la disciplina di questa materia sempre
più conforme alle esigenze di una moderna concezione della
proprietà. Senza contare che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle
leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento
dei limiti posti in proposito dal codice civile.
3. - Questa Corte in alcune sentenze (n. 239 del 1982 e n. 94 del
1985) ha in generale affermato che il "paesaggio costituisce un
valore estetico-culturale cui la Costituzione ha conferito
straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla
Repubblica di tutelarlo fra i principi fondamentali
dell'ordinamento", e questa tutela "presuppone, normalmente, la
comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi".
La Corte ha avuto altre occasioni di precisare (sent. n. 247 del
1974 e n. 39 del 1986) che la protezione di interessi diversi da
quelli dei proprietari di fondi contigui, eventualmente spettanti
anche ad altre persone o ad intere collettività, può essere
prevista dalla legislazione di settore. È stato in particolare
ritenuto che "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli
alberi posti a distanza non legale (il proprietario del terreno in
cui essi sono posti o altri) può sollecitare l'attivazione dei
poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e
culturali (art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche in riferimento
alla legge n. 1497 del 1939)" (sentenza n. 39 del 1986).
4. - La sollevata questione di costituzionalità viene ritenuta
non fondata soprattutto perché non è riscontrabile alcun vulnus
dell'unica norma costituzionale (art. 3), che il giudice a quo
ritiene violata sotto il profilo della irragionevole disparità di
trattamento fra la disciplina delle distanze (artt. 892-894 del
codice civile) e quella delle immissioni, di cui al precedente art.
844 del codice civile.
Il Pretore di Torino ravvisa l'omogeneità di queste due situazioni
nella identità di ratio che sarebbe alla base di entrambe, e cioè
il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi
vicini nell'uso del territorio.
Ma questa impostazione non appare condivisibile dal momento che,
mentre la disciplina sulle distanze - mediante criteri obiettivi e
rigidi - attiene alla definizione del contenuto del diritto di
proprietà (tanto che il mantenimento a distanze inferiori a quelle
legali può dar vita, per convenzioni od usucapione, all'altro
diritto reale di servitù), la disciplina sulle immissioni partecipa
invece della logica della responsabilità civile, riguardando
l'attività dinamica nell'uso della proprietà che può essere
pregiudizievole al vicino quando superi la normale tollerabilità;
così come ancora più attinente alla responsabilità è l'uso della
proprietà che abbia come unico scopo quello di nuocere ad altri
(art. 833 del codice civile). Delle tre situazioni risultano evidenti
quindi i caratteri differenziali e le diverse conseguenze.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte