Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/03/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 222, primo

comma, e 203, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1996 dal pretore di Padova nel procedimento

penale a carico di Gabellotto Guerrino, iscritta al n. 119 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il furto di un

borsello e un mazzo di chiavi lasciati incustoditi sul banco di una

chiesa, il consulente del giudice rilevava che il soggetto arrestato

era "portatore di un'infermità di mente e cioè di una grave

debolezza mentale ed eziologica organica" con "capacità di

concettualizzazione pressoché nulla e ragionamento e giudizio

gravemente deficitari, "concludendo, da un lato, per la non

imputabilità e, dall'altro, per la sussistenza della pericolosità

sociale, perché" "potrà realizzare ulteriori comportamenti di

analoga indole e quindi illeciti"

che, ad avviso del pretore di Padova, ricorrerebbero le

condizioni per il ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico

giudiziario del prevenuto, ai sensi dell'art. 222 del codice penale,

essendo contestato un delitto la cui pena edittale massima consiste

nella reclusione fino a sei anni (artt. 624, 625, numero 4, prima

ipotesi, del codice penale);

che, inoltre, l'imputato sarebbe noto all'ufficio in ragione di

frequenti arresti per fatti di indole e disvalore modesti, onde la

"pericolosità sociale" e l'automatismo nell'applicazione della

misura di sicurezza (artt. 203 e 222 del codice penale);

che, pur non ignorando le pronunce della Corte costituzionale

(nn. 111 del 1996 e 334 del 1994), ove si afferma che l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione è applicabile soltanto alle pene, e

non alle misure di sicurezza, e che la declaratoria di

illegittimità, concernente l'ospedale psichiatrico giudiziario,

comporterebbe innovazioni normative tali da risultare invasive della

discrezionalità del legislatore, il giudice a quo ha sollevato due

distinte questioni ritenute "alternative e/o concorrenti", la prima

relativa all'art. 222, e la seconda all'art. 203 del codice penale;

che in ordine alla norma contenuta nell'art. 222 il rimettente

censura il richiamo a una pena astrattamente irrogabile e non a

quella in concreto applicata, o applicabile, così denunciando

l'automatismo applicativo della misura; mentre con riguardo all'art.

203 osserva che - al di là di ogni valutazione soggettiva e della

tipologia dei reati - la disposizione assume a presupposto la

probabile commissione di nuovi fatti idonei a recare pericolo alla

collettività;

che il più recente legislatore, disciplinando il procedimento

penale per i minori (artt. 36, 37, comma 2, e 39 del decreto

legislativo n. 448 del 1988) ha introdotto una ponderata nozione di

pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di

sicurezza;

che tale ultima previsione non potrebbe essere ricondotta alle

specifiche esigenze dei minori, palesandosi criterio valido per tutti

gli imputati;

che, in particolare, l'applicazione della misura di sicurezza

comporterebbe per il cittadino non imputabile il ricovero in un

ospedale psichiatrico giudiziario anche quando appaia probabile la

commissione di nuovi reati, il cui disvalore, oggetto

dell'apprezzamento del giudice, non sia in concreto tale da

giustificare un giudizio di pericolosità sociale;

che siffatto automatismo violerebbe gli artt. 2 e 32 della

Costituzione, perché - privato di validi aiuti sanitari, sociali e

materiali anche quando le condotte eventualmente realizzabili non si

presentino di gravità tale da giustificare le esigenze di tutela

della collettività - l'imputato vedrebbe ristretta la sfera della

propria libertà personale;

che il pretore di Padova ha promosso due distinti giudizi di

costituzionalità: il primo, relativo all'art. 222, primo comma, del

codice penale, "nella parte in cui non prevede che siano fatti salvi

i delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o

la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore

nel massimo a due anni"; il secondo, relativo all'art. 203, primo

comma, dello stesso codice, limitatamente alle parole "quando è

probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati";

che, secondo il rimettente, le soluzioni indicate non

inciderebbero sulla discrezionalità del legislatore: per l'art. 222,

sarebbe infatti possibile individuare la pena adeguata al fatto,

applicabile dal giudice in caso di proscioglimento dell'imputato per

infermità di mente; mentre per l'art. 203 l'eliminazione dell'inciso

di cui sopra non determinerebbe alcun vuoto normativo, fornendo nel

contempo una disciplina costituzionalmente corretta;

che le due questioni, sollevate con riferimento agli stessi

parametri normativi, avrebbero una loro autonomia: l'una, incidendo

sui presupposti applicativi delle misure di sicurezza; e l'altra

specificamente sul presupposto del ricovero in ospedale psichiatrico

giudiziario;

che esse sarebbero rilevanti, perché l'accoglimento di ciascuna

consentirebbe all'imputato di evitare l'applicazione della misura di

sicurezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza;

Considerato che vengono all'esame della Corte le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 222, primo comma, del codice

penale, "nella parte in cui non prevede che siano fatti salvi i

delitti dolosi per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o

la reclusione per un tempo concretamente determinato non superiore

nel massimo a due anni", e dell'art. 203, primo comma, dello stesso

codice, limitatamente alle parole "quando è probabile che commetta

nuovi fatti preveduti dalla legge come reati"; disposizioni censurate

per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione:

che l'ordinanza del pretore di Padova solleva due questioni di

legittimità costituzionale con riguardo a un'unica fattispecie

applicativa della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico

giudiziario;

che l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura è

fondata, perché il giudice a quo, prospetta le due questioni come

alternative e/o concorrenti, lasciando alla Corte il compito (che è

invece del rimettente) di determinarne l'ordine logico;

che le questioni, pertanto, difettano della necessaria

univocità, per cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità:

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222,

primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3 e 32 della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza

in epigrafe;

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203,

primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3, e 32 della Costituzione dal pretore di Padova, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte