Sentenza n. 541/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e
dell'art. 2096 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il
28 luglio 1995 dal pretore di Chieti nel procedimento civile vertente
tra R. P. e S. W. T. S.p.a., iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso della controversia individuale di lavoro promossa
da R. P. - lavoratore assunto in prova e soggetto alla tutela
dell'avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482
- nei confronti di una S.p.a., il pretore di Chieti, in funzione di
giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., in
riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che l'art. 10 della legge n. 604 del
1966, nel disporre che le norme di quest'ultima si applichino ai
lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene
definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio
del rapporto di lavoro, esclude che durante il periodo di prova il
licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta,
com'è previsto, invece, dalla regola generale di cui all'art. 2
della medesima legge. La giurisprudenza della Cassazione, infatti,
ritiene legittimo il licenziamento dei lavoratori in prova anche se
avvenuto oralmente, con il solo limite di garanzia costituito
dall'obbligo di esternazione dei motivi al fine di rendere possibile
l'eventuale contestazione in sede giudiziaria. Ed anche questa Corte,
con le due sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980, ha
sostanzialmente escluso che la mancanza dell'obbligo della forma
scritta per il licenziamento dei lavoratori in prova potesse
implicare una qualche violazione di norme costituzionali.
Il pretore di Chieti, però, nonostante i richiamati orientamenti
giurisprudenziali, ritiene che l'insussistenza del vincolo formale
assurga a violazione dei menzionati parametri. In particolare, il
diritto di difesa non sarebbe adeguatamente garantito perché il
lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono
indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di
minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria
difesa in sede giurisdizionale; la semplice impugnabilità del
recesso, infatti, non eviterebbe al lavoratore l'onere di dover
dimostrare l'illegittimità del licenziamento, contrariamente a
quanto di solito avviene. Oltre a ciò le norme impugnate
confliggerebbero con gli artt. 35 e 38 Cost., poiché non
tutelerebbero in modo soddisfacente il diritto al lavoro, tanto più
che nel caso si tratta di lavoratore invalido che gode del
trattamento speciale di cui alla legge n. 482 del 1968.
Quanto al profilo della rilevanza, il giudice rimettente osserva
che l'accoglimento della presente questione porterebbe
all'accoglimento del ricorso del lavoratore, mentre a decisione
opposta dovrebbe pervenirsi in caso di rigetto della medesima.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata.
Osserva la difesa erariale che la sentenza n. 189 del 1980 di
questa Corte ha già chiarito che la condizione giuridica del
lavoratore in prova, fissata dalla legge, non è contraria ai
precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Carta
fondamentale; parimenti insussistente è la pretesa violazione
dell'art. 24 Cost., poiché il lavoratore ha sempre la possibilità
di impugnare il licenziamento in sede giudiziale, facendone così
dichiarare l'eventuale illegittimità. Considerato in diritto
1. - Viene sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 cod. civ., i quali
sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della
Costituzione, poiché prevedono che le garanzie di cui alla legge
n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai
lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene
definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio
del rapporto di lavoro e, perciò, escludono (secondo costante
giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del
lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com'è disposto,
invece, dalla regola generale di cui all'art. 2 della medesima legge.
In particolare, il pretore di Chieti ravvisa nel combinato disposto
in esame la violazione del diritto al lavoro (trattasi, nella specie,
di un soggetto avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della
legge n. 482 del 1968) e del diritto di difesa, perché il
lavoratore, non avendo a disposizione l'atto nel quale vengono
indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di
minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria
difesa in sede giurisdizionale.
2. - La questione è infondata.
L'apposizione al contratto di lavoro di una clausola di prova
(che, ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., deve risultare da atto
scritto) è finalizzata all'accertamento, nell'arco di un periodo di
tempo che in genere non supera i sei mesi, della sussistenza nel
prestatore di determinate qualificazioni tecniche ritenute necessarie
al proseguimento del già intrapreso rapporto di lavoro.
Indipendentemente, quindi, dalle differenti costruzioni
dogmatiche che la dottrina civilistica ha elaborato al riguardo, la
predetta clausola attribuisce al contratto di lavoro un quid proprium
che non è ravvisabile in assenza della medesima.
Tale differenza è stata ribadita in più occasioni dalla
giurisprudenza di questa Corte, prima nelle risalenti sentenze n. 204
del 1976 e n. 189 del 1980 citate dal rimettente e, più di recente,
nella sentenza n. 172 del 1996, ove si è precisato che "la
dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo
della prova non può essere propriamente qualificata come
licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto
per scadenza del termine".
Inoltre lo stesso art. 10 ora impugnato assegna rilevanza alla
scadenza del termine massimo della prova, perché prevede, a garanzia
del dipendente, che tutte le norme della legge n. 604 del 1966 (e,
quindi, anche l'art. 2) si applichino comunque anche al lavoratore in
prova "decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro".
La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due
fattispecie del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento dal
rapporto definitivo, pur avendo introdotto sempre maggiori
possibilità di controllo delle ragioni del recesso. La specialità
del rapporto, quindi, si proietta sulla facoltà di recesso alla
scadenza del periodo di prova, e tale diversità strutturale
giustifica anche la censurata diversità di disciplina della forma
dell'atto che pone termine al rapporto stesso.
L'infondatezza della questione sotto il profilo della presunta
lesione del principio di eguaglianza rende evidente anche
l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 della Carta
fondamentale, poiché i principi generali di tutela della persona e
del lavoro (ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto
al conseguimento ed al mantenimento del posto (sentenza n. 390 del
1999), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al
solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
3. - Egualmente infondata è la censura prospettata dal pretore
di Chieti in riferimento agli articoli 24 e 38 della Costituzione. Ad
avviso del giudice a quo il lavoratore in prova, non avendo a
disposizione l'atto scritto nel quale vengono indicate le ragioni del
recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non
potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede
giurisdizionale.
Va osservato in proposito che non sussiste alcun dubbio circa il
diritto ad una effettiva difesa, essendo pacifico (come riconosce
anche il rimettente) che il lavoratore in prova ingiustamente
licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la
declaratoria di illegittimità del licenziamento. Egli può infatti
allegare e provare l'eventuale sussistenza di ragioni del recesso
estranee all'esito dell'esperimento; la maggiore o minore difficoltà
di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque
in un problema di fatto che non assurge a violazione dell'art. 24
Cost.
4. - Non vale a modificare i termini della questione la
considerazione che nel giudizio a quo il lavoratore licenziato sia un
invalido, avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge
n. 482 del 1968.
Questa Corte, infatti, ha già riconosciuto (sentenza n. 255 del
1989) che il patto di prova è compatibile con l'assunzione
obbligatoria di detti lavoratori, a condizione che la prova tenga
conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato; ed in tal
senso è costantemente orientata anche la giurisprudenza della Corte
di cassazione. Il generico richiamo all'art. 38 Cost., attraverso cui
il giudice rimettente lamenta la minore tutela di cui godrebbe tale
categoria protetta, si palesa, perciò, privo di fondamento.
Non può essere ignorato, d'altra parte, che la giurisprudenza di
legittimità, attraverso un lungo processo di interpretazione, è
andata elaborando un orientamento più rigoroso in tema di recesso
nei confronti del lavoratore invalido assunto con patto di prova:
così ha affermato, tra l'altro, importanti principi circa l'obbligo
di esternazione dei motivi dell'esito negativo della prova,
soprattutto al fine di evitare il licenziamento c.d. in frode alla
legge, ossia finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema
dell'assunzione obbligatoria. Il menzionato iter giurisprudenziale,
ancor oggi in evoluzione, non fa che corroborare la già dimostrata
infondatezza della presente questione anche sotto il profilo
dell'art. 38 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della
Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:541 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte