Sentenza n. 546/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.1, quarto e
quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 121, dal titolo "Interventi infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990", promosso con
ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 2 maggio
1989, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 36
del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale relativamente all'art. 1, quarto e quinto comma, e
all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai
campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29
maggio 1989, n. 205. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate
violerebbero: a) l'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18 dello Statuto del
Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che attribuisce
alla stessa Provincia competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, di
urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale,
nonché di comunicazioni e trasporti; b) l'art. 9, primo comma, n. 11
dello Statuto, che attribuisce alla Provincia competenza legislativa
concorrente in materia di attività sportive e ricreative; c) l'art.
16 dello Statuto, che conferisce alla Provincia le funzioni
amministrative nelle stesse materie in cui essa ha competenze
legislative; d) l'art. 14, primo comma, dello Statuto, che prescrive
il parere della Provincia per le concessioni in materia di
comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il
territorio provinciale, nonché l'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che prevede la
previa intesa della Provincia per gli interventi dello Stato
nell'ambito del territorio provinciale aventi ad oggetto le materie
della viabilità, delle linee ferroviarie e degli aerodromi.
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate - nel
prevedere procedure speciali per le opere pubbliche "direttamente
connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990", per quelle necessarie al fine di garantire la fornitura di
servizi pubblici essenziali aventi i requisiti indicati nell'art. 1,
comma secondo, del decreto-legge n. 121 e per le opere connesse e
funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373
(Esposizione internazionale "Colombo '92") - prevedrebbero
un'illegittima deroga alla disciplina legislativa e amministrativa
dettata dalla Provincia stessa, esautorando gli organi provinciali
statutariamente competenti ad adottare i relativi provvedimenti.
Palesemente incostituzionale sarebbe, in particolare, l'art. 2, che,
al secondo comma, istituisce una Conferenza, composta da
rappresentanti di diversi enti e amministrazioni statali, competente
a valutare i progetti esecutivi "con particolare riferimento alle
loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali,
culturali e territoriali", e, al comma successivo, prevede che le
deliberazioni prese all'unanimità dalla predetta Conferenza si
sostituiscono ad ogni effetto ai provvedimenti amministrativi che la
Provincia è competente ad adottare in materia, compresi i pareri e
le intese previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).
2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile o infondato.
Dopo aver sottolineato che la Provincia ricorrente non è
interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce
l'impugnato decreto-legge e che, comunque, questa Corte, con sentenza
n. 517 del 1987, ha già affermato che l'organizzazione dei
campionati mondiali di calcio coinvolge interessi di indubbio rilievo
nazionale, l'Avvocatura dello Stato rileva che, anche a prescindere
da tali argomenti, la previsione di una Conferenza composta dagli
enti interessati e dotata di poteri sostitutivi dei provvedimenti di
competenza provinciale non violerebbe le attribuzioni della
ricorrente, dato che quest'ultima, all'interno della Conferenza, ha
un vero e proprio diritto di veto che potrebbe opporre alle
deliberazioni ritenute pregiudizievoli per le competenze e gli
interessi di cui essa è titolare. Sicché, pur dovendosi escludere
che nell'ipotesi configurata vengano in questione le competenze
provinciali invocate, non si potrebbe comunque ritenere che possano
essere lese da atti, come le deliberazioni prese all'unanimità dalla
Conferenza, che non possono fondatamente ritenersi di minor efficacia
del diniego d'intesa o di nulla osta.
3. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano
ha presentato una memoria con la quale contesta le deduzioni svolte
dall'Avvocatura dello Stato.
In particolare, la ricorrente ritiene infondata l'allegazione
dell'Avvocatura secondo la quale essa non sarebbe interessata
dall'applicazione del decreto-legge impugnato, in quanto quest'ultimo
prevede interventi rientranti nella realizzazione delle "opere
necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici
essenziali", come ad esempio l'installazione di infrastrutture per
ponti radio e impianti televisivi, che potrebbero ben riguardare il
territorio provinciale. L'ampiezza delle espressioni usate dalla
legge indurrebbe a farvi rientrare anche opere aventi con le
manifestazioni ivi indicate un legame del tutto occasionale e
indiretto.
In secondo luogo, la Provincia contesta la pretesa equipollenza
tra gli strumenti della "intesa" e della "Conferenza", sostenuta
dall'Avvocatura dello Stato, osservando che l'"intesa", a differenza
della "Conferenza", possiede un carattere bilaterale e presuppone il
coinvolgimento di organi a rilevanza costituzionale. Considerato in diritto
1. - La Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimità
costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e
terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi
infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di
calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, per
violazione dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18; dell'art. 9, primo
comma, n. 11; dell'art. 14, primo comma; dell'art. 16 dello Statuto
speciale del Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare,
dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.
Le questioni di costituzionalità poste dalla ricorrente sono due:
la prima, relativa all'art. 1, quarto e quinto comma, prospetta il
dubbio se l'applicabilità alla Provincia di Bolzano delle procedure
speciali previste per le opere pubbliche necessarie a garantire la
fornitura dei servizi pubblici essenziali immediatamente incidenti
sulle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e per
le opere pubbliche connesse e funzionali agli obiettivi della legge
23 agosto 1988, n. 373 (relativa allo svolgimento dell'Esposizione
internazionale "Colombo '92") sia contrastante con le norme
statutarie che attribuiscono alla stessa Provincia competenze
legislative (di tipo esclusivo e concorrente), e amministrative su
varie materie, fra le quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio,
le attrezzature e gli impianti sportivi; la seconda questione, che
concerne l'art. 2, secondo e terzo comma, prospetta un dubbio di
costituzionalità relativo all'equiparazione, ivi disposta, fra
l'"intesa" (richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974) e la
Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e degli
enti interessati (regolata, per l'appunto, dalle norme impugnate), le
cui deliberazioni, ove adottate all'unanimità, sono ritenute
sostitutive "ad ogni effetto" degli atti amministrativi
(autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri, etc.) previsti dalle
leggi statali e regionali (o provinciali).
In ordine a tutte e due le questioni, il Presidente del Consiglio
dei Ministri formula un'eccezione di inammissibilità, basata sul
rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non sarebbe interessata
all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato
decreto-legge.
2. - L'eccezione di inammissibilità va accolta.
Se l'evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma di
Bolzano in relazione all'applicabilità nel proprio territorio delle
procedure semplificate riguardanti le "opere connesse e funzionali
agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373", vale a dire alle
spese finalizzate alla realizzazione della "Esposizione
internazionale specializzata 'Colombo 92' avente come tema
'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'", rende superflua qualsiasi
considerazione sul punto, non altrettanto evidente appare invece
l'analoga conclusione sull'altra impugnazione proposta dalla stessa
ricorrente.
L'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 121 del 1989 estende
le procedure semplificate previste dallo stesso decreto - sempreché
ne facciano richiesta le amministrazioni competenti e salva
l'approvazione della Conferenza dei soggetti interessati disciplinata
nel successivo art. 2 - anche "alle opere necessarie per garantire la
fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al
comma 2". Tali requisiti sono dati, oltreché da caratteristiche
attinenti alle opere stesse (realizzabilità entro il 15 maggio del
1990, congruità del relativo investimento rispetto all'obiettivo,
conformità alla disciplina vincolistica), anche da un legame di
stretta funzionalità con le manifestazioni dei campionati mondiali
di calcio del 1990 e, segnatamente, dalla "immediata incidenza
sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento
all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani
interessati e con caratteri di non provvisorietà" (art. 1, comma
secondo, lett. a).
Nel determinare quest'ultimo requisito, la disposizione appena
citata afferma con estrema chiarezza che l'opera pubblica da
realizzare dev'essere caratterizzata da un legame di diretta
incidenza, non già rispetto ad aspetti consequenziali o collaterali
ai campionati mondiali di calcio del 1990, ma rispetto allo
svolgimento stesso delle relative manifestazioni sportive, compreso
il miglioramento delle infrastrutture necessarie ad assicurare
l'afflusso e la mobilità degli spettatori negli stadi designati e
nelle città interessate. Poiché nessun centro urbano della
Provincia di Bolzano rientra fra quelli designati ad ospitare le
manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990,
si deve ritenere che tra le opere pubbliche realizzabili nel
territorio provinciale e l'effettuazione delle predette
manifestazioni sportive non vi possa in alcun caso essere quel legame
di "immediata incidenza" richiesto come requisito essenziale per
l'applicazione delle procedure semplificate disciplinate dal
decreto-legge n. 121 del 1989. Di qui deriva la mancanza d'interesse
della Provincia autonoma di Bolzano alla proposizione del relativo
giudizio di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali
nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990),
convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il
ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in
riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché
agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso
Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte