Sentenza n. 55/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/05/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 45r.d. 1765/1935
- art. 110r.d. 1765/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 del r.d.
17 agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre
1970 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra
Timpani Giuseppe e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo
1971.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, per recuperare nei confronti del sig. Giuseppe Timpani la
somma di L. 128.950 dovutagli a titolo di pagamento di spese
processuali liquidate con sentenza passata in giudicato, sospendeva
l'erogazione della rendita di L. 11.470 mensili, di cui il Timpani era
titolare a causa di invalidità permanente derivante da infortunio sul
lavoro, fino alla estinzione completa del credito.
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 1970, il
Timpani conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Messina, l'INAIL
deducendo la illegittimità costituzionale dell'articolo 45 del r.d. 17
agosto 1935, n. 1765 (ora art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
nella parte in cui autorizza la compensazione della rendita spettante
al lavoratore con le spese giudiziali dovute all'INAIL.
Il pretore di Messina, con ordinanza emessa il 21 novembre 1970,
riteneva rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione
di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 38 della
Costituzione. Secondo il giudice a quo, il principio della
intangibilità delle pensioni, rendite vitalizie e prestazioni
similari, garantito dalla citata norma costituzionale, risulta violato
dalla disposizione impugnata che consente all'Istituto assicuratore di
trattenere unilateralmente sulle indennità e sulle rendite erogate
agli assicurati, "senza alcuna limitazione quantitativa e senza alcuna
specificazione creditoria", l'ammontare delle somme ad esso dovute per
i crediti accertati con provvedimenti della autorità giudiziaria a
carico dei titolari di prestazioni previdenziali.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il
quale, con deduzioni del 30 marzo 1971, ha chiesto che la Corte
dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale proposta
dal pretore di Messina.
Secondo l'Istituto assicuratore, l'affermazione contenuta nella
ordinanza di rinvio, secondo cui la norma impugnata non contiene alcuna
specificazione creditoria, è inesatta, in quanto l'art. 45 contempla
esplicitamente solo la ragione creditoria inerente alle spese di
giudizio, liquidate con sentenza passata in giudicato, e relative a
controversie dipendenti dalla esecuzione del decreto n. 1765 del 1935.
Inoltre, poiché la norma impugnata non autorizza la compensazione
delle indennità con il credito dell'INAIL, ma prevede solo la
possibilità eccezionale della cessione, del pignoramento o del
sequestro delle indennità per il pagamento delle spese giudiziali,
dovrebbe essere escluso nella materia in esame ogni provvedimento
unilaterale o discrezionale dell'Istituto.
In ordine alla mancanza, nel testo dell'art. 45, di una espressa
previsione della limitazione quantitativa alla cedibilità delle
indennità e alla esperibilità di azioni esecutive su di esse, la
difesa dell'INAIL osserva che una tale previsione non è stata ritenuta
necessaria dal legislatore in quanto essa è già contenuta come
principio generale, estensivamente applicabile, nell'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile.
Sulla base di tale disposizione, che limita la possibilità di
pignoramento dei crediti di lavoro, e in genere di tutte le indennità
comunque derivanti dal rapporto di lavoro, ad un quinto dell'ammontare
dei crediti stessi, e della norma contenuta nell'art. 2110 cod. civ.,
l'Istituto assicurativo ritiene che sia possibile interpretare la norma
impugnata in modo rigorosamente conforme ai precetti costituzionali.
3. - All'udienza del 4 aprile 1973, la difesa dell'INAIL ha
insistito nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :
Il pretore di Messina propone questione di costituzionalità
dell'art. 45 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sugli infortuni sul
lavoro, ritenendolo in contrasto con l'art. 38 della Costituzione
"nella parte in cui dispone la compensazione della rendita dovuta al
lavoratore infortunato con le spese giudiziali (dallo stesso) dovute
all'INAIL".
Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che l'indicazione del
denunziato art. 45 va corretta in quella dell'art. 110 del t.u. 30
giugno 1965, n. 1124, senza però che alcun dubbio possa sorgere circa
l'ammissibilità della questione, perché l'articolo del nuovo testo
unico ripete, senza alcuna variazione sostanziale, il testo
dell'articolo della precedente normativa in materia.
Deve altresì considerarsi che, sia l'anteriore quanto la vigente
normativa, non fanno alcuna menzione della "compensazione", ma si
limitano a disporre che il credito per indennità infortuni "non può
essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o
sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o
gli aventi diritto siano stati condannati" in favore dell'INAIL.
Poiché però l'art. 1246 del codice civile non ammette che possa
operarsi compensazione nei confronti di un "credito dichiarato
impignorabile", deve ritenersi che il credito per indennità infortuni
non possa essere suscettivo di compensazione nei limiti, e solo in
quelli, in cui l'anzidetto credito, alla stregua dei citati artt. 45 e,
ora, 110 della legge speciale, è dichiarato non soggetto a
pignoramento.
Ne consegue pertanto che i su richiamati articoli della normativa
speciale, benché in via indiretta, e cioè per il tramite della
disposizione del codice civile, regolano, nella materia degli infortuni
sul lavoro, anche quanto concerne la compensazione dei crediti, così
come il giudice a quo ha dimostrato di ritenere allorché ha
identificato l'oggetto della proposta questione di legittimità.
Per tale motivo va respinta l'eccezione di inammissibilità per
mancanza di rilevanza formulata dall'INAIL, sotto il profilo che, non
essendo la compensazione prevista tra le ipotesi di cui al denunziato
art. 45, il giudice a quo nessuna applicazione di quella norma potrebbe
operare nel caso, ma dovrebbe anzi dichiarare nel merito infondata la
pretesa dello stesso INAIL ad operare la compensazione, perché questo
modo di estinzione delle obbligazioni, in quanto non previsto dalla
normativa speciale, non sarebbe mai ammissibile in materia di crediti
nascenti dalle leggi sugli infortuni sul lavoro.
Nel merito la questione è fondata, anche se, per precisarla,
occorre premettere qualche osservazione a chiarimento.
Risulta dall'art. 45, ora 110 del t.u., che il pignoramento (e
quindi la compensazione) dei crediti per indennità dovute a causa di
infortuni sul lavoro è in genere vietato, ma è ammesso solo per le
spese di giustizia cui l'infortunato sia stato condannato in favore
dell'INAIL; condanna alle spese che, a seguito della sentenza della
Corte n. 23 del corrente anno, può ora essere pronunciata solo in caso
di lite manifestamente infondata e temeraria.
Ma, all'infuori di questa limitazione, attinente alla natura del
credito per cui il pignoramento è consentito, la norma di cui agli
articoli citati non ne prevede alcun'altra volta a restringerne
quantitativamente l'estensione.
In proposito non ha fondamento la contraria opinione sostenuta
dalla difesa dell'INAIL, e secondo la quale il pignoramento dovrebbe
ritenersi limitato alla misura di un quinto, in base agli artt. 545,
quarto comma, del codice di procedura civile e 2110 del codice civile.
Sta in fatto che l'indennità dovuta per subito infortunio sul lavoro
non rientra in nessuna delle categorie di crediti, in rapporto ai quali
il pignoramento è ammesso entro le limitate misure percentuali
indicate nell'anzidetto art. 545.
È anzi a dirsi che nemmeno con una interpretazione analogica
(posto che essa sia, nel caso, ammissibile e non debba invece ritenersi
operante, come ostativo, il principio di cui all'art. 14 delle
preleggi) potrebbe comprendersi il credito per indennità infortuni fra
quelli che la difesa dell'INAIL genericamente qualifica come "di
lavoro", ma che in realtà riguardano soltanto (art. 545, terzo comma)
"le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e di
altre indennità relative al rapporto di lavoro o d'impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento".
Né in alcun modo rileva, in materia, l'art. 2110 cod. civ., dal
quale la stessa difesa vorrebbe far derivare una equivalenza fra
crediti di lavoro e crediti per indennità infortuni, giacché
quell'articolo si limita soltanto a stabilire che, in materia
d'infortunio (come di malattia o di gravidanza o di puerperio), se la
legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, deve provvedere
con i propri mezzi il datore di lavoro, secondo le leggi speciali, gli
usi o l'equità.
Può quindi concludersi che, nell'ordinamento, non risulta che alla
pignorabilità dei crediti per indennità infortuni, pur limitata, per
materia, alle sole spese giudiziali, sia apposto alcun limite
quantitativo, e che pertanto il pignoramento, come la compensazione,
così come l'INAIL ha mostrato in fatto di pretendere, può essere
operato anche sull'intero ammontare di una o più rate di rendita.
Dal che consegue che le norme più volte citate e che ciò
consentono violano l'art. 38, comma secondo, della Costituzione, il
quale, stabilendo che "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", mostra
chiaramente di concepire le relative prestazioni come destinate a
provvedere ai loro bisogni elementari, con ciò attribuendo ad esse un
carattere affine a quelle genericamente qualificate come alimentari
che, per antica tradizione, sono sottratte alle comuni forme di
apprensione da parte di creditori e vi sono assoggettate solo per cause
privilegiate e in misura parziale, specificatamente determinata.
Mancando nella normativa dell'art. 45, ora 110 t.u. sugli infortuni
sul lavoro, ogni limite quantitativo, essa va dichiarata
costituzionalmente illegittima, in conformità dei principi espressi
nella sentenza della Corte n. 22 del 1969 in materia di crediti per
pensioni dovute dall'Istituto della previdenza sociale.
Il che non impedisce certo al legislatore di riproporre quelle
stesse norme, introducendovi le moderazioni, nella cui mancata
previsione si identifica la ragione della dichiarazione della loro
incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni
contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione
espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali
l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato,
siano stati condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte