Sentenza n. 55/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 153/1969
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), e degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze,
nel procedimento civile vertente tra Viti Gabriella e S.p.A.
Maxfinanziaria, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 luglio 1990 dal Pretore di Firenze, nel
procedimento civile vertente tra Bilanceri Silvano e S.r.l. Romanelli
Finanziaria, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di Firenze
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30
aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale"), nonché degli artt. 1 e 2
del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Testo Unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni"), nella parte in cui dette norme non prevedono la
pignorabilità, rispettivamente, delle pensioni erogate dall'INPS e
di quelle corrisposte dallo Stato negli stessi limiti che l'art. 545
del codice di procedura civile prevede, per crediti non qualificati,
in ordine alle retribuzioni percepite in virtù di rapporto di lavoro
in corso.
2. - Dato atto che nella sentenza n. 231 del 1989 questa Corte ha
rilevato che in materia di pensioni il regime generale è nel senso
della impignorabilità (salve le eccezioni consentite), sia per il
settore privato che per quello pubblico, il giudice remittente
ritiene dubbia la legittimità costituzionale di tale regime non
apparendogli "sotto alcun profilo ragionevole l'attuale disparità di
trattamento, quanto a garanzia patrimoniale nei confronti dei
creditori, fra il debitore percettore di una retribuzione e il
debitore percettore di una pensione".
A suo avviso, infatti, anche la pensione costituisce un reddito
per colui che ne gode, a volte assai più cospicuo di tante
retribuzioni, e, salve le percentuali di pignorabilità previste
dall'art. 545 del codice di procedura civile, le retribuzioni sono
tutte pignorabili senza previsione di fasce retributive minime non
pignorabili.
In conclusione, il giudice a quo dubita della conformità a
Costituzione delle dette norme per contrasto con l'art. 3, in ragione
della asserita disparità di trattamento, quanto a responsabilità
patrimoniale, fra percettori di retribuzione e percettori di
pensione, e per contrasto con l'art. 24, poiché la tutela
giurisdizionale di coloro che vantano crediti pecuniari nei confronti
di percettori di pensione subirebbe concrete limitazioni. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze, con due ordinanze pronunciate in pari
data, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui dette norme non consentono
la pignorabilità, rispettivamente, delle pensioni erogate dall'INPS
e di quelle corrisposte dallo Stato, negli stessi limiti previsti
dall'art. 545 del codice di procedura civile in ordine alla
pignorabilità, per crediti non qualificati, delle retribuzioni
percepite in virtù di rapporto di lavoro in corso.
Ad avviso del giudice remittente le norme impugnate sarebbero in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, venendo a creare
un'ingiustificata disparità di trattamento - quanto a
responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori - fra
percettori di pensione e percettori di retribuzione, nonché con
l'art. 24 della Costituzione, per la limitazione di un'efficace
tutela giurisdizionale di coloro che vantano crediti pecuniari nei
confronti di pensionati.
Le due ordinanze sospettano d'incostituzionalità norme diverse di
legge, tuttavia le questioni sollevate hanno il medesimo oggetto e
sono prospettate con identiche argomentazioni: i giudizi possono
quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Le questioni non sono fondate.
Non sussiste, in primo luogo, alcun contrasto delle norme
impugnate con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo di un
diverso ed ingiustificato regime "quanto a responsabilità
patrimoniale nei confronti dei creditori" fra il debitore pensionato
e il debitore che percepisce una retribuzione. Come questa Corte ha
già avuto occasione di rilevare (v. sent. n. 580 del 1989), il
diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul
contenuto sostanziale della responsabilità patrimoniale del
debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 del
codice civile ("tutti i suoi beni presenti e futuri"), ma soltanto su
di un particolare mezzo di esecuzione civile (pignoramento presso
terzi) tra i tanti che consentono la realizzazione coattiva del
diritto.
Può ancora aggiungersi che, ove la questione sollevata dovesse
invece intendersi rivolta a censurare la possibilità stessa per il
legislatore di disciplinare in maniera differenziata l'intervento
degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni e sulle
pensioni, neanche allora potrebbe ravvisarsi il denunciato contrasto
con il principio di eguaglianza; invero la differenza di regime non
è comunque irragionevole poiché trova fondamento nella intrinseca
diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e
finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli
artt. 36 e 38 della Costituzione.
Del resto, le recenti pronunce di questa Corte in materia si sono
limitate, sinora, ad eliminare ingiustificate diseguaglianze tra il
settore pubblico e quello privato, ma sempre all'interno delle due
distinte categorie delle retribuzioni e delle pensioni (v. sentt. nn.
878 del 1988, 1041 del 1988, 572 del 1989, 115 del 1990 e 340 del
1990).
Né del pari può ravvisarsi una limitazione del diritto alla
tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, in
base al rilievo che, ferma la possibilità della realizzazione
coattiva del credito su tutti i beni del debitore, l'esclusione delle
pensioni dal novero dei beni sequestrabili o pignorabili per il
soddisfacimento di crediti non qualificati, è da ritenersi
espressione della facoltà del legislatore, non preclusa dalla norma
costituzionale invocata, di subordinare in alcuni casi l'esperimento
del diritto del privato alla tutela di altri interessi generali o di
preminente valore pubblico come, nel caso, quelli garantiti dall'art.
38 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), nonché degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), sollevate entrambe, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte