Corte costituzionale

Ordinanza n. 553/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promossi con ordinanze emesse il 9 ed il 27 giugno

1987 dal Pretore di Pisa nei procedimenti vertenti tra Novi Nilo e

Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., iscritti ai nn. 558 e 559 del

registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di

interventi del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, nel corso di due procedimenti

civili vertenti, il primo, tra Novi Nilo e l'I.N.A.I.L. e, il

secondo, tra Renzetti Ferdinando e l'I.N.A.I.L., ha sollevato, con

ordinanze emesse il 9 giugno 1987 (R.O. n. 558/87) ed il 27 giugno

1987 (R.O. n. 559/87), questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), correlato alla Tabella all. n. 4, voce n. 44, come

modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, in quanto la previsione

tassativa delle lavorazioni morbigene alle quali il lavoratore deve

essere adibito, ai fini del riconoscimento della ipoacusia da rumori

come malattia professionale, introduce una ingiustificata disparità

di trattamento nei confronti dei lavoratori che svolgono altre

attività nel medesimo ambiente di lavoro e sono esposti ad un

rischio eguale o maggiore rispetto ai lavoratori addetti alle

lavorazioni tabellate;

che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che venga

dichiarata la non fondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni,

debbono essere riuniti;

che la Corte, con sentenza n. 179 del 1988, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui

non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali

nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle

comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da

quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno

indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle

quali sia comunque provata la causa di lavoro";

che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta

dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti,

della norma oggetto degli incidenti sollevati dal Pretore di Pisa con

le ordinanze indicate in epigrafe, la questione è divenuta

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal

Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte