Sentenza n. 56/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1964 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, recante
"Associazione della Regione all'Istituto trentino di cultura" promosso
con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
notificato il 27 febbraio 1964, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 3 del
Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per la
Regione Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con legge 28 dicembre 1963, n. 33, la Regione Trentino-Alto
Adige autorizzò l'associazione dell'amministrazione regionale, in
qualità di socio fondatore, all'Istituto trentino di cultura creato
con legge della Provincia di Trento 29 agosto 1962, n. 11, ed
autorizzò il versamento a questo Istituto di un contributo annuo di
lire venti milioni (art. 1).
Contro questa legge ha mosso ricorso la Provincia di Bolzano con
atto depositato il 5 marzo 1964, lamentando che essa violi gli artt. 4,
5,11, 59 e seguenti, 70 e 82 dello Statuto Trentino-Alto Adige. La
legge, infatti, non troverebbe fondamento in alcuna delle competenze
legislative della Regione, previste dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, e
nemmeno in quella relativa all'ordinamento degli enti pararegionali,
prevista dall'art. 4, n. 2, stante la specifica natura di ente
paraprovinciale dell'Istituto trentino di cultura. La legge, viceversa,
si fonderebbe sulla competenza prevista dal n. 4 dell'art. 11 dello
Statuto - "usi e costumi locali, istituzioni culturali aventi carattere
provinciale" -, cioè su una competenza primaria della Provincia che
esclude la possibilità di qualsiasi ingerenza, sia della Regione, sia
dello Stato, anche in adesione allo spirito dell'allegato IV del
Trattato di pace.
La violazione degli ora ricordati articoli dello Statuto
comporterebbe la violazione delle norme statutarie in materia
finanziaria. Sarebbe principio fondamentale - desumibile anche
dall'art. 119 della Costituzione, oltre che dalle norme del titolo IV
dello Statuto -, che le entrate "proprie" attribuite agli enti
costituzionali locali devono essere destinate esclusivamente alle
funzioni dell'ente, al quale tali entrate sono assegnate, non, come nel
caso, al perseguimento di fini specifici delle Provincie, o addirittura
particolari di una di esse.
Ritiene la Provincia di Bolzano che, qualora si avverta la
necessità di integrare i mezzi finanziari delle Provincie perché esse
possano raggiungere i fini loro propri, bisogna far ricorso
all'istituto dell'assegnazione annuale da parte del Consiglio regionale
di una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del
gettito ricavato rispettivamente dalle due Province ai sensi dell'art.
70 dello Statuto speciale.
Infine, il fatto che la Regione abbia destinato una somma a un ente
paraprovinciale, che persegue fini propri di una soltanto delle due
Provincie in deroga ai principi e alle norme degli artt. 59 e seguenti,
70 e seguenti dello Statuto, configurerebbe una violazione del
principio di parità tra i gruppi linguistici (art. 82 dello Statuto) e
del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), che si
applicherebbe anche agli enti pubblici, quando la Costituzione o la
legge abbia attribuito loro, come nel caso delle due Provincie della
Regione Trentino-Alto Adige, una posizione paritaria.
2. - Resiste al ricorso la Regione che si è costituita nel
presente giudizio con atto di deduzioni depositato il 18 marzo 1964,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa regionale eccepisce in primo luogo l'irricevibilità del
ricorso perché proposto decorso il termine di 30 giorni previsto
dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, giusta il
successivo art. 36, si applicherebbe anche ai ricorsi proposti dalle
Provincie contro leggi della Regione. Non si potrebbe invocare
l'applicazione del termine di 60 giorni previsti dall'art. 33 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, per i ricorsi proposti da una Regione
contro le leggi di un'altra Regione, perché il rapporto
Provincia-Regione è assimilabile a quello Regione-Stato, non già
all'altro Regione-Regione.
In secondo luogo l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità del
ricorso per due motivi: 1) perché la sua proposizione non è stata
deliberata dal Consiglio provinciale (art. 5, secondo comma, D.P.R. 30
giugno 1951, n. 574) bensì dalla Giunta provinciale, senza che risulti
alcun motivo di urgenza, che, ad ogni modo, non escluderebbe la
necessità della ratifica da parte del Consiglio; 2) perché non è
ipotizzabile un invasione da parte della legge impugnata, limitata nei
suoi effetti al territorio della Provincia di Trento, della sfera di
competenza della Provincia di Bolzano, sicché questa non sarebbe
legittimata al ricorso e, comunque, sarebbe carente d'interesse.
In terzo luogo, il ricorso sarebbe infondato, perché la legge non
detta norme nella materia indicata nell'art. 11 , n. 4, dello Statuto,
ma si limita a consentire la partecipazione ad un ente esistente o a
versare ad esso un contributo annuo. Non si potrebbe negare alla
Regione (come allo Stato e ad altri enti pubblici minori), la facoltà
di aderire ad enti o società che perseguono fini di pubblica utilità
e di interesse generale; né potrebbe trascurarsi la circostanza che
l'ente al quale la Regione ha aderito persegue finalità turistiche e
sociali rientranti lato sensu nella competenza regionale (artt. 4, nn.
12 e 17, 5, n. 2, e 6 dello Statuto T.-A. A.).
Infine non sarebbero invocati a proposito i principi di parità
linguistica e di eguaglianza perché la Commissione legislativa
regionale per le finanze, nell'approvare la legge all'unanimità, prese
atto delle dichiarazioni dell'Assessore che la Giunta regionale
intendeva non soltanto parificare ed eguagliare le partecipazioni e gli
investimenti di carattere patrimoniale della Regione nelle due
Provincie, ma aveva in animo di favorire le eventuali analoghe
iniziative culturali della Provincia di Bolzano.
3. - La difesa della Provincia ha depositato il 21 maggio 1964 una
memoria, nella quale respinge le tre eccezioni pregiudiziali sollevate
dall'Avvocatura.
L'eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso non
dovrebbe essere accolta perché la fissazione del termine entro il
quale deve essere proposta l'impugnazione avviene di regola con
riferimento al tipo di atto che forma oggetto dell'impugnazione, non
con riferimento al soggetto legittimato a proporla. La diversità
perciò dei due termini fissati dagli artt, 32 e 33 della legge 11
marzo 1953, n. 87, discende dal fatto che, in un caso, oggetto
dell'impugnativa è la legge statale, nell'altro la legge regionale. Da
che la conseguenza che nel caso presente, in cui impugnata è una legge
regionale, il termine che deve essere osservato è di 60, non di 30
giorni. Questa tesi troverebbe conferma nell'art. 36 della medesima
legge n. 87 del 1953 che estende alle Provincie quel che è stabilito
in questa materia per la Regione. Comunque, ove questo argomento non
fosse sufficiente a eliminare ogni dubbio, si dovrebbe tener presente
che, trattandosi di un termine di decadenza, si deve propendere per il
termine più lungo, di 60 giorni, che, del resto, è quello normalmente
imposto, nei casi di decadenza, laddove dovrebbe considerarsi
eccezionale quello di 30.
La seconda eccezione dovrebbe essere respinta richiamando l'art.
48, n. 7, dello Statuto, che consente alla Giunta di adottare in caso
di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica
del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva; cosa che è
accaduta, nel caso, con delibera n. 10/150 del 20 marzo 1964 del
Consiglio provinciale di Bolzano.
La conclusione sarebbe avvalorata dall'art. 33 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il quale dispone: "la questione, previa deliberazione
della Giunta regionale (o provinciale), è proposta dal Presidente
della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale".
Nel caso si accogliesse la contraria conclusione, si dovrebbe
sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 5, secondo comma,
del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per violazione dell'art. 48, n. 7,
dello Statuto e dell'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si
dovrebbe lamentare la violazione del principio costituzionale di
eguaglianza, stante che tale disposizione varrebbe solo per il
Trentino-Alto Adige, non per le altre Regioni.
La Provincia respinge anche l'ultima eccezione di inammissibilità
per carenza di interesse che ritiene strettamente connessa con la
questione di merito, perché il carattere esclusivo della competenza ex
art. il, n. 4, toglie che essa competenza possa essere in alcun modo
turbata. Si dovrebbe porre mente al carattere specializzato delle
competenze proprie della Regione, che vietano a questa di prendere
iniziative in materie che non rientrano esplicitamente nei suoi fini
istituzionali. Se si tiene conto che la legge regionale invade
obiettivamente la competenza provinciale, indipendentemente
dall'utilità che la Provincia può ricavare da una maggiore
disponibilità di fondi, appare chiaro quale sia l'interesse della
Provincia ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità della
legge, e cioè quello di tutelare "il principio dell'intangibilità
delle competenze provinciali".
4. - Anche l'Avvocatura ha depositato il 30 aprile 1964 una memoria
nella quale, ribadite le eccezioni pregiudiziali, sostiene
l'infondatezza del ricorso - oltre che con gli argomenti esposti nelle
deduzioni e col richiamo a una lunga prassi legislativa regionale in
materia di interventi e sovvenzioni finanziarie -, anche con
riferimento a un'ulteriore finalità dell'Istituto trentino di cultura,
quella cioè di istituire una facoltà di scienze sociali; il che
confermerebbe che la Regione con la legge impugnata ha perseguito
finalità sue proprie in materia di assistenza sociale, turismo e
incremento della produzione.
5. - All'udienza del 3 giugno 1964, le difese della Regione e della
Provincia hanno ribadito le loro tesi sul merito del ricorso e
insistito nelle conclusioni prese con gli atti scritti. Considerato in diritto :
1. - Nessuna delle tre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla
difesa della Regione è fondata; tutte, anzi, sono state già respinte
dalla Corte in occasione di precedenti giudizi.
In primo luogo il termine fissato alla Provincia per ricorrere
contro la legge regionale è di 60 giorni, non già di trenta, ed esso
risulta dall'interpretazione coordinata degli artt. 33 e 36 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 57 del 1957).
In secondo luogo, è vero che legittimato a proporre ricorso contro
la legge regionale è il Consiglio provinciale, come è stabilito,
prima ancora che dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951,
n. 574, dall'art. 82, terzo comma, dello Statuto per il Trentino- Alto
Adige, ma è anche vero che, per l'art. 48, n. 7, del medesimo Statuto,
la Giunta provinciale, in caso di urgenza, può adottare "provvedimenti
di competenza del Consiglio", salva la ratifica da parte di questo
nella sua prima seduta successiva: ratifica che, nel caso, è stata
deliberata dal Consiglio il 20 marzo 1964 (deliberazione n. 10/150).
Di fronte a questo chiaro disposto legislativo e alla precedente
pronunzia della Corte (sentenza n. 57 del 1957), non hanno fondamento
le argomentazioni della difesa della Regione, e non fanno al proposito
talune delle ragioni in contrario addotte dalla difesa provinciale.
In terzo luogo la Corte ha già affermato che i Consigli
provinciali possono impugnare la legge regionale non soltanto quando
ricorra una violazione della sfera della competenza legislativa
provinciale, ma anche quando ricorra un caso di violazione della
Costituzione o dello Statuto, o del principio di parità tra i gruppi
linguistici, dovendosi interpretare in tal senso il sistema costruito
dall'art. 82 dello Statuto speciale in coerenza con "la particolare
struttura dell'ordinamento" della Regione Trentino-Alto Adige (cfr.
sentenza n. 40 del 1960). Che poi sussista nel presente giudizio un
interesse della Provincia a ricorrere risulta, come si vedrà,
dall'esame del merito della questione.
2. - La Provincia fonda il ricorso su due motivi. Col primo
sostiene che la Regione abbia violato lo Statuto disponendo, con la
legge impugnata, in materia che non può essere ricondotta ad alcuna di
quelle ad essa assegnate, e che è , invece, di esclusiva competenza
della Provincia (art. 11, n. 4). Tale motivo non è fondato. La legge
regionale si limita, infatti, ad autorizzare l'amministrazione
regionale ad assumere la qualità di socio fondatore dell'Istituto
trentino di cultura e a corrispondere, in tale qualità, la somma annua
di lire 20 milioni, non già a regolare o in altra maniera a
interferire nella materia degli "usi e costumi locali e istituzioni
culturali (. . .) aventi carattere provinciale" (art. 11, n. 4),
sostituendosi alla Provincia o concorrendo con questa nell'esercizio di
una competenza propriamente provinciale.
Non ha bisogno di confutazione la tesi, adombrata dalla difesa
della Provincia, giusta la quale il caso in esame configurerebbe una
violazione indiretta delle competenze provinciali o del "principio
della intangibilità" di codeste competenze, tanto è evidente che una
siffatta violazione non può aver luogo in conseguenza dell'erogazione
di un contributo finanziario della Regione in favore di una iniziativa
della Provincia, iniziativa che resta intatta nella disponibilità
della Provincia medesima.
3. - Fondato, viceversa, è il secondo motivo del ricorso.
In effetti la Regione, essendo un ente con fini predeterminati e
inderogabilmente fissati dalla legge, non può destinare i fondi che lo
Statuto le assegna, se non per il perseguimento di quei fini che sono
ad essa propri. La stessa difesa della Regione sembra accettare questa
tesi, quando afferma che le finalità dell'Istituto trentino di cultura
possono essere ricondotte alle materie di competenza regionale, ma la
dimostrazione che essa tenta di dare di questa tesi non è persuasiva.
Come si ricava dall'art. 1 dello statuto dell'Istituto allegato alla
legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, i fini di questo Istituto si
riassumono nel proposito "di promuovere e favorire nell'ambito della
Provincia, lo sviluppo di ogni possibile iniziativa e attività di
studio e di cultura con speciale riguardo alle tradizioni ed esigenze
locali". Non si può dire veramente che i fini così assegnati
all'Istituto possono essere ricondotti alle finalità turistiche e
sociali della Regione quali risultano dagli artt. 4, n. 12 (assistenza
sanitaria ed ospedaliera), n. 17 (turismo e industrie alberghiere); 5,
n. 2 (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) e 6 (facoltà
della Regione di istituire o agevolare l'istituzione di appositi
istituti autonomi nelle materie concernenti la previdenza e le
assicurazioni sociali).
Vero è che gli interessi regionali non sono soltanto quelli
puntualmente rilevabili dalle competenze che lo Statuto attribuisce
alla Regione, ed è anche vero che può essere configurato un interesse
generale proprio della Regione che questa può e deve tutelare; ma è
di tutta evidenza che, nel caso in esame, il carattere tutto
provinciale dell'interesse perseguito dall'Istituto non consente di
individuare un interesse regionale con esso coincidente e di
giustificare, in conseguenza, la destinazione di fondi regionali per il
suo perseguimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione
della Regione all'Istituto trentino di cultura", in riferimento agli
artt. 4, 5 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige (legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte