Sentenza n. 56/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/05/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo
comma, della legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla
tutela del paesaggio, promosso con ordinanza iemessa il 13 maggio 1966
dal Consiglio di Stato - sezione V - sul ricorso di Menegot Vittorio
contro la Giunta provinciale di Bolzano, iscritta al n. 180 del
Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 15 ottobre 1966 e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 25 ottobre 1966.
Visti gli atti di costituzione di Vittorio Menegot e del Presidente
della provincia di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Angelo Facchin, per il Menegot, e l'avv. Giuseppe
Guarino, per la provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Decidendo su un ricorso proposto da Menegot Vittorio contro i
decreti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 16 novembre
1959, 30 luglio e 30 settembre 1963, con i quali rispettivamente era
stato approvato l'elenco delle particelle da sottoporre alla tutela del
paesaggio ai sensi della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, era
stata disposta l'immediata sospensione del lavori di costruzione di una
casa di abitazione intrapresi dal Menegot e si era diffidato
quest'ultimo a rimuovere l'opera eseguita, il Consiglio di Stato, con
ordinanza del 13 maggio 1966, denunziava a questa Corte
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della
legge provinciale suddetta, in riferimento all'art. 42, terzo comma,
della Costituzione. L'ordinanza riteneva che, pur essendo mancate le
norme di attuazione dello Statuto, la legge impugnata doveva ritenersi
legittima perché non interferiva nell'organizzazione degli uffici
statali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non avendo disposto
trasferimento di personale, di servizi ed uffici; dichiarava perciò
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
che, al riguardo, era stata proposta dal Menegot in relazione all'art.
95 dello statuto del Trentino-Alto Adige e della VIII disposizione
transitoria della Costituzione. Il Consiglio di Stato rilevava invece
il sospetto di illegittimità dell'art. 15 della legge impugnata, nel
suo secondo comma, perché statuisce che, nel caso di divieto assoluto
di costruire sopra aree da considerarsi fabbricabili, può essere
concesso uno speciale contributo, nei limiti delle somme da stanziarsi
in apposito articolo del bilancio provinciale: quel divieto, secondo il
Consiglio predetto, svuota completamente del suo contenuto il diritto
di proprietà quando si riferisce ad un'area che, come nella specie, è
da ritenersi fabbricabile, e il contributo che, in tal caso, può
essere concesso, non solo ha natura e consistenza ben diversa
dall'indennizzo, ma, dovendo misurarsi sull'importo degli stanziamenti
di bilancio, non è oggetto di un diritto certo e perfetto.
L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 18 luglio 1966; è stata comunicata ai
Presidenti delle due Camere il 30 dello stesso luglio; è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 ottobre
1966, n. 258, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto -
Adige del 25 ottobre 1966, n. 44.
Nel processo così instaurato si sono costituiti tanto il Menegot
quanto il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, che hanno
anche depositato memorie.
2. - Il Menegot fa proprie le osservazioni svolte dal Consiglio di
Stato; ma in via pregiudiziale risolleva la questione di legittimità
costituzionale di tutta la legge, che il Consiglio di Stato aveva
ritenuto manifestamente infondata, e ritorna a prospettare la mancanza
di norme d'attuazione dello statuto regionale: all'uopo si richiama
alle sentenze di questa Corte, le quali, da un lato, hanno dichiarato
illegittime leggi regionali o provinciali che, nel disciplinare materie
di competenza, avevano sostituito organi provinciali a quelli statali,
e, d'altro lato, hanno ritenuto che le norme d'attuazione sono non solo
in ogni caso necessarie, ma sono necessarie per delimitare i poteri
trasferiti. Ritiene che la Corte possa promuovere in via incidentale
anche d'ufficio la questione stessa, dato il carattere assorbente che
essa ha rispetto all'altra che riguarda soltanto un articolo della
legge, e dato che questa contiene norme sostitutive di quelle
corrispondenti contenute nella legge statale del 1939, e istitutive di
organi provinciali aventi poteri spettanti ad organi statali. Il
Menegot rileva inoltre che l'ordinanza nella quale si fissa l'ambito di
una questione non forma limite alla rilevabilità di ufficio, da parte
della Corte, di altra questione che il giudice a quo ha dichiarato
manifestamente infondata, e che si pone come pregiudiziale rispetto al
giudizio sul processo rinviato alla Corte.
3. - Il Presidente della Giunta provinciale osserva anzitutto che
la questione prospettata dal Consiglio di Stato attiene al diritto alla
corresponsione di un indennizzo, e che pertanto il Menegot l'avrebbe
potuta promuovere solo nel corso di un giudizio concernente la
liquidazione di tale indennizzo o quando avesse formulato, dinanzi al
giudice amministrativo, un motivo di illegittimità del provvedimento
provinciale, sotto il profilo della mancanza della copertura
finanziaria, o sotto quello della rilevanza della norma impugnata ai
fini della formazione dell'atto amministrativo oggetto del ricorso al
giudice stesso. Il provvedimento del 30 settembre 1963, impugnato con
tale ricorso, si fonda invece sull'art. 13 della legge, che abilita
l'autorità provinciale ad ordinare la remissione in pristino nel caso
di lavori effettuati senza autorizzazione; e della norma impugnata non
deve farsi applicazione al provvedimento, non sapendosi nemmeno se
l'autorità amministrativa provvederà all'imposizione del vincolo di
inedificabilità. Nel ricorso amministrativo non v'è traccia di
un'affermazione per cui, sulla determinazione della pubblica
amministrazione, abbia influito la circostanza che essa riteneva di
potere in seguito imporre un divieto di assoluta inedificabilità
contro versamento di un contributo a sua discrezione: anzi, nella parte
finale del provvedimento, la Giunta provinciale si riservava, in base a
successivo esame, di applicare l'art. 15, secondo comma, oggi
denunziato a questa Corte.
Viene altresì rilevato che la disposizione sospettata di
illegittimità costituzionale fa riferimento solo alle aree da
considerarsi come fabbricabili, e che il Consiglio di Stato aveva
riconosciuto apoditticamente la fabbricabilità dell'area in
contestazione, senza chiarire cioè se di essa, per effetto di
disposizioni di piano regolatore o di regolamento edilizio, è prevista
l'utilizzazione a scopi edilizi, e senza considerare inoltre che l'area
predetta è adibita ad usi agricoli, è utilizzata come tale e non ha
mai avuto altra destinazione.
Nel merito il Presidente della provincia osserva che
l'edificabilità non è la sola possibilità di utilizzazione che possa
aversi per un terreno, né è una qualità indefettibile del suolo,
dipendendo anche dalla destinazione che al terreno sia data dalla
pubblica autorità nel quadro delle esigenze urbanistiche. La
compressione della facoltà di costruire, a tutela degli interessi
paesistici, non comporta espropriazione, ma solo limitazione di una
delle possibilità di godimento e quindi non dà luogo ad indennità.
In occasione della questione del compenso conseguente all'imposizione
di servitù militari, la Corte ha giudicato che le limitazioni della
facoltà di costruire da sole ed in astratto non sono idonee a
configurare atti di espropriazione; e si è sempre escluso che spetti
un indennizzo per quelle destinazioni di piano regolatore che, pur
escludendo l'utilizzazione edilizia o contenendola in limiti molto
ristretti, lasciano impregiudicato il godimento del bene sotto altro
profilo (verde privato o area sportiva privata).
Il Presidente della provincia osserva infine che l'art. 9 della
Costituzione tutela il passaggio e il patrimonio storico ed artistico
della Nazione senza prescrivere obblighi di indennizzo in conseguenza
delle limitazioni che questa tutela può implicare: nel contrasto tra
l'articolo predetto e il successivo art. 42 deve darsi preferenza al
primo, perché compreso nella parte della Costituzione dedicata ai
principi fondamentali, onde la possibilità che un indennizzo, se è
dato, possa essere determinato con criteri diversi e in misura
inferiore rispetto a quelli normali, tenuto conto del carattere
prioritario dell'interesse pubblico da soddisfare.
Nell'ambito di questo quadro normativo, la norma impugnata si
giustifica pienamente.
4. - Nella sua memoria difensiva, il Menagot fa presente che il
Consiglio di Stato, con ordinanza 3 novembre 1967, in contrasto con
quanto aveva considerato nell'altra che ha dato inizio a questa causa,
ha promosso giudizio di legittimità costituzionale di tutta la legge
provinciale 24 luglio 1957, n. 8, per i motivi che nell'ordinanza in
esame esso aveva disatteso; chiede pertanto che la Corte sospenda
l'odierno giudizio, per la sua trattazione assieme a quello
successivamente proposto.
Circa il merito rileva che non è dubbio che l'area in oggetto è
edificabile: non è stato contestato dalla provincia, anzi questa lo ha
espressamente affermato quando ha proposto di accordare un indennizzo;
rileva inoltre che il Consiglio di Stato ha denunciato l'art. 15 della
legge, perché il provvedimento di vincolo è preordinato
all'applicazione di una norma che si assume costituzionalmente
illegittima in quanto non prevede un indennizzo.
5. - A sua volta, la memoria difensiva del Presidente della
provincia contesta che sia possibile sollevare in questa sede la
questione di illegittimità dell'intera legge provinciale proposta dal
Menegot e disattesa dal Consiglio di Stato: la Corte ha affermato che
essa deve esaminare le sole questioni enunciate nell'ordinanza di
rimessione, e nei limiti in cui risultano in concreto formulate, senza
che si possa tener conto delle deduzioni difensive che sollevano
profili nuovi. La questione non potrebbe nemmeno essere riesaminata dal
Consiglio di Stato, ostandovi la preclusione dipendente dalla
precedente decisione, definitiva e inoppugnabile. La Corte ha proposto
di ufficio questioni di legittimità costituzionale solo in quanto
rilevanti ai fini della propria decisione; ma nella specie tale estremo
non sussiste, perché la questione prospettata può essere decisa senza
che sia necessario indagare se sia legittima nel suo complesso la legge
in cui trova sede la norma alla quale si riferisce l'ordinanza di
rimessione. La norma sull'indennizzo potrebbe infatti essere legittima
anche se fosse illegittima l'intera legge; e l'asserto
dell'insufficienza dell'indennizzo non dipende direttamente ed
esclusivamente dall'assunta illegittimità di tutta la legge, perché
tale illegittimità produrrebbe quella della norma impugnata solo
perché la comprenderebbe, non perché servirebbe a far decidere la
questione sollevata dal Consiglio di Stato. Il Presidente della
provincia ripete poi le considerazioni svolte dal Consiglio stesso per
ritenere manifestamente infondata la questione oggi riproposta; e
soggiunge che lo Stato non ha impugnato la legge, e che questa è stata
indicata, nel memorandum presentato all'Assemblea delle Nazioni Unite
il 12 ottobre 1960, come una delle leggi che aveva reso effettiva
l'autonomia provinciale.
Si considera che, in ogni caso, la dichiarazione di illegittimità
della norma impugnata dovrebbe coinvolgere anche l'art. 16 della legge
statale 29 giugno 1939, n. 1497, che ha formulazione identica alla
disposizione oggetto dell'ordinanza di rimessione.
Si ribadisce che i provvedimento della provincia contro i quali il
Meneigot ha ricorso al Consiglio di Stato non avevano imposto alcun
vincolo di inedificabilità, e perciò non poteva farsi alcuna
questione di indennizzo.
Circa il merito viene considerato che la Costituzione garantisce,
non tutte le situazioni soggettive che formano il contenuto della
proprietà, ma soltanto un contenuto minimo della stessa, rappresentato
dall'appartenenza del bene e dalle sue utilizzazioni in atto, quindi
dai diritti acquisiti, veri e propri diritti soggettivi: solo rispetto
a tale contenuto minimo sorge l'obbligo di indennizzo. Ma lo ius
aedificandi, dall'unanime giurisprudenza, non è qualificato come
diritto soggettivo: il diritto di costruire si connette infatti a
quanto al proprietario del fondo è riconosciuto dalla pubblica
amministrazione nell'esercizio di poteri amministrativi discrezionali,
quali sono quelli inerenti ai piani regolatori generali e particolari,
nonché ai regolamenti edilizi. Rispetto a tale ius non è perciò
configurabile un diritto all'indennizzo. solo dopo il rilascio della
licenza di costruzione la situazione assume il carattere di diritto
soggettivo, e può prospettarsi un obbligo di indennizzo nel caso di
provvedimento ablativo.
Ma vi è di più: la giurisprudenza ha negato l'indennizzo in ogni
caso in cui il vincolo o la limitazione derivi direttamente dalla legge
o abbia comunque carattere generale. In questo caso si è fuori
dall'espropriazione, che è sempre l'effetto di un provvedimento a
carattere individuale; e l'attività amministrativa, che fosse
necessaria, è diretta esclusivamente ad accertare in concreto le
condizioni per la sussistenza del vincolo. Anche i vincoli derivanti
dai piani paesistici o dai piani regolatori stanno fuori dal concetto
di espropriazione se pure pongano il divieto di totale
inedificabilità; perché il vincolo sorge direttamente da atti che non
sono particolari e concreti, qualunque ne sia la natura giuridica
(regolamenti, atti amministrativi generali o programmi o piani) e
comunque perché il vincolo fa perdere solo un vantaggio potenziale.
Ed ancora: l'espropriazione si riferisce unicamente a casi nei
quali, al sacrificio del proprietario, si connette il vantaggio di un
altro soggetto giuridico particolare, cosicché si è fuori da tal
concetto ogniqualvolta il vincolo o il limite interviene in vista del
soddisfacimento del pubblico interesse, senza che alcun altro soggetto
ne tragga vantaggio particolare, come è nel caso del vincoli
paesistici.
Il Presidente della provincia si rifà all'assunto da lui esposto
nelle deduzioni di costituzione, circa la prevalenza dell'art. 9 della
Costituzione sull'art. 42: la proprietà ha sempre carattere di diritto
affievolito, ove sussistano esigenze di tutela paesistica, sulla base
della stessa norma costituzionale, e la legge e gli atti amministrativi
non fanno altro che specificare la volontà del costituente, dettando
le norme che siano necessarie al fine, e provvedendo in concreto.
Si fa inoltre richiamo alla dottrina secondo la quale
l'assoggettamento di immobili a vincoli paesistici non concreta una
misura espropriativa, perché tali vincoli sono connaturati all'essenza
della proprietà, non derivano da discrezionale elezione del pubblico
potere, e si concretano attraverso un giudizio squisitamente tecnico.
Infine si insiste nel ritenere che l'area di proprietà del Menegot
non è edificabile (e si esibisce un certificato tavolare), che nessuna
autorizzazione a modifiche dello stato dei luoghi era stata richiesta o
concessa, che l'ordine di ripristino è stato causato dal comportamento
illegittimo del Menegot, che non si può escludere che l'autorizzazione
ad edificare possa essere concessa per un diverso progetto, e che il
Menegot può continuare indisturbato a coltivare il fondo secondo la
sua destinazione.
6. - All'udienza del 22 aprile 1968 i difensori delle parti hanno
illustrato le rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :
1. - La Corte ritiene di non poter accogliere l'istanza del
Menegot, di sospendere il giudizio su questa causa, per riunirla
all'altra promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 3 novembre 1967
su ricorso Tirelli, che investe tutta la legge provinciale 24 luglio
1957, n. 8.
Le due cause sono in diversi stadi processuali: quella odierna è
in condizione di essere decisa, l'altra non può essere ancora portata
a discussione e non può pertanto ritardare il corso della prima.
2. - È pure da disattendere la richiesta dello stesso Menegot, con
la quale si propone l'esame di legittimità della intera legge
suddetta, per la mancanza, nella provincia, del potere legislativo
sulla materia regolata.
La Corte trova il limite del suo potere nell'ordinanza che promuove
il processo di legittimità. Nella specie, il Consiglio di Stato ha
sollevato dubbi unicamente su un articolo della legge (il 15), e dopo
aver dichiarato manifestamente infondato il sospetto di illegittimità
di tutta la legge sotto il medesimo profilo che oggi il Menegot
prospetta. L'ordinanza del Consiglio di Stato è adeguatamente
motivata; e ciò impedisce alla Corte, secondo la sua giurisprudenza,
di verificare la fondatezza dei motivi addotti.
Né la questione disattesa dal giudice a quo può essere promossa
di ufficio, sia perché l'iniziativa si risolverebbe in un riesame
della pronuncia del Consiglio, sia perché, come esattamente osserva la
provincia, la questione non sarebbe rilevante: infatti il vedere se la
norma denunciata nega fondatamente il diritto all'indennizzo dipende
soltanto dalla rilevazione della natura del vincolo, mentre l'eventuale
illegittimità costituzionale di tutta la legge altra conseguenza non
avrebbe se non quella di assorbire la questione proposta. L'esame
proposto rimane perciò impregiudicato.
3. - La provincia di Bolzano ritiene che il giudizio promosso è
privo di presupposti idonei: non sarebbe, infatti, rilevante la
questione relativa al diritto all'indennità ex art. 42, terzo comma,
della Costituzione, perché il ricorso proposto al Consiglio di Stato
contestava la legittimità di un provvedimento con il quale la
provincia aveva ordinato la rimessione in pristino della situazione del
luoghi in quanto modificata senza autorizzazione e senza porre alcun
vincolo alla proprietà del Menegot; e non sarebbe nemmeno rilevante
quella questione perché la norma impugnata disconosce il diritto ad un
indennizzo solo con riferimento ad un divieto di edificabilità di aree
da considerarsi edificabili, circostanza che il Consiglio di Stato non
ha accertato.
Su entrambi i punti il Consiglio ha però motivato nei limiti di
quell'esame delibativo entro cui l'indagine sul requisito di rilevanza
deve contenersi, considerando, per un verso, che il provvedimento
impugnato si preordinava all'applicazione di una norma di cui si
assumeva l'illegittimità costituzionale e che aveva influito nella
determinazione della provincia; per altro verso, ritenendo che l'area
in questione era edificabile, in corrispondenza ad una esplicita
allegazione del Menegot, dalla provincia non contestata.
4. - Nel merito la Corte rileva che i beni immobili qualificati di
bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che
dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un
complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge.
Costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse
pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge
rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione
preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità
alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è
soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi
in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene
assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che
sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del
bene medesimo.
L'atto amministrativo svolge, vale a dire, una funzione che è
correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e
perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non pone in moto,
vale a dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, terzo
comma, della Costituzione. Espropriazione presupposta in questo
articolo non v'è, come mostra di credere la provincia di Bolzano,
soltanto quando v'è coattivo trasferimento ad un soggetto legittimato
a dare un'ulteriore destinazione ad un bene nell'interesse pubblico, ma
v'è in ogni caso in cui si autorizza la pubblica amministrazione ad
incidere un diritto relativo a quel bene, sottraendone il godimento, in
tutto o in parte, al suo titolare (sentenza 19 gennaio 1966 n. 6);
cioè v'è espropriazione pure in ogni caso in cui la menomazione del
diritto sia l'effetto dell'esercizio della potestà amministrativa di
ridurre l'uso di un bene originariamente a godimento integrale, così
da restringerne il contenuto essenziale, oltre che nel caso di
trasferimento in mano pubblica della disponibilità di un bene per la
realizzazione di un pubblico interesse. E infatti non si è mai
dubitato che espropriazione per pubblico interesse vi sia
nell'imposizione di una servitù, il cui esercizio non implica
compimento di un'attività di risultato da parte della pubblica
amministrazione.
Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere
di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene
di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che
esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di
godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il
modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con
l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo
il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e
correlativi a tali esigenze. L'amministrazione può anche proibire in
modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate
fabbricabili (art. 15, secondo comma). Ma, in tal caso, essa non
comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il
corrispondente limite e con quel limite vive; né aggiunge al bene
qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e
acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale,
com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per
un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone (sentenza 9
marzo 1967, n. 20).
Che non vi sia garanzia costituzionale di un indennizzo per la
limitazione implicata dall'indole del bene non è tanto, nella specie,
l'effetto di una prevalenza dell'art. 9 della Costituzione sul
successivo art. 42, terzo comma, come sostiene la provincia, ma deriva
dall'essere il regime paesistico del diritti immobiliari del tutto
estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse quando
corrisponde alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di
quei diritti, e dal costituire tale regime un complesso normativo che
determina il modo di essere e di godere del diritti stessi, legittimato
dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
5. - Le ragioni esposte escludono perciò consistenza al dubbio
sollevato nell'ordinanza che ha promosso questo giudizio.
Già nella citata sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, la Corte ha
rilevato che la legge può non disporre indennizzi quando i modi e i
limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva,
rispetto alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai
modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni,
ovvero quando essa regola la situazione che i beni stessi abbiano
rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel
quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a
determinate categorie di beni, identificabili a priori per
caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare, con
atti amministrativi di destinazione individuale, l'esistenza delle
situazioni presupposte rispetto a singoli soggetti e a singoli beni.
Solo per le imposizioni che comportano un sacrificio riguardo a beni
che non si trovino nella situazione suddetta sorge, secondo la predetta
sentenza, il problema dell'indennizzabilità; e i beni che formano il
patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una
categoria a contorni certi, dato il carattere tecnico del giudizio che
la pubblica amministrazione è chiamata ad emettere per delinearla in
concreto, e che è suscettibile di sindacato giurisdizionale.
L'altra citata sentenza del 9 marzo 1967 n. 20, a proposito del
potere statale di dare in concessione le cave che non siano coltivate
dal proprietario del fondo, ha affermato che, nella struttura del
diritto di quest'ultimo su quei beni, si inseriscono limiti impressi
dalla loro rilevanza pubblica, che lo caratterizzano nella loro
giuridica essenza, cosicché la possibilità di avocare alla mano
pubblica la singola cava quando il proprietario del fondo non la
utilizza nell'interesse generale, è sviluppo naturale e normale del
rapporto da cui il diritto del privato trae origine, e non induce
acquisizione di un valore da parte dello Stato né implica obbligo di
un indennizzo: fatte le debite differenze, anche per i beni che
costituiscono patrimonio paesistico, le limitazioni al loro godimento
che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla
iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei
beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della
comunità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
promossa dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 maggio 1966 in
relazione all'art. 15, secondo comma, della legge della provincia di
Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio, e in
riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte