Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2,

e 514, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7

agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 19 dicembre 1997 dal Tribunale di Milano, il 6

febbraio 1998 dal Tribunale di Torino, il 22 ed il 21 aprile 1998 dal

Tribunale di Udine, il 22 aprile 1998 dal Tribunale di Roma, il 7

maggio 1998 dal Tribunale di Avezzano, il 20 maggio 1998, dal

Tribunale di Pescara e l'11 giugno 1998 dal pretore di Pescara,

rispettivamente iscritte ai nn. 93, 265, 428, 429, 461, 494, 602 e

630 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 9, 16, 25, 26, 28, 37, 38, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Milano (r.o. n. 93 del 1998), il

Tribunale militare di Torino (r.o. n. 265 del 1998), il Tribunale di

Udine (r.o. nn. 428 e 429 del 1998), il Tribunale per i minorenni di

Roma (r.o. n. 461 del 1998), il Tribunale di Avezzano (r.o. n. 494

del 1998), il Tribunale di Pescara (r.o. n. 602 del 1998) e il

pretore di Pescara (r.o. n. 630 del 1998) hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513,

comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge

7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di

procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in

cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della

decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il Tribunale di Avezzano impugna, unitamente

all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., anche l'art. 514 dello stesso

codice;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di

dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi,

citati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 267

del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e le

parti non avevano prestato il consenso alla utilizzazione delle

dichiarazioni rese in precedenza;

che, secondo i rimettenti, l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen.

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la

irragionevole diversità della disciplina riservata alle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato

in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della

facoltà di non rispondere rispetto: a quella dettata per le stesse

dichiarazioni quando per fatti o circostanze imprevedibili non sia

possibile ottenere la presenza del soggetto citato ai sensi dell'art.

210 cod. proc. pen. (r.o. n. 265 del 1998, r.o. n. 461 del 1998, r.o.

n. 602 del 1998); alla disciplina riservata alle dichiarazioni

testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari (r.o. n. 494

del 1998; r.o. n. 602 del 1998); alla disciplina dettata nel comma 1

dell'art. 513 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni del

coimputato che rifiuta in dibattimento di sottoporsi all'esame sono

utilizzabili nei confronti dell'imputato consenziente (r.o. n. 494

del 1998);

che, secondo i giudici a quibus l'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. determina altresì disparità di trattamento tra l'imputato

raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in

procedimento connesso divenute irripetibili ai sensi dell'art. 512

cod. proc. pen., come tali utilizzabili per la decisione, e

l'imputato attinto dalle dichiarazioni di un imputato in procedimento

connesso, irripetibili a seguito dell'esercizio della facoltà di non

rispondere e quindi inutilizzabili ai fini della decisione (r.o. nn.

428 e 429 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., vietando in mancanza dell'accordo delle parti

l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del

dibattimento, deroghi irragionevolmente al principio di non

dispersione della prova e impedisca al giudice la piena conoscenza

dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione

giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità,

con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà

dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 25, 101, secondo

comma, della Costituzione (r.o. n. 93 del 1998), con gli artt. 3,

24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo

comma, e 111 della Costituzione (r.o. n. 265 del 1998), con gli artt.

3, 101 e 112 della Costituzione (r.o. nn. 428 e 429 del 1998, nelle

quali il principio di non dispersione viene ricondotto agli artt. 2,

3 e 25, secondo comma, Cost.), con gli artt. 3 e 25 della

Costituzione (r.o. n. 461 del 1998), con gli artt. 101, secondo

comma, e 111 della Costituzione (r.o. n. 494 del 1998, che evoca

anche l'art. 24 della Costituzione per violazione del diritto di

difesa della parte civile e del coimputato che abbiano in ipotesi

interesse alla utilizzazione di dichiarazioni favorevoli) e con

l'art. 3 della Costituzione (r.o. n. 630 del 1998);

che, infine, a giudizio dei rimettenti l'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle

dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi

fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,

introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in

contrasto con i principi di uguaglianza, legalità, esercizio

dell'azione penale, funzione conoscitiva del processo e

indefettibilità della giurisdizione, con violazione degli artt. 101,

secondo comma, e 112 della Costituzione (r.o. n. 93 del 1998, r.o.

nn. 428 e 429 del 1998; r.o. n. 461 del 1998; r.o. n. 602 del 1998,

secondo cui sarebbe violato anche l'art. 97 Cost.), degli artt. 3,

25, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione (r.o. n. 265 del

1998);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 93,

265, 428, 429, 461, 494 e 630 del r.o. del 1998 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente,

stante l'analogia delle questioni, al contenuto dell'atto di

intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le

ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi

con sentenza n. 361 del 1998, nonché, per i giudizi promossi con

ordinanze iscritte ai nn. 265 e 494 del r.o. del 1998, all'atto di

intervento relativo alla questione sollevata con ordinanza del 1

dicembre 1997 dal Tribunale di Lecco, fissata per la camera di

consiglio del 10 febbraio 1999, (r.o. n. 112 del 1998).

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal

quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7

agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell'accordo

delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro

normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l'altro,

dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura

penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina

applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni

sollevate siano tuttora rilevanti;

che per quanto concerne la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 514 cod. proc. pen. sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo

comma, della Costituzione dal Tribunale di Avezzano, con la sentenza

richiamata questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità di analoga

questione sul presupposto che "l'art. 514 non ha autonomo contenuto

normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle

dichiarazioni rese in precedenza";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo

comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di

Avezzano con l'ordinanza in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano, al

Tribunale militare di Torino, al Tribunale di Udine, al Tribunale per

i minorenni di Roma, al Tribunale di Avezzano, al Tribunale di

Pescara e al pretore di Pescara in relazione alla questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di

procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte