Corte costituzionale

Ordinanza n. 562/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e

secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione

all'art. 260 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 1° marzo

2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare

di Torino nel procedimento penale a carico di G. G.R., iscritta al

n. 203 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, il giudice

per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace,

in relazione all'art. 260 dello stesso codice, nella parte in cui non

prevedono, rispettivamente, che i reati di lesione personale e di

minaccia commessi da un militare in danno di altro militare non siano

punibili, oltre che a richiesta del comandante del corpo o di altro

ente superiore, anche a querela della persona offesa;

che il rimettente premette, in punto di fatto, di essere

stato investito della decisione, nell'ambito di un procedimento per i

reati di lesione personale (art. 223, primo e secondo comma, del

codice penale militare di pace) e minaccia (art. 229 del medesimo

codice), in esito a richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico

ministero, pur sussistendo la querela proposta dalla persona offesa,

in ragione della sola mancanza di richiesta di procedimento del

comandante del corpo, prescritta, quale condizione di procedibilità,

dall'art. 260 del codice penale militare di pace;

che le norme richiamate, ad avviso del rimettente,

violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione atteso che -

subordinando alla richiesta del comandante del corpo, quale

condizione di procedibilità prevista dall'art. 260, secondo comma,

del codice penale militare, l'esercizio dell'azione penale per i

reati di specie - verrebbe a privilegiarsi una valutazione ispirata

ad una logica "istituzionalistica" di prevalenza dei valori

dell'ordinamento militare, e segnatamente dell' "immagine del

reparto", sui diritti della persona (tutelati dalle norme

incriminatici della lesione personale e della minaccia), pur militare

che sia, con conseguente discrepanza rispetto al principio di

"permeabilizzazione" dell'ordinamento delle Forze Armate allo spirito

ed ai valori democratici dello Stato;

che, inoltre, le predette norme si porrebbero in contrasto

con il principio proclamato nell'art. 24 della Costituzione in

quanto, non riconoscendo valore esaustivo di condizione di

procedibilità alla querela proposta dalla persona offesa, verrebbe

illegittimamente compresso il diritto del danneggiato ad agire in

giudizio a tutela delle proprie ragioni ed, in particolare, impedito

a quest'ultimo di esercitare il proprio diritto al risarcimento del

danno nell'ambito del processo penale mediante la costituzione di

parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito

della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 270,

primo comma, del codice penale militare di pace, con sentenza di

questa Corte n. 60 del 1996; dunque, l'estrinsecazione di facoltà e

diritti volti alla tutela della personalità umana verrebbe impedita

o comunque subordinata ad un fatto accidentale, quale la scelta del

comandante del corpo, depositario dell'unica condizione di

procedibilità, di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito della

caserma;

che, infine, le norme oggetto della denunzia violerebbero

l'art. 3 della Costituzione, per una irragionevole disparità di

trattamento esistente rispetto alla persona offesa per gli omologhi

reati di diritto comune, la quale può determinare, senza rimessione

ad altri, l'esercizio dell'azione penale per le stesse fattispecie di

reati contro la persona a tutela di beni quali l'incolumità

individuale e la libertà morale.

Considerato che la Corte è chiamata a statuire in merito alla

compatibilità con gli artt. 3, 24, 52, terzo comma, della

Costituzione degli artt. 223, primo e secondo comma e 229 del codice

penale militare di pace, in combinato disposto con l'art. 260 del

medesimo codice, nella parte in cui non prevedono che i reati di

lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno

di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e

non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità,

alla richiesta del comandante del corpo;

che questa Corte ha, ripetutamente e da tempo, evidenziato

come i reati militari siano connotati, quale loro peculiare ed

intrinseca caratteristica, da "un'offesa alla disciplina e al

servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico

che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico

della querela", principio in virtù del quale appare pienamente

ragionevole l'attribuzione al comandante del corpo dell'istituto

della richiesta, tramite il quale è possibile attuare "una facoltà

di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed

il ricorso all'ordinaria azione penale considerando che vi sono casi

in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato

dell'azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente

maggiore di quello prodotto dal reato stesso" (cfr. sentenze nn. 449

del 1991 e 42 del 1975, nonché ordinanza n. 229 del 1988);

che, peraltro, tali concetti sono stati anche di recente

ribaditi da questa Corte (ord. n. 410 del 2000) in fattispecie

ampiamente assimilabile alla presente, rispetto alla quale può

evidenziarsi ulteriormente come nessuna delle censure addotte

integri, in realtà, disarmonia con i principi costituzionali della

cui violazione si sospetta;

che, invero, non si palesa compromissione alcuna del

principio informatore dell'ordinamento delle Forze Armate che,

secondo quanto espresso nell'art. 52, terzo comma, della

Costituzione, è lo spirito democratico della Repubblica: ciò in

quanto il meccanismo normativo attuato dalle norme oggetto di

denunzia si configura quale strumento idoneo e ragionevole,

attraverso la valutazione insita nel potere di richiesta del

comandante del corpo, ad adeguare al caso concreto la reazione

dell'ordinamento militare (cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del

1991, nonché ordinanze nn. 410 del 2000, 396 del 1996 e 467 del

1995);

che anche con riferimento alla presunta lesione del diritto

di difesa dedotta, pure nella presente questione, sotto il profilo

della preclusione alla persona offesa della costituzione di parte

civile nel procedimento relativo al reato militare in ragione delle

determinazioni del comandante del corpo, questa Corte ha già più

volte evidenziato come tale lesione non sussista per l'esistenza di

validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena

disponibilità del danneggiato: costui, invero, può proporre,

immediatamente e senza ostacolo alcuno, azione risarcitoria dinanzi

al giudice civile, così evidenziandosi come l'esercizio dell'azione

civile per il risarcimento del danno nel processo penale non

rappresenti in realtà l'unico strumento di tutela giudiziaria a

disposizione del soggetto danneggiato dal reato (cfr. sentenze nn.

396 del 1996, 94 del 1996, 532 del 1995 e 185 del 1994, nonché

ordinanze nn. 410 del 2000 e 224 del 1997);

che, da ultimo, non sussiste lesione del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, atteso che

l'ineluttabile peculiarità che caratterizza la posizione del

cittadino inserito nell'ordinamento militare - tale proprio perché

caratterizzato da specifiche regole, della cui cogenza non può

dubitarsi - rende fondata ragione della diversità di trattamento

pure rilevata dal giudice a quo rispetto alla generalità dei

cittadini, nella specifica angolazione di potenziali persone offese

di reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare (cfr. ord.

nn. 224 del 1997, 336 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 223, primo e secondo comma, e

229 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del

medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52,

terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale militare di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte