Corte costituzionale

Ordinanza n. 563/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo

comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza

emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte militare di appello nel

procedimento penale a carico di V. S., iscritta al n. 411 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare di appello, con ordinanza del 14

aprile 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 230,

primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui

non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di

militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che

ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61 numero 7

del codice penale, dall'art. 230, comma 2 o dall'art. 231 del codice

penale militare di pace;

che il rimettente pone, a base della sollevata questione, il

rilievo della disparità di trattamento tra il furto militare ed il

furto comune che origina dalla modifica apportata all'art. 624 cod.

pen. dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205 (Delega al

Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al

sistema penale e tributario), per effetto della quale il furto comune

è divenuto punibile a querela della persona offesa, salva la

sussistenza di una o più circostanze aggravanti ai sensi degli artt.

61 numero 7 e 625 cod. pen;

che, ad avviso del giudice a quo la mancata estensione della

perseguibilità a querela anche al furto militare comporterebbe

violazione del principio di eguaglianza, considerata l'assoluta

corrispondenza, nelle due fattispecie, degli elementi costitutivi e,

dunque, l'identità strutturale tra le due fattispecie, in nulla

scalfita dagli elementi specializzanti propri del reato militare,

quali la qualità di militare dell'agente e del soggetto passivo e

del luogo - parimenti militare - di commissione dell'illecito;

che, inoltre, secondo il rimettente non vi sarebbe

ragionevolezza alcuna nel diverso regime di procedibilità, posto che

nessuna lesione ad interessi propri del consorzio militare potrebbe

discendere dalla perseguibilità a querela del furto militare,

considerando che esso, come si ricava anche da una ragionata rassegna

dei lavori preparatori, va ricompreso nella categoria dei c.d. reati

'obiettivamente militari', cioè solo estrinsecamente collegati

all'area degli interessi militari, trattandosi di reati

sostanzialmente comuni - perché posti a tutela in via prevalente di

interessi comuni - che ledono anche interessi militari;

che, dunque, alla luce di tale inquadramento sistematico

appare irragionevole una disciplina sensibilmente differenziata, in

ambito militare, rispetto alla omologa del codice penale, con

conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o

infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha più volte e da tempo evidenziato

come il regime della perseguibilità a querela - non previsto

attualmente in relazione ad alcuno dei reati militari - debba

ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto "nei reati

militari è sempre insita un'offesa alla disciplina ed al servizio,

una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non

tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della

querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975,

nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);

che tali concetti sono stati di recente espressamente

ribaditi da questa Corte (cfr. ord. n. 415 del 2000), delibando

questione identica a quella oggetto della presente decisione, con la

specifica affermazione che nessuna irragionevolezza può ravvisarsi

nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune e

quella del furto militare, poste a confronto quanto al regime della

perseguibilità ed in esito alla modifica apportata all'art. 624 cod.

pen. su tale specifico profilo: ciò proprio in quanto la disciplina

differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa

dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa arrecata

con il reato militare, da cui consegue la già richiamata

inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte militare di appello con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte