Corte costituzionale

Ordinanza n. 566/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 43, 44 e 45,

primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 1°

ottobre 1985 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente

tra Caldirola Elia e Paroli Gaspare, iscritta al n. 778 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 15, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Lecco, con ordinanza del 1° ottobre

1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

43, 44 e 45, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella

parte in cui, imponendo che la domanda di determinazione del canone

sia preceduta, a pena d'improcedibilità, dal tentativo di

conciliazione, rendono oltremodo difficile la proposizione della

stessa in via riconvenzionale da parte del conduttore convenuto in un

giudizio d'integrazione del canone;

che, essendo quest'ultima controversia soggetta al "rito del

lavoro", la brevità dei termini, sancita dall'art. 418 del codice di

procedura civile con riguardo alla domanda riconvenzionale, sarebbe,

secondo il giudice a quo, scarsamente compatibile con la previsione

dell'art. 44 della legge n. 392 del 1978, norma a causa della quale

si finirebbe con il ritardare l'attuazione del diritto dell'attore;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto la declaratoria di

inammissibilità della questione osservando nel merito come l'obbligo

di cui all'art. 44 della legge citata si esaurisca nella

presentazione dell'istanza di conciliazione;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato circa la

rilevanza della questione, limitandosi a prospettare diverse

possibili alternative della norma denunziata, facendo derivare

differenti profili d'illegittimità costituzionale dalla scelta

dell'una o dell'altra soluzione ermeneutica;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta

infondatezza risulta svolta in forma ipotetica e si concreta in

giudizi di eventualità;

che pertanto il giudizio di legittimità costituzionale non può

essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 43, 44 e 45, primo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte