Sentenza n. 567/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 1legge 26/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo
comma, 55, primo comma e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Bartoli Silvano e la P.A.G. Arrigoni
& C. S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Bartoli Silvano;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto Bartoli Silvano, con ricorso del 18 aprile 1985, proponeva al
Tribunale di Roma opposizione allo stato passivo della P.A.G.
Arrigoni S.p.a. in amministrazione straordinaria ai sensi della legge
3 aprile 1979, n. 95, lamentando l'esclusione del credito di lavoro
di lire 441.557.760, oltre gli interessi, la rivalutazione e gli
accessori, liquidato con sentenza del Pretore di Cesena in funzione
di giudice del lavoro, precisando che il Commissario non aveva
ammesso la detta somma in pendenza della impugnazione proposta contro
l'indicata sentenza.
L'amministrazione opposta, nel contraddittorio che si era
instaurato, contestava la sussistenza del credito. Definitosi il
giudizio, il Commissario provvedeva all'ammissione al passivo della
somma di lire 526.920.976 e, di essa, in data 1° agosto 1988, pagava
il 97%, pari a lire 511.113.345. La causa proseguiva unicamente per
la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il 20
ottobre 1983, data di ammissione della Società P.A.G. Arrigoni alla
procedura di amministrazione straordinaria.
Nel contrasto tra le tesi delle parti, l'una, del lavoratore, per
la condanna alla rivalutazione monetaria e gli interessi maturati
fino al saldo effettivo, e l'altra, della società datrice di lavoro,
per il diniego, il Tribunale, con ordinanza 6 dicembre 1988, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi),
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95,
nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per
il periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a carico del datore di lavoro; nonché degli artt. 55,
primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del
1942, richiamato dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
26, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi
dovuti sui crediti di lavoro privilegiati nella procedura di
amministrazione straordinaria.
Il giudice remittente ha richiamato la sentenza della Corte
costituzionale n. 300 del 1986 con la quale, in tema di concordato
preventivo, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
degli artt. 59, 55, primo comma, e 54, terzo comma, regio decreto n.
267 del 1942, richiamati dall'art. 169 dello stesso regio decreto,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, siccome si impone al
lavoratore - il cui datore di lavoro fruisce del concordato
preventivo - una limitazione di diritti della quale non soffrono i
lavoratori dipendenti dal datore di lavoro che non ricorre al
suddetto beneficio. Si osserva che la motivazione di detta sentenza
è certamente estensibile ben oltre il limitato ambito del concordato
preventivo ed assume una ben più rilevante valenza
nell'amministrazione straordinaria alla quale sono applicabili le
dette norme in base all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979,
convertito in legge n. 95 del 1979; sussisterebbe, quindi, contrasto
con il principio della proporzionalità della retribuzione ex art. 36
della Costituzione e con il principio di uguaglianza ex art. 3 della
Costituzione.
La questione, pertanto, non sarebbe manifestamente infondata e
sarebbe altresì rilevante in relazione alle conclusioni rassegnate
dall'opponente.
Non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La parte
privata ha presentato note di udienza oltre il termine legale. Considerato in diritto Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale:
a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in relazione all'art. 1 del regio decreto 30 gennaio
1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui
esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo
successivo all'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a carico del datore di lavoro;
b) degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso
regio decreto n. 267 del 1942, richiamati dall'art. 1 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui, nella
procedura di amministrazione straordinaria, non estendono la
prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro privilegiati
nella procedura di amministrazione straordinaria, in quanto sarebbero
violati l'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio della
proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità di
lavoro, e l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verifica tra lavoratori dipendenti da datori di
lavoro ammessi all'amministrazione straordinaria e lavoratori
dipendenti da datori di lavoro non usufruenti della detta
amministrazione.
La questione è fondata.
Questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale
delle disposizioni ora di nuovo censurate allorché siano applicate
nella procedura di concordato preventivo (sent. n. 300 del 1986) e
nella procedura fallimentare (sent. n. 204 del 1989) in quanto
rispettivamente escludono (art. 59, legge fall.) la rivalutazione dei
crediti di lavoro fino al momento in cui lo stato passivo diviene
definitivo e non estendono (art. 55, primo comma, e 54, terzo comma,
legge fall.) la prelazione agli interessi sulle somme oggetto di
privilegio, come invece avviene per i crediti assistiti da pegno o da
ipoteca.
Si è riscontrata la violazione dell'art. 36 della Costituzione
perché il lavoratore sarebbe privato di parte della retribuzione
che, invece, in base al precetto costituzionale, deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed, in ogni modo,
deve essere sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa, e dell'art. 3 della Costituzione per
la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori
dipendenti da datori di lavoro assoggettati alle procedure di
concordato preventivo e di fallimento e lavoratori dipendenti da
datori di lavoro non assoggettati alle dette procedure, mentre non
risulterebbero eccessivamente sacrificati né il principio della par
condicio creditorum né le esigenze di speditezza dei procedimenti.
Per quanto riguarda la mancata estensione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati di lavoro della prelazione riconosciuta ad
altri crediti assistiti da pegno o ipoteca si è osservato (sentenze
nn. 300 del 1986, 204 del 1989, 408 del 1989; ordinanza n. 228 del
1989) che la omessa previsione della prelazione produce lesione
dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verifica tra i crediti in esame e altri crediti garantiti da pegno
ipotecario e assistiti da privilegio e dell'art. 36 della
Costituzione in quanto anche gli interessi sono destinati al ristoro
della mancata disponibilità delle somme dovute a titolo retributivo
e che costituiscono cioè crediti di lavoro.
Ora, gli stessi principi devono trovare applicazione anche nella
procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, di
cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, che si annovera tra le procedure
concorsuali.
Invero, l'art. 1 della detta legge fa rinvio alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa che, a loro volta, rinviano a
quelle sul fallimento, onde non vi è dubbio che anche nella
procedura in esame trovino applicazione le norme censurate, mentre
non è introdotta alcuna deroga alle regole sul trattamento dei
creditori, che restano quelle generali delle procedure concorsuali.
Gli effetti dell'amministrazione straordinaria per i creditori, in
definitiva, sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa
e del fallimento.
Trattamenti preferenziali sono già previsti dall'art. 2,
penultimo comma, legge n. 95 del 1979, per i lavoratori dipendenti
nella distribuzione di acconti; dall'art. 4, primo comma,
decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre
1981, n. 544, per il pagamento dell'indennità di anzianità; mentre
lo stesso art. 4, al secondo comma, prevede il divieto di inizio e
proseguimento delle azioni esecutive individuali dopo l'emanazione
del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria.
Pertanto, anche per la procedura in esame, l'invocata
rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere disposta fino al
momento in cui lo "stato passivo" diviene definitivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi)
convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95,
nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro
con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si
dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento
in cui la verifica del passivo diviene definitiva;
b) la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma,
e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione
all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non
estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione
straordinaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:567 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte