Sentenza n. 57/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/03/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10r.d. 148/1931
applicata al caso
- art. 21r.d.l. 2328/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21
delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328
(disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione),
modificato dal r.d.1. 2 dicembre 1923, n. 2682, e dell'art. 10 del r.d.
8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Defranceschi Carlo e la società
Autolinee "Lana- Merano", iscritta al n. 178 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del
17 giugno 1970;
2) ordinanze emesse il 30 ottobre 1970 dal pretore di Parma nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Melegari Antonio ed
altri e Camellini Sergio ed altri contro l'Azienda municipalizzata
pubblici servizi di Parma, iscritte ai nn. 55 e 56 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 87 del 7 aprile 1971;
3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bernardoni Anelgiro ed altri e
l'Azienda trasporti municipali di Milano, iscritta al n. 133 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971;
4) ordinanza emessa l'11 marzo 1971 dal tribunale di Bari nel
procedimento civile vertente tra Rutigliani Pasquale e la società
Ferrotranviaria, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14
luglio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Melegari Antonio ed altri, di
Bernardoni Anelgiro ed altri, dell'Azienda trasporti municipali di
Milano e della società Ferrotranviaria;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Luciano Ventura, per Melegari ed altri e per
Bernardoni ed altri, l'avv. Salvatore Villari, per l'Azienda trasporti
municipali di Milano, e l'avv. Luigi Montesano, per la società
Ferrotranviaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 10 aprile 1970 emessa nel procedimento civile
vertente tra Defranceschi Carlo e la società Autolinee "Lana-Merano",
il tribunale di Bolzano ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione) - prima che fosse modificato con l'articolo unico della
legge 24 luglio 1957, n. 633 - in riferimento agli artt. 3, 24 e 36
della Costituzione.
La detta questione è stata sollevata anche dal pretore di Parma -
in riferimento soltanto agli artt. 24 e 36 della Carta - con due
ordinanze entrambe del 30 ottobre 1970, emesse, rispettivamente, nei
procedimenti civili vertenti tra Melegari Antonio, Adani Giuseppe,
Barozzi Giuseppe, Darecchio Bruno, Guasti Wilmer, Marrone Bruno e
l'Azienda municipalizzata pubblici servizi di Parma e tra questa e
Camellini Sergio ed altri, nonché dal tribunale di Milano - in
riferimento anche all'art. 76 della Carta - con ordinanza 21 ottobre
1970, emessa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bernardoni
Anelgiro, Bacchella Pierino, Valenti Giuseppe e l'Azienda trasporti
municipali di Milano.
Con le suddette due ordinanze il pretore di Parma ha sollevato
altresì la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21
delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328
(disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione),
modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione.
Con ordinanza dell'11 marzo 1971, emessa nel procedimento civile
vertente tra Rutigliani Pasquale e la Ferrotranviaria S.p.a., il
tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del secondo e del terzo comma del sopra cennato art. 10
del r.d.l. 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificato dall'articolo
unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Nei giudizi avanti questa Corte conseguiti alle suddette ordinanze,
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono
costituiti Melegari, Adani, Barozzi, Darecchio, Guasti, Marrone,
Bernardoni, Bacchella e Valenti, nonché l'Azienda trasporti municipali
di Milano e la società Ferrotranviaria. Considerato in diritto :
1. - Trattandosi di procedimenti aventi tutti per oggetto il
rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte ritiene di
disporne la riunione e la definizione con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del tribunale di Bari denunzia la illegittimità
del secondo e del terzo comma dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n.
148, così come modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio
1957, n. 633, ritenendo che siano in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione in quanto dispongono che, per le controversie di natura
non patrimoniale, l'azione giudiziaria è improponibile se non è stato
proposto il reclamo gerarchico entro il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione del provvedimento e se non sono decorsi trenta
giorni dalla presentazione del reclamo stesso; e violino altresì il
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. per il trattamento
differenziato del personale addetto ai servizi autoferrotranviari
rispetto a tutti gli altri lavoratori.
3. - La questione non è fondata.
La sentenza di questa Corte n. 130 del 1970 ha riconosciuto che-in
considerazione degli scopi di interesse generale cui è rivolto il
procedimento amministrativo nel caso in esame - la tutela
giurisdizionale non si può dire menomata per il fatto che il
lavoratore debba far conoscere all'azienda, attraverso il reclamo
gerarchico, le sue pretese e debba inoltre far trascorrere trenta
giorni prima dell'inizio dell'azione giudiziaria. Per quanto la
questione allora proposta riguardasse le controversie per prestazioni
di natura patrimoniale di cui al quarto comma dell'art. 10, sta di
fatto che il reclamo è obbligatorio per tutti i provvedimenti
aziendali, di qualunque natura siano, sicché gli argomenti addotti in
quella sentenza per dimostrare la legittimità di tale reclamo,
valgono, a maggior ragione, per i provvedimenti che non hanno carattere
patrimoniale, per i quali il tribunale di Bari propone la questione di
legittimità costituzionale. Le due ipotesi differiscono esclusivamente
perché, per i provvedimenti di cui si occupa l'ordinanza di
rimessione, il terzo comma dell'art. 10 sancisce la non proponibilità
dell'azione giudiziaria in caso di mancata presentazione del reclamo
entro il termine di sessanta giorni, mentre per i provvedimenti
relativi ai diritti contemplati dal quarto comma il reclamo può essere
presentato fino a quando tali diritti non siano caduti in prescrizione
secondo le norme degli artt. 2948, 2955 e 2956 del codice civile.
Una volta accertato che l'obbligo di presentazione del reclamo non
viola l'art. 24 della Costituzione, legittimo appare - in relazione
alla tutela di diritti di natura non strettamente patrimoniali - anche
il termine suddetto.
Ed invero, le controversie relative a tali diritti (riconoscimento
di una qualifica, progressione di carriera, ecc.) possono turbare
l'organizzazione del personale ed il funzionamento dei servizi, che la
legge intende mantenere costantemente in efficienza e possono incidere
altresì su interessi consimili degli altri dipendenti della azienda,
interessi che è opportuno non siano esposti, per lungo tempo, ad
incertezze ed a rischi.
Ad appagare questa esigenza mira il termine di sessanta giorni,
prescritto per la presentazione del reclamo, volendosi con ciò
conseguire una sollecita definizione - in via amministrativa - delle
controversie, oppure, nel caso in cui questa per tal via non si
realizzi, far sì che si adisca al più presto l'autorità giudiziaria.
Ciò posto, non vi è violazione dell'art. 24 Cost. perché - come
questa Corte ha ritenuto più volte - non sono illegittime le norme
come quella in esame che disciplinano l'esercizio del diritto di
difesa, ammettendo oneri, onde evitare abusi od eccessi, o
salvaguardare interessi generali che con tale diritto sostanziale non
contrastano (sent. n. 83 del 1963; 113 del 1963; 47 del 1964).
4. - Neppure il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione è violato, perché il trattamento differenziato per il
personale autoferrotranviario è giustificato da esigenze preminenti.
Il complesso di interessi che attengono ad un pubblico servizio, cui è
connessa la regolarità del traffico e la sicurezza stessa dei
viaggiatori, fa sì che anche nel caso in cui la gestione venga
affidata in concessione ad imprese private, esso non perda le
caratteristiche del pubblico interesse.
In conseguenza di ciò, il rapporto di lavoro del personale assume
una particolare struttura, per cui - se pur inquadrato nell'ambito del
diritto privato - conserva le caratteristiche di pubblicità che
giustificano la vigilanza ed il controllo delle autorità sul servizio
e di particolari compiti e doveri, che il personale deve assolvere non
soltanto verso l'azienda concessionaria ma anche verso il pubblico.
Ond'è che tale rapporto di lavoro è giustificatamente differenziato
da quello degli altri lavoratori.
5. - Anche il testo originario dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio
1931, n. 148, che dichiara l'improponibilità dell'azione giudiziaria
qualora il prestatore d'opera non abbia presentato reclamo gerarchico
entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento
dell'azienda lesivo dei suoi diritti, viene impugnato dalle ordinanze
del tribunale di Bolzano, del tribunale di Milano e del pretore di
Parma, perché avrebbe violato, per eccesso di delega, l'art. 76 Cost.
e perché sarebbe in contrasto con i principi affermati dagli artt. 3,
24 e 36 della Costituzione.
In merito al denunziato eccesso di delega, la Corte osserva che
l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina dei
rapporti collettivi di lavoro, autorizzò il Governo "a dare, per
decreto, le disposizioni per l'attuazione della legge stessa e per il
suo coordinamento con le disposizioni del r.d. 19 ottobre 1923, n.
2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del r.d.l. 2 dicembre
1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con
ogni altra legge dello Stato".
Non si trattava dunque di coordinare soltanto le norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle
sull'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da
provincie e da comuni, di cui al r.d.l. n. 2311 del 1923, come
ritengono le ordinanze di rimessione, ma di un coordinamento di
maggiore portata, esteso alla legge n. 295 del 1893, ed ai r.d. del
1923 sopraindicati. Orbene, il principio della presentazione di un
reclamo gerarchico per un tentativo di conciliazione fra l'azienda ed
il prestatore d'opera faceva parte del sistema introdotto dalla legge
sui probi viri del 1893 e riprodotto poi dai due r.d. del 1923 con i
quali la nuova legge andava coordinata.
Per di più, l'art. 10 della legge del 1893 sanciva espressamente
che "nessuna delle controversie concernenti rapporti di lavoro può
essere posta innanzi... ai magistrati ordinari senza previo esperimento
di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione".
Non può pertanto affermarsi che, l'obbligo per il lavoratore di
presentare un reclamo in via gerarchica sotto pena di improponibilità
dell'azione giudiziara sia una novità introdotta dal legislatore
delegato in violazione dei principi informativi della delega.
6. - Per quanto riguarda la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione valgono gli argomenti innanzi addotti per l'art. 10 nel
testo modificato dalla legge del 1957.
Tuttavia le ordinanze rilevano, in primo luogo, che la norma non
distingue tra diritti di natura esclusivamente patrimoniale o meno,
distinzione introdotta con l'articolo unico della legge n. 633 del 1957
e, in secondo luogo, che essa concede soltanto 15 giorni dalla
comunicazione del provvedimento aziendale per presentare il reclamo.
Relativamente al termine la Corte ritiene che anche se il
legislatore nel 1957 ha ritenuto opportuno di elevarlo a sessanta
giorni, l'esame di legittimità costituzionale può essere fondato
soltanto in relazione ai principi di razionalità e di congruità.
E, se così è, non sembra che il termine di quindici giorni sia
tanto limitato da non consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Infatti, va considerato che il reclamo gerarchico è un atto
semplice, privo di formalità, avente per oggetto fatti facilmente
rapportabili; che fra l'azienda ed i dipendenti non sussistono ostacoli
di tempo o di luogo che possano impedire o ritardare la presentazione
del reclamo; e che, infine, come innanzi detto, la sollecita
definizione delle controversie in questione che interessano la
organizzazione del personale rientra fra le esigenze di interesse
generale, che la legge tutela.
Pertanto non si ritiene irrazionale o non congruo e, quindi,
illegittimo il termine di quindici giorni.
Per quanto attiene alla mancata differenziazione, va rilevato che
quella distinzione operata dalla legge del 1957 e che la sentenza di
questa Corte n. 39 del 1969 ha posto a base della dichiarazione di non
fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 36 della
Costituzione deve essere tenuta presente nell'esame dell'impugnazione
dell'originario testo dell'art. 10 in riferimento all'art. 24 ed allo
stesso art. 36 della Costituzione.
I diritti di carriera, l'inquadramento in categorie o classi, il
riconoscimento di una qualifica, ecc., non hanno alcun rapporto col
precetto costituzionale, che assicura al lavoratore una retribuzione
adeguata alla quantità del lavoro prestato, anche se da essi può
derivare, indirettamente, un vantaggio economico, come ha già deciso
la predetta sentenza n. 39 del 1969. Ma allorquando si tratti di tutela
giurisdizionale per diritti di contenuto esclusivamente patrimoniale,
la norma che dichiara la improponibilità dell'azione giudiziaria per
mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico viola gli artt.
24 e 36 della Costituzione. Limitatamente a tali diritti, va pertanto
dichiarata la parziale illegittimità della norma impugnata.
7. - Le due ordinanze del pretore di Parma sollevano la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse
al r.d. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre
1923, n. 2682, per contrasto con l'ultimo comma dell'art. 36 della
Costituzione, che assicura il diritto del lavoratore al riposo
settimanale.
La questione è stata decisa dalla sentenza n. 146 del 1971 di
questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità del detto art. 21,
perché si limita ad attribuire il diritto a 52 riposi periodici ogni
anno, dando così vita ad una norma che, per la sua genericità,
consente qualsiasi forma di raggruppamento dei riposi stessi, anche in
guisa da snaturare od eludere il precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica del rapporto di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione), limitatamente alla parte
in cui dispone l'improponibilità dell'azione giudiziaria in caso di
mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, per le
controversie di lavoro aventi per oggetto competenze arretrate oppure
prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificato
dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 76 della Costituzione dalle
ordinanze del tribunale di Bolzano, del tribunale di Milano e del
pretore di Parma, indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19
ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei
turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n.
2682, sollevata dalle ordinanze del pretore di Parma, avendo questa
Corte già dichiarato illegittima la suddetta norma con sentenza n. 146
del 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte