Sentenza n. 57/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.P.R. 761/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo,
seconda parte, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal T.A.R. per la
Sicilia - Sezione di Catania, sul ricorso proposto da Lo Bello
Giuseppe contro l'Ente Ospedaliero Provinciale specializzato
"Istituto di Oncologia S. Currò" di Catania, iscritta al n. 435 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Lo Bello Giuseppe nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dal dr. Giuseppe Lo Bello,
assistente radiologo, contro l'Istituto di Oncologia S. Currò,
inserito nella U.S.L. 34 di Catania, per ottenere l'indennità
differenziale prevista dall'art. 45 dell'accordo nazionale di settore
17 febbraio 1979, allegando di avere svolto di fatto, dal maggio
1979, le mansioni superiori di aiuto, il T.A.R. per la Sicilia -
Sezione di Catania, con ordinanza del 19 ottobre 1987, pervenuta alla
Corte costituzionale il 14 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui gli stessi non
prevedono di adibire il personale dipendente delle U.S.L., nemmeno in
via di fatto, allo svolgimento di funzioni superiori, e nella parte
in cui, consentendo tale eventualità per periodi non superiori a
sessanta giorni per anno solare, prescrivono che non competono per
questo variazioni del trattamento economico corrispondenti alle
differenze stipendiali fra il livello le cui funzioni vengono
espletate e quello corrispondente alla qualifica rivestita".
Alle dette mansioni il ricorrente è stato assegnato di fatto per
sopravvenuta vacanza di un posto di aiuto, in attesa
dell'espletamento delle procedure di concorso per la copertura, senza
il provvedimento formale di incarico previsto dall'art. 45 del citato
accordo nazionale. Tuttavia, ad avviso del giudice remittente, non
tanto la mancanza di tale condizione formale ostacola l'accoglimento
della domanda, quanto - per il periodo successivo all'entrata in
vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 - l'art. 29 di questo decreto, il
quale, nella sua rigida formulazione, non consente variazioni del
trattamento economico in caso di adibizione del sanitario, per
esigenze eccezionali di servizio, a mansioni inerenti ad una
qualifica funzionale superiore.
Il primo comma dell'art. 29 è ritenuto contrastante con l'art. 97
della Costituzione nella parte in cui vieta l'assegnazione, anche di
fatto, del dipendente a mansioni superiori, con ciò rendendo
difficoltoso o impossibile il buon andamento del servizio nelle more
delle procedure per la copertura di posti vacanti, mentre il secondo
e, di riflesso, il terzo comma sembrano al giudice a quo contrari
agli artt. 3 e 36 perché a mansioni disuguali fanno corrispondere
uguale retribuzione, risultandone, oltre a tutto, un diverso
trattamento del personale addetto al servizio sanitario rispetto a
quello di altri rami del pubblico impiego (per esempio del personale
del parastato: art. 14 del d.P.R. n. 509 del 1979).
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente chiedendo che la questione sia accolta qualora l'art. 29
sia da interpretare nel senso del divieto di riconoscimento del
trattamento corrispondente alle funzioni superiori.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che le
questioni in epigrafe siano dichiarate inammissibili o comunque
infondate.
Sul punto dell'ammissibilità l'Avvocatura osserva che il primo
comma dell'art. 29 si limita a richiamare un principio generale al
quale la disciplina successiva apporta delle eccezioni, mentre la
censura mossa al secondo e al terzo comma riguarda più
l'opportunità che la legittimità di tale disciplina, essendone
chiesta alla Corte una riformulazione più articolata. Sul punto
della fondatezza l'Avvocatura contesta la pretesa violazione delle
norme costituzionali richiamate. Non sono violati gli artt. 3 e 36,
perché lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori per esigenze
di servizio è uno dei modi di perfezionamento della professionalità
del dipendente e costituisce un titolo favorevole ai fini del
progredire della carriera, che rappresenta già un adeguato compenso
per il dipendente; né in contrario può addursi il confronto col
personale del parastato, trattandosi di ordinamenti e strutture del
tutto diverse. Non è violato l'art. 97, atteso che proprio
nell'interesse del buon andamento dei servizi il legislatore esclude
il più possibile l'affidamento di mansioni superiori a quelle
inerenti alla qualifica, a tutela del principio della copertura per
concorso. Considerato in diritto
1. - Il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761 del
1979, sullo stato giuridico del personale delle U.S.L., sono
manifestamente estranei alla materia del giudizio a quo, onde per
queste norme la sollevata questione di legittimità costituzionale
appare priva di rilevanza e perciò inammissibile. Il primo comma
preclude la pretesa, in effetti non avanzata dal ricorrente, di
riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (cui si
può accedere soltanto mediante le procedure previste dagli artt. 9 e
segg., restando così esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 cod.
civ.), non anche la pretesa del trattamento economico corrispondente
alle mansioni superiori di fatto svolte. Il terzo comma concerne il
caso di brevi assenze del titolare di una posizione funzionale più
elevata, dovute a malattia, ferie, congedi, missioni e simili, caso
ben diverso dalla supplenza di un posto vacante.
2. - Ai fini della decisione del giudizio a quo può venire in
considerazione soltanto il secondo comma dell'art. 29, in quanto
interpretato, come intende il giudice remittente, quale norma
preclusiva del diritto del ricorrente a un compenso differenziale per
le mansioni superiori cui di fatto è stato assegnato,
indipendentemente dalla durata dell'assegnazione. Ma tale
interpretazione, secondo cui la norma in esame avrebbe innovato in
peius per i prestatori di lavoro rispetto alla regola precedente
dell'art. 45, ultimo comma, dell'accordo nazionale 17 febbraio 1979,
non è sostenibile. Come questa Corte ha già avuto occasione di
avvertire (ordinanza n. 908 del 1988), il secondo comma dell'art. 29,
essendo norma eccezionale, deve essere interpretato rigorosamente nel
senso che l'adibizione temporanea a mansioni superiori per esigenze
di servizio non dà diritto a variazioni del trattamento economico
(cioè rientra nei doveri d'ufficio del sanitario) solo entro il
limite temporale massimo ivi indicato (non applicabile al caso
controverso, per il quale vale il limite di trenta giorni prescritto
dalla precedente disciplina collettiva), onde il suo prolungamento
oltre tale limite produce al datore di lavoro un arricchimento
ingiustificato, che alla stregua dell'art. 36 della Costituzione,
direttamente applicabile, determina l'obbligo di integrare il
trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla
qualità del lavoro effettivamente prestato.
L'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio di merito
non è ostacolato dall'art. 29, secondo comma, nemmeno sotto il
profilo del difetto di un provvedimento formale di assegnazione
interinale alle mansioni inerenti al posto vacante di aiuto. La
mancanza di questa condizione formale è supplita dal principio della
prestazione di fatto di cui all'art. 2126 cod. civ., applicabile
anche ai rapporti di pubblico impiego.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con ordinanza indicata
in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 29, primo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979,
sollevata dal nominato Tribunale amministrativo con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte