Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre

2000 dal Tribunale di Bolzano sul reclamo proposto da Volgger Anna

contro Ebner Anton, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il

20 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e

35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, "laddove la

possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare)

dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento

familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento

dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilità di

tale diritto nei confronti del terzo acquirente";

che il tribunale, investito del reclamo avverso il decreto di

rigetto dell'istanza di trascrizione tavolare del diritto di

abitazione, afferma che la sentenza n. 454 del 1989 della Corte

costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. nella parte in

cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di

assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge

affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi - è

espressamente motivata con riferimento all'affidamento dei figli e

che quindi non è suscettibile di una diversa e più ampia

interpretazione, come vorrebbe invece la ricorrente;

che il giudice a quo osserva che, ai sensi degli artt. 155,

quarto comma, cod. civ. e 6, sesto comma, della legge n. 898 del

1970, l'affidamento dei figli rappresenta un criterio preferenziale

per l'assegnazione del diritto di abitazione, il quale non esclude la

valutazione di altri elementi anche di natura economica, come è

avvenuto nella fattispecie, nella quale sono assenti i figli;

che la limitazione della trascrizione del provvedimento di

assegnazione del diritto di abitazione alle sole ipotesi di

affidamento di prole determinerebbe, ad avviso del giudice a quo una

evidente disparità di trattamento rispetto alla previsione contenuta

nella disciplina del divorzio, con la conseguenza che il coniuge

separato riceverebbe una tutela minore rispetto a quella garantita al

coniuge divorziato;

che qualora, come nella specie, l'acquisto dell'appartamento

sia effettuato con i proventi dell'attività lavorativa di uno solo

dei coniugi, cui, per tale ragione, sia assegnato il diritto di

abitazione, sarebbe leso anche il principio costituzionale che tutela

il lavoro in tutte le sue forme.

Considerato che il giudice a quo afferma che l'assegnazione del

diritto di abitazione nell'appartamento familiare non trascritto

tavolarmente va considerata inutiliter data nei confronti del terzo

acquirente, richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di

cassazione, secondo cui il diritto di abitazione nell'appartamento

familiare ha natura personale e può essere opposto al terzo

acquirente unicamente se sia stato trascritto nei registri

immobiliari non solo per il periodo successivo alla scadenza del

termine novennale dall'assegnazione, ma anche anteriormente a tale

scadenza;

che il rimettente tralascia di considerare il diverso

orientamento della medesima Corte che sostiene l'opponibilità ai

terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio,

anche se non trascritta;

che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, qualora

non possa ritenersi formato il diritto vivente e sussistano invece,

sul medesimo tema, diversi orientamenti giurisprudenziali, il giudice

a quo è tenuto a indicare specificamente le ragioni che gli

precludono di risolvere il giudizio mediante l'applicazione di una

delle possibili interpretazioni giurisprudenziali;

che infatti il ricorso al giudizio di costituzionalità è

consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la

fattispecie dedotta nel procedimento;

che, nonostante la diversità degli orientamenti esistenti

nella materia de qua il rimettente non ha dato conto della

possibilità di interpretare in altro modo la norma impugnata, con la

conseguenza che la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della

Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte