Corte costituzionale

Ordinanza n. 570/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

con ordinanza emessa il 18 novembre 1999 dalla Corte di appello di

Bari, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in

materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia

imputato o parte lesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti

in cui tale veste sia assunta da un collaboratore di cancelleria,

quantomeno quando questi presti servizio nello stesso ufficio

giudiziario cui appartengono i magistrati giudicanti;

che il rimettente premette che una collaboratrice di

cancelleria, condannata in primo grado per i reati di rivelazione di

segreti di ufficio e di favoreggiamento personale, commessi mentre

era in servizio presso la sezione dei giudici per le indagini

preliminari del tribunale di Bari, nelle more del processo di appello

era stata trasferita presso la Corte di appello di Bari e le erano

stati assegnati incarichi concernenti la esecuzione penale,

comportanti rapporti particolarmente frequenti con i consiglieri

delle sezioni penali, in particolare con quelli del collegio

investito dell'appello da lei proposto;

che tali rapporti di collaborazione e di conoscenza

potrebbero secondo il giudice a quo turbare la "serenità funzionale"

dei magistrati chiamati a giudicare dell'appello, con grave

pregiudizio per l'imparzialità del giudice;

che, nella specie, non è stato possibile porre rimedio alla

situazione così creatasi ricorrendo all'istituto dell'astensione per

gravi ragioni di convenienza, in quanto la dichiarazione in tale

senso presentata dal presidente-relatore del collegio è stata

respinta dal Presidente della Corte di appello;

che il rimettente rileva che, come sottolineato dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 390 del 1991 e con la ordinanza

n. 462 del 1997, proprio al fine di assicurare la serenità e

l'obiettività dei giudizi, l'imparzialità e terzietà del giudice,

il diritto di difesa e il principio di eguaglianza, tutelati dagli

artt. 3, 24, 101 e 107 Cost., l'art. 11 cod. proc. pen. prevede che i

criteri per la determinazione della competenza territoriale siano

derogati nel caso in cui vengano giudicati - in qualità di indagati

o imputati, persone offese o danneggiati - magistrati che esercitano

o esercitavano al momento del fatto le funzioni nel distretto cui

appartiene l'ufficio competente secondo le regole ordinarie;

che, a maggior ragione, le medesime esigenze di garanzia

sussisterebbero, ad avviso del giudice a quo nella situazione di

fatto sopra descritta, ove ad essere giudicata è una collaboratrice

di cancelleria, con la quale intercorre un reale rapporto di

conoscenza, di collaborazione e di frequentazione, e non un rapporto

formale di colleganza, quale quello tra magistrati che, pur

appartenendo al medesimo distretto di corte di appello, svolgono

talvolta le loro funzioni in sedi diverse e distanti tra loro, e

potrebbero neppure conoscersi;

che l'omessa estensione della disciplina derogatoria dettata

dall'art. 11 cod. proc. pen. ai collaboratori di cancelleria che

prestano servizio presso lo stesso ufficio del magistrato giudicante

si pone pertanto in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con

l'art. 3 Cost., a cagione della disparità di trattamento riservata a

situazioni identiche, nonché con i principi costituzionali evocati

nelle già menzionate pronunce della Corte costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in base

alla considerazione che la disciplina derogatoria della competenza

territoriale dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. ha portata

eccezionale, in quanto strettamente legata alla particolare funzione

giudiziaria svolta dal magistrato, e pertanto non è suscettibile di

essere estesa alla situazione, disomogenea e non comparabile, dei

collaboratori di cancelleria, ai quali non sono riferibili né i

compiti né i poteri propri della funzione giurisdizionale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sottoposta all'esame di questa Corte ha come presupposto una

situazione di fatto assolutamente patologica, quale è quella di una

collaboratrice di cancelleria che, condannata in primo grado per

reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione

della giustizia, nelle more del processo d'appello è stata

trasferita proprio presso l'ufficio giudiziario ove pende il

procedimento a suo carico, nel quale per di più svolge un servizio

che comporta frequenti rapporti con i magistrati delle sezioni

penali;

che l'anomalia di tale situazione dimostra di per sé

l'infondatezza della pretesa del rimettente di estendere ai

collaboratori di cancelleria la deroga prevista dall'art. 11 del

codice di procedura penale in tema di competenza territoriale nei

casi in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta

alle indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata

dal reato;

che, infatti, le posizioni del magistrato e del collaboratore

di cancelleria sono del tutto disomogenee e non comparabili, per cui

solo nei confronti dei magistrati, la cui attività si svolge in

uffici individuati secondo regole rigide di competenza territoriale,

nel rispetto del principio del giudice naturale precostituito per

legge, si giustifica la disciplina derogatoria prevista dall'art. 11

cod. proc. pen. (ordinanza n. 462 del 1997);

che, in particolare, il principio dell'indipendenza delle

funzioni giudiziarie (art. 104 Cost.) trova tra l'altro attuazione

nella garanzia della inamovibilità del magistrato, sancita dall'art.

107, primo comma, Cost., con la conseguenza che, non potendo il

magistrato sottoposto a procedimento penale (ovvero persona offesa o

danneggiata) essere per ciò solo trasferito ad altra sede,

l'imparzialità del giudice chiamato a giudicare un collega, anche

sotto il profilo della immagine di neutralità e di terzietà presso

l'opinione pubblica, è stata assicurata trasferendo la competenza

per territorio a giudice appartenente ad altro distretto di corte di

appello, così come disposto dall'art. 11 cod. proc. pen;

che, al contrario, il collaboratore di cancelleria imputato

per reati rientranti nella sfera della competenza territoriale

dell'ufficio giudiziario ove svolge le proprie funzioni

amministrative può, nel rispetto della disciplina che regola il suo

stato giuridico, essere trasferito ad altra sede e, comunque, nella

specie, non avrebbe dovuto essere assegnato all'ufficio giudiziario

designato a giudicarlo;

che, come questa Corte ha avuto recentemente occasione di

precisare, non possono essere poste a base dello scrutinio di

legittimità costituzionale censure che traggono origine "da una

situazione prospettata come patologica" (ordinanza n. 439 del 1998),

dovendosi invece, nei singoli casi in cui si determini in concreto un

pregiudizio per la imparzialità del giudice, fare ricorso agli

istituti della astensione e della ricusazione;

che a tal proposito i magistrati della Corte di appello di

Bari dovranno valutare se la dichiarazione di astensione in

precedenza respinta possa essere riproposta sulla base del canone

interpretativo secondo cui "il valore deontico del principio del

giusto processo" (formalmente enunciato nel nuovo testo dell'art. 111

Cost.) impone di attribuire alla locuzione "altre gravi ragioni di

convenienza" (art. 36, comma 1, lettera h cod. proc. pen.) la

funzione e la portata di norma "di chiusura", che assicuri la

imparzialità del giudice per ogni ipotesi non tipicamente

individuata (sentenza n. 113 del 2000, richiamata dalla sentenza

n. 283 del 2000);

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 107 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Bari, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte