Corte costituzionale

Ordinanza n. 571/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanze emesse dal Pretore di

Finale Ligure il 21 novembre 1981 e il 26 giugno 1983, iscritte

rispettivamente ai nn. 151 del registro ordinanze 1982 e 1239 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate rispettivamente nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 220 dell'anno 1982 e n. 71- bis

dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con due ordinanze,

emesse rispettivamente il 21 novembre 1981 ed il 26 giugno 1983, ha

sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato

disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 47,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda

la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non

moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di

rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e

questo anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per

necessità. Da ciò conseguirebbero la violazione del diritto

all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul

capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini

sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri in entrambi i giudizi, ha

chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero

infondata;

Considerato che le ordinanze di rimessione affrontano la medesima

questione svolgendo argomenti analoghi e che pertanto i relativi

giudizi possono essere riuniti;

che il giudice a quo prospetta la lesione di situazioni

giuridiche delle quali la Corte ha escluso la rilevanza

costituzionale quale il diritto all'abitazione ovvero l'autonomia

negoziale (cfr., rispettivamente, sentenze 3 aprile 1984, n. 89 e 15

luglio 1983, n. 252), richiedendo una decisione additiva, legata alla

scelta discrezionale tra i molteplici, possibili interventi a favore

del conduttore, attività questa propria del legislatore (e

realizzata, ad esempio, attraverso le previsioni di cui agli artt. 10

e seg. della legge 25 marzo 1982, n. 94);

che, pertanto, il giudizio relativo alla proposta questione non

può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma,

29, 31, 36, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di

Finale Ligure con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte